Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 36
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto all'esazione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché tutti gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini, determinando la definitività dell'intimazione di pagamento. Inoltre, l'avviso di intimazione non risulta prescritto in ragione degli effetti sospensivi prodotti dalla normativa emergenziale COVID-19.

  • Altro
    Illegittimità della procedura di esazione tramite ingiunzione fiscale

    La Corte ha assorbito questo motivo in quanto infondato il motivo principale di prescrizione.

  • Altro
    Illegittimità della pretesa tributaria (contributo irriguo)

    La Corte ha assorbito questo motivo in quanto infondato il motivo principale di prescrizione.

  • Altro
    Illegittimità della pretesa tributaria (contributo di bonifica)

    La Corte ha assorbito questo motivo in quanto infondato il motivo principale di prescrizione.

  • Altro
    Illegittimità della pretesa tributaria per affitto agrario

    La Corte ha assorbito questo motivo in quanto infondato il motivo principale di prescrizione.

  • Altro
    Vessatorietà delle spese degli atti prodromici

    La Corte ha assorbito questo motivo in quanto infondato il motivo principale di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 36
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 36
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo