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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/10/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2588/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 31/05/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MUGGIOLI STEFANIA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. DAL BELLO ALESSANDRO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande attoree, delle difese e richieste avanzate dal convenuto;
1 rilevato che con note ex art. 127 ter le parti raggiungevano il seguente accordo qui riportato:
“1) La signora si impegna a cedere al signor Parte_1 CP_1
che si impegna ad accettare, la propria quota – pari al 50% – di proprietà dell'immobile
sito in Chiarano (TV), Via Arrigo Menotti Cenedese n. 11/A.
2) I coniugi e dichiarano di essere ciascuno CP_1 Parte_1
economicamente autosufficiente;
3) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia per i Per_1
periodi in cui avrà la figlia con sé, mentre le spese straordinarie di cui al Protocollo per il
processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso saranno sostenute al 50% da ciascun
genitore e rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro 15 giorni dalla richiesta
documentata; dal momento in cui cesserà la coabitazione delle parti in causa, l'assegno
unico universale verrà percepito e trattenuto per l'intero dalla signora Parte_1
;
[...]
4) tutti i trasferimenti e le disposizioni di cui agli accordi vengono pattuiti a titolo di
regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali conseguenti alla separazione ed
al medesimo titolo dovranno intendersi eseguiti;
per i trasferimenti immobiliari e dei mobili
registrati si richiamano le agevolazioni di cui all'art. 19 L. 74/1987;
5) con l'esatto adempimento del presente accordo, le parti dichiarano di essere
ampiamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra
con riguardo ai rapporti patrimoniali conseguenti a qualsiasi domanda e/o azione con
riferimento alla separazione personale ed al divorzio;
6) le parti concordano che la signora potrà mantenere il Parte_1
cognome acquisito col matrimonio fino alla prossimascadenza dei documenti, al Pt_1
fine di evitare costi per il rinnovo.
2 7) Spese legali compensate.”
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 23.01.2025, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 05/05/2000 da Parte_1
e a Ulmeni, Maramures, Serie CB, n. 330599 alle seguenti
[...] CP_1
condizioni alle seguenti condizioni:
1) Si dà atto che la signora si impegna a cedere al signor Parte_1
che si impegna ad accettare, la propria quota – pari al 50% – di proprietà CP_1
dell'immobile sito in Chiarano (TV), Via Arrigo Menotti Cenedese n. 11/A.
2) Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere CP_1 Parte_1
ciascuno economicamente autosufficiente;
3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia per i Per_1
periodi in cui avrà la figlia con sé, mentre le spese straordinarie di cui al Protocollo per il processo di famiglia presso questo Tribunale saranno sostenute al 50% da ciascun genitore e rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
dal momento in cui cesserà la coabitazione delle parti in causa, l'assegno unico universale verrà percepito e trattenuto per l'intero dalla signora Parte_2
[...] ;
[...]
4) Si dà atto che tutti i trasferimenti e le disposizioni di cui agli accordi vengono pattuiti a titolo di regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali conseguenti alla separazione ed al medesimo titolo dovranno intendersi eseguiti;
per i trasferimenti immobiliari e dei mobili registrati si richiamano le agevolazioni di cui all'art. 19 L. 74/1987;
5) Si dà atto che con l'esatto adempimento del presente accordo, le parti dichiarano di essere ampiamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra con riguardo ai rapporti patrimoniali conseguenti a qualsiasi domanda e/o azione con riferimento alla separazione personale ed al divorzio;
6) Si dà atto che le parti concordano che la signora potrà Parte_1
mantenere il cognome acquisito col matrimonio fino alla prossima scadenza dei Pt_1
documenti, al fine di evitare costi per il rinnovo.
7) Spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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