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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3211/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil S.p.a. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - P.IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057436 CONTR BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057436 CONTR BONIFICA 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057436 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057436 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057436 CONTR BONIFICA 2021
- INGIUNZIONE n. 4590231117 CONTR BONIFICA 2017
- INGIUNZIONE n. 4590015766 CONTR BONIFICA 2016
- INGIUNZIONE n. 4591064210 CONTR BONIFICA 2020
- INGIUNZIONE n. 4590091481 CONTR BONIFICA 2019
- INGIUNZIONE n. 4590091481 CONTR BONIFICA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4560290817 CONTR BONIFICA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4561025926 CONTR BONIFICA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4562122740 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4560163689 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4562162891 CONTR BONIFICA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5497/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Ricorrente_1
contro
- Ge.Fi.L S.p.A., Consorzio generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, impugna l'avviso di intimazione in epigrafe.
Eccepisce:
- prescrizione del diritto all'esazione;
- illegittimità della procedura di esazione attraverso l'istituto dell'Ingiunzione Fiscale condotta dal
Concessionario della Riscossione Ge.Fi.L S.p.A.;
- illegittimità della pretesa tributaria (contributo irriguo) per la posa in opera di una conduttura idrica senza autorizzazione alcuna e senza avviso o comunicazione;
- illegittimità della pretesa tributaria (contributo di bonifica) per assenza del beneficio diretto e specifico per il terreno gravato dal tributo;
- illegittimità della pretesa tributaria in quanto il terreno è dall'anno 2014 concesso in affitto agrario ad altro soggetto, che lo coltiva;
- vessatorietà delle spese degli atti prodromici.
Chiede:
- l'annullamento dell'avviso di intimazione;
- spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.
Chiede: - rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio IL SPA.
- carenza di legittimazione passiva;
- spese e competenze professionali da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'Udienza del 24/11/2025 con Ordinanza n. 1615/2025 depositata il 25/11/2025 la causa viene trattata in c.c. in quanto con istanza depositata il 04/11/2025, la parte ricorrente ha chiesto la discussione del ricorso in P.U.; riscontrato, che tale richiesta non risulta notificata alle parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, co 2 del d.lgs. 546/92, la Corte ordina ed onera la parte ricorrente di produrre nel fascicolo informatico la prova della rituale notifica a controparte della richiesta di pubblica udienza ai sensi dell'art. 32, co 2 del d.lgs. 546/92.
Rinvia la trattazione del ricorso all'Udienza del giorno 15 dicembre 2025 ore 11.00.
Con istanza depositata in atti il 25/11/2025 l'avvocato costituito chiede che la prossima Udienza del
15/12/2025 venga trattata in camera di consiglio, come originariamente stabilito.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto all'esazione. Tutti gli atti prodromici relativi a quelli oggetto del ricorso sono stati regolarmente notificati, non essendo stati impugnati nei termini, hanno determinato la definitività intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione impugnato non risulta prescritto, in ragione degli effetti sospensivi prodotti dalla normativa emergenziale adottata in occasione della pandemia da COVID-19.
Assorbiti gli alti motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 100,00 oltre oneri accessori in favore di ciascuna delle resistenti costituite, con distrazione in favore di avv. Difensore_2
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3211/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil S.p.a. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - P.IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057436 CONTR BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057436 CONTR BONIFICA 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057436 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057436 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057436 CONTR BONIFICA 2021
- INGIUNZIONE n. 4590231117 CONTR BONIFICA 2017
- INGIUNZIONE n. 4590015766 CONTR BONIFICA 2016
- INGIUNZIONE n. 4591064210 CONTR BONIFICA 2020
- INGIUNZIONE n. 4590091481 CONTR BONIFICA 2019
- INGIUNZIONE n. 4590091481 CONTR BONIFICA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4560290817 CONTR BONIFICA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4561025926 CONTR BONIFICA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4562122740 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4560163689 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4562162891 CONTR BONIFICA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5497/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Ricorrente_1
contro
- Ge.Fi.L S.p.A., Consorzio generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, impugna l'avviso di intimazione in epigrafe.
Eccepisce:
- prescrizione del diritto all'esazione;
- illegittimità della procedura di esazione attraverso l'istituto dell'Ingiunzione Fiscale condotta dal
Concessionario della Riscossione Ge.Fi.L S.p.A.;
- illegittimità della pretesa tributaria (contributo irriguo) per la posa in opera di una conduttura idrica senza autorizzazione alcuna e senza avviso o comunicazione;
- illegittimità della pretesa tributaria (contributo di bonifica) per assenza del beneficio diretto e specifico per il terreno gravato dal tributo;
- illegittimità della pretesa tributaria in quanto il terreno è dall'anno 2014 concesso in affitto agrario ad altro soggetto, che lo coltiva;
- vessatorietà delle spese degli atti prodromici.
Chiede:
- l'annullamento dell'avviso di intimazione;
- spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.
Chiede: - rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio IL SPA.
- carenza di legittimazione passiva;
- spese e competenze professionali da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'Udienza del 24/11/2025 con Ordinanza n. 1615/2025 depositata il 25/11/2025 la causa viene trattata in c.c. in quanto con istanza depositata il 04/11/2025, la parte ricorrente ha chiesto la discussione del ricorso in P.U.; riscontrato, che tale richiesta non risulta notificata alle parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, co 2 del d.lgs. 546/92, la Corte ordina ed onera la parte ricorrente di produrre nel fascicolo informatico la prova della rituale notifica a controparte della richiesta di pubblica udienza ai sensi dell'art. 32, co 2 del d.lgs. 546/92.
Rinvia la trattazione del ricorso all'Udienza del giorno 15 dicembre 2025 ore 11.00.
Con istanza depositata in atti il 25/11/2025 l'avvocato costituito chiede che la prossima Udienza del
15/12/2025 venga trattata in camera di consiglio, come originariamente stabilito.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto all'esazione. Tutti gli atti prodromici relativi a quelli oggetto del ricorso sono stati regolarmente notificati, non essendo stati impugnati nei termini, hanno determinato la definitività intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione impugnato non risulta prescritto, in ragione degli effetti sospensivi prodotti dalla normativa emergenziale adottata in occasione della pandemia da COVID-19.
Assorbiti gli alti motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 100,00 oltre oneri accessori in favore di ciascuna delle resistenti costituite, con distrazione in favore di avv. Difensore_2