Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2002, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIAN00457/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA L Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA CONTENZIOSO REVOCAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18106/00 Dott. Giovanni OLLA - Presidente - . Consigliere Dott. Stefano MONACI 1095 Consigliere Cron. Dott. Mario CICALA Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 11/10/01 Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IG & D'ID AT SDF, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio BERLIRI, che la difende dell'avvocato CLAUDIO ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, unitamente all'avvocato giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, 2001 PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1984 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1 resistente avversO la sentenza n. 82/99 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 06/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato COGLIATI DEZZA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in via principale per il rigetto del primo motivo del ricorso;
Pil assorbito il secondo;
in subordine l'inammissibilità del secondo motivo.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La società di fatto, LL LU e D'VI AT (già NO e LL s.d.f.), in persona del legale rappresentante, ricorre contro il Ministero delle Finanze per la cassazione della senten- za specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha rigettato l'istanza di revocazione della stessa ricorrente.
1.2. In fatto, la società ricorrente, esercente assicurazione, ha impugnatol'attività di agenzia di l'iscrizione a ruolo ILOR 1984, eccependo che il reddi- to derivante da tale attività doveva essere considerato 2 come reddito di lavoro autonomo e, come tale, non as- soggettabile ad ILOR. La Commissione tributaria di primo grado ha accolto Tributaria Regionale, inve- il ricorso. La Commissione ha accolto l'appello dell'Ufficio, sul rilievo che ce, in forza del combinato disposto dell'art. 9 della legge n. 408/1990 e dell'art. 115 del TUIR 917/86, non sono soggette ad ILOR soltanto le attività svolte dal tito- lare e dai propri familiari о dai soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette non sia superiore a tre, mentre, invece, nella specie, dalla dichiarazione dei redditi risultavano addetti alla at- tività tre soci e dipendenti. Avverso quest'ultima sentenza, la società ha propo- sto ricorso per revocazione deducendo che la decisione era fondata sull'errore di fatto che i soci della SO- cietà fossero tre e non due e sull'errore di diritto di avere applicato retroattivamente la norma emanata nel 1990, a fatti del 1984. La Commissione Regionale, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, ha rigettato l'impugnazione revo- catoria.
1.3. A sostegno del ricorso, la società deduce: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 64 d.lgs. 546/1992 e 395 c.p.c., oltre al vizio di mo- 3 tivazione;
b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 DPR 599/1973, e successive mod. ed integrazio- ni, 51 DPR 597/1973, 9 L.408/1990 e 115 TUIR.
1.4. Il Ministero ha depositato atto di costitu- zione.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare infondato.
2.2. Con il primo motivo, la società ricorrente la- menta che, erroneamente, il giudizio è stato esteso al- la circostanza di fatto relativa al numero dei soci, che non rientrava nei limiti della regiudicanda origi- naria e che, comunque, erroneamente i giudici di merito avevano concluso che la società contava tre soci. Osserva il Collegio che l'eventuale pronuncia ultra petitum non rientra tra le cause di revocazione ed an- dava, eventualmente, denunciata con ricorso per cassa- zione. Quanto alla ricostruzione del numero dei soci, i giudici di merito hanno evidenziato che proprio questa circostanza di fatto era oggetto del giudizio di appel- 10, e su di essa si è sviluppato il contraddittorio conclusosi con una decisione di merito che la ricorren- te non condivide. Per avallare il vizio revocatorio, la ricorrente avrebbe dovuto indicare elementi probatori ignorati dal giudice del merito, idonei a dimostrare in 4 maniera "incontrastabile" (v. art. 395, n. 4, c.p.c.) che il numero dei soci non era quello ritenuto in sen- tenza. Con il ricorso in esame, la ricorrente non for- nisce indicazioni in tale senso. Pur affermando che l'assunto dell'Ufficio era stato documentalmente conte- stato, non fornisce specifiche indicazioni su atti che, al di là della contestazione che caratterizza ogni con- traddittorio, abbiano i requisiti di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
2.3. Con il secondo motivo viene eccepito che erro- neamente i giudici di merito hanno ritenuto, in punto di fatto, che la società fosse composta da tre persone e che, ancora erroneamente, avrebbero applicato retro- attivamente l'art. 9 della legge 408/90. La censura at- tiene al merito della sentenza oggetto della impugna- zione revocatoria e non riguarda la sentenza pronuncia- ta a seguito della impugnazione ex art. 395 c.p.c. Quindi, andava proposta con ricorso avversO la prima. In questa sede è inammissibile.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Tenuto conto delle alterne vicende del conten- zioso e della limitata partecipazione della parte resi- stente, stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 5 Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antoni Merone) (dr Giovanni Olla) Тога. Ов IL CANCELLIERE C1 Arnaldo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi.
1.7 GEN. 2002 11/CANCELLIERE C1 прихов 6