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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
CHIARENZA CLAUDIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3191/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Eredita' Giacente Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 01428230377 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse dell'Eredità giacente di Ricorrente_1 in persona del Curatore avv. Rappresentante_1, ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dalla prof. avv. Difensore_1 giusta procura allegata in formato digitale al presente ricorso.
Contro l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni
e RS IVA Milano.
Per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n.TP3/01428230377, notificato al Curatore dell'Eredità giacente avv. Rappresentante_1 il 24.04.2025, con il quale sono stati liquidati gli importi dovuti per la dichiarazione di successione di Ricorrente_1 , presentata dal Curatore medesimo. L'importo complessivamente liquidato è pari € 18.470,05.
Per tutte le doglianze esposte nel ricorso conclude di volere disporre l'integrale annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
La DP II di Milano nella memoria depositata il 04/02/26, osserva che alla luce dei fatti contestati, l'Ufficio aveva ritenuto correttamente dovuta dall'eredità giacente l'imposta di successione liquidata con l'avviso impugnato in questa sede, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma e cioè: -l'esistenza di un obbligo giuridico di versamento dell'imposta in capo al curatore (il curatore è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ex artt. 28 e 31 del D. lgs. n. 346/1990 e al pagamento delle relative imposte); - l'esistenza di uno stato attivo patrimoniale dell'eredità giacente, nei cui limiti il curatore risponde del tributo. Pertanto, fino al momento in cui non è stata effettivamente presentata la dichiarazione di successione da parte degli eredi che hanno accettato l'eredità con il beneficio d'inventario ai sensi degli artt. 484 e ss. c.c., che nel caso di specie è avvenuta soltanto in data 05/12/2025, l'Ufficio era legittimato a richiedere al curatore il versamento dell'imposta dovuta alla luce di tutto quanto sopra riportato.
Ricevuta la dichiarazione di accettazione degli eredi, essendo decaduti i presupposti di legge, l'Ufficio ha potuto soltanto allora provvedere, all'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
Conclude di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.lgs. 546/92 ed altresì compensare le spese per le ragioni esposte in narrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte , esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Risulta in atti che, ricevuta la dichiarazione di accettazione degli eredi, essendo decaduti i presupposti di legge, l'Ufficio ha provveduto all'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato. Conseguentemente è venuta meno la materia del contendere.
Le spese vanno compensate, considerato la non conforme giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Il giudice est. Il presidente
CH LV SS MI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
CHIARENZA CLAUDIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3191/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Eredita' Giacente Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 01428230377 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse dell'Eredità giacente di Ricorrente_1 in persona del Curatore avv. Rappresentante_1, ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dalla prof. avv. Difensore_1 giusta procura allegata in formato digitale al presente ricorso.
Contro l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni
e RS IVA Milano.
Per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n.TP3/01428230377, notificato al Curatore dell'Eredità giacente avv. Rappresentante_1 il 24.04.2025, con il quale sono stati liquidati gli importi dovuti per la dichiarazione di successione di Ricorrente_1 , presentata dal Curatore medesimo. L'importo complessivamente liquidato è pari € 18.470,05.
Per tutte le doglianze esposte nel ricorso conclude di volere disporre l'integrale annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
La DP II di Milano nella memoria depositata il 04/02/26, osserva che alla luce dei fatti contestati, l'Ufficio aveva ritenuto correttamente dovuta dall'eredità giacente l'imposta di successione liquidata con l'avviso impugnato in questa sede, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma e cioè: -l'esistenza di un obbligo giuridico di versamento dell'imposta in capo al curatore (il curatore è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ex artt. 28 e 31 del D. lgs. n. 346/1990 e al pagamento delle relative imposte); - l'esistenza di uno stato attivo patrimoniale dell'eredità giacente, nei cui limiti il curatore risponde del tributo. Pertanto, fino al momento in cui non è stata effettivamente presentata la dichiarazione di successione da parte degli eredi che hanno accettato l'eredità con il beneficio d'inventario ai sensi degli artt. 484 e ss. c.c., che nel caso di specie è avvenuta soltanto in data 05/12/2025, l'Ufficio era legittimato a richiedere al curatore il versamento dell'imposta dovuta alla luce di tutto quanto sopra riportato.
Ricevuta la dichiarazione di accettazione degli eredi, essendo decaduti i presupposti di legge, l'Ufficio ha potuto soltanto allora provvedere, all'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
Conclude di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.lgs. 546/92 ed altresì compensare le spese per le ragioni esposte in narrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte , esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Risulta in atti che, ricevuta la dichiarazione di accettazione degli eredi, essendo decaduti i presupposti di legge, l'Ufficio ha provveduto all'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato. Conseguentemente è venuta meno la materia del contendere.
Le spese vanno compensate, considerato la non conforme giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Il giudice est. Il presidente
CH LV SS MI