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Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14821 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) ZA OR NI, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 19/07/2022 dalla Corte di appello di Catania;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14821 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 19 luglio 2022 la Corte di appello di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sull'istanza presentata da OR NI ZA ex art. 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle decisioni irrevocabili indicate nei punti 1)- 5) del provvedimento impugnato. Veniva, invece, escluso il vincolo della continuazione invocato dal condannato tra il reato giudicato dalla decisione irrevocabile di cui al punto 1) e quelli di cui alle pronunzie definitive di cui ai punti 2)-5) del provvedimento impugnato, ritenendosi ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale. Per l'effetto del riconoscimento parziale del vincolo della continuazione invocato da OR NI ZA in executivis la Corte di appello di Catania rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in ventitré anni e undici mesi di reclusione. 2. Avverso questa ordinanza OR NI ZA, a mezzo dell'avvocato EL RC IO, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del mancato riconoscimento della permanenza del reato associativo, in luogo del vincolo della continuazione riconosciuto tra le sentenze di cui ai punti 2) e 3) del provvedimento censurato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dei singoli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto al disvalore delle relative condotte illecite, tenuto conto dell'intervenuta unificazione operata dalla Corte di appello di Catania ex art. 671 cod. pen. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del percorso dosimetrico attraverso cui si era pervenuti al trattamento sanzionatorio irrogato a OR NI ZA, quantificato in 2 ventitré anni e undici mesi di reclusione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da OR NI ZA è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del mancato riconoscimento della permanenza del reato associativo, in luogo del vincolo della continuazione riconosciuto tra le sentenze di cui ai punti 2) e 3) del provvedimento censurato. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catania non provvedeva esplicitamente sulla richiesta di permanenza dei delitti giudicati nelle sentenze di cui ai punti 2) e 3), formulata nell'interesse di OR NI ZA, anche se tale incongruità motivazionale non rileva nel caso in esame, riguardando i fatti di reato in questione periodi di tempo differenti e ambiti operativi eterogenei, che rendevano, ictu °culi, insussistente la permanenza invocata nell'interesse del condannato. Tali considerazioni, del resto, si impongono alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, nelle ipotesi di reati associativi, • l'accertamento «contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi» (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, Rv. 277788-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dei singoli aumenti di pena per i 3 reati satellite, ritenuti incongrui rispetto al disvalore delle relative condotte illecite, tenuto conto dell'intervenuta unificazione operata dalla Corte di appello di Catania ex art. 671 cod. pen. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catania, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a OR NI ZA, quantificato in ventitré anni e undici mesi di reclusione, ometteva di rendere un'adeguata motivazione in ordine alla consistenza degli aumenti applicati per i reati satellite sulla pena base, individuata in relazione al delitto giudicato con la sentenza di cui al punto 2) del provvedimento impugnato, in palese contrasto con il principio per cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento dello stesso (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi evidenziare che, nelle ipotesi di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice dell'esecuzione, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è «tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei termini di cui in dispositivo. 4. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo di ricorso, con cui si si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del percorso dosimetrico attraverso cui si era pervenuti al trattamento 4 sanzionatorio irrogato a ZA, quantificato in ventitré anni e undici mesi di reclusione. Non può, invero, non rilevarsi che la rivisitazione complessiva del percorso dosimetrico seguito dalla Corte di appello di Catania, censurato in accoglimento del secondo motivo di ricorso, incide sulla quantificazione della pena finale irrogata a OR NI ZA, che presuppone la corretta determinazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente. 5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata che dovrà essere eseguita dalla Corte di appello di Catania nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso il 22 febbraio 2023.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14821 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 19 luglio 2022 la Corte di appello di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sull'istanza presentata da OR NI ZA ex art. 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle decisioni irrevocabili indicate nei punti 1)- 5) del provvedimento impugnato. Veniva, invece, escluso il vincolo della continuazione invocato dal condannato tra il reato giudicato dalla decisione irrevocabile di cui al punto 1) e quelli di cui alle pronunzie definitive di cui ai punti 2)-5) del provvedimento impugnato, ritenendosi ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale. Per l'effetto del riconoscimento parziale del vincolo della continuazione invocato da OR NI ZA in executivis la Corte di appello di Catania rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in ventitré anni e undici mesi di reclusione. 2. Avverso questa ordinanza OR NI ZA, a mezzo dell'avvocato EL RC IO, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del mancato riconoscimento della permanenza del reato associativo, in luogo del vincolo della continuazione riconosciuto tra le sentenze di cui ai punti 2) e 3) del provvedimento censurato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dei singoli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto al disvalore delle relative condotte illecite, tenuto conto dell'intervenuta unificazione operata dalla Corte di appello di Catania ex art. 671 cod. pen. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del percorso dosimetrico attraverso cui si era pervenuti al trattamento sanzionatorio irrogato a OR NI ZA, quantificato in 2 ventitré anni e undici mesi di reclusione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da OR NI ZA è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del mancato riconoscimento della permanenza del reato associativo, in luogo del vincolo della continuazione riconosciuto tra le sentenze di cui ai punti 2) e 3) del provvedimento censurato. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catania non provvedeva esplicitamente sulla richiesta di permanenza dei delitti giudicati nelle sentenze di cui ai punti 2) e 3), formulata nell'interesse di OR NI ZA, anche se tale incongruità motivazionale non rileva nel caso in esame, riguardando i fatti di reato in questione periodi di tempo differenti e ambiti operativi eterogenei, che rendevano, ictu °culi, insussistente la permanenza invocata nell'interesse del condannato. Tali considerazioni, del resto, si impongono alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, nelle ipotesi di reati associativi, • l'accertamento «contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi» (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, Rv. 277788-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dei singoli aumenti di pena per i 3 reati satellite, ritenuti incongrui rispetto al disvalore delle relative condotte illecite, tenuto conto dell'intervenuta unificazione operata dalla Corte di appello di Catania ex art. 671 cod. pen. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catania, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a OR NI ZA, quantificato in ventitré anni e undici mesi di reclusione, ometteva di rendere un'adeguata motivazione in ordine alla consistenza degli aumenti applicati per i reati satellite sulla pena base, individuata in relazione al delitto giudicato con la sentenza di cui al punto 2) del provvedimento impugnato, in palese contrasto con il principio per cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento dello stesso (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi evidenziare che, nelle ipotesi di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice dell'esecuzione, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è «tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei termini di cui in dispositivo. 4. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo di ricorso, con cui si si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del percorso dosimetrico attraverso cui si era pervenuti al trattamento 4 sanzionatorio irrogato a ZA, quantificato in ventitré anni e undici mesi di reclusione. Non può, invero, non rilevarsi che la rivisitazione complessiva del percorso dosimetrico seguito dalla Corte di appello di Catania, censurato in accoglimento del secondo motivo di ricorso, incide sulla quantificazione della pena finale irrogata a OR NI ZA, che presuppone la corretta determinazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente. 5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata che dovrà essere eseguita dalla Corte di appello di Catania nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso il 22 febbraio 2023.