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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AU GE, nella causa iscritta al n° 14970/2024 R.G.L. promossa
D A
- C.F. - rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GIUSEPPE CARBONE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, L.go Primavera n. 14, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_1 domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv.
AU CA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
- resistente -
E CONTRO in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore
- resistente contumace -
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 24 OTTOBRE 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando nel contradittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara la contumacia di CP_2
1 ❖ Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere relativamente alla contribuzione inerente gli anni dal 2015 al 2021 e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito nn. 59620210002262747000, 59620220003266120000 e
59620220006867442000 di cui all'intimazione di pagamento opposta n.
29620249025465080/000.
❖ Dichiara prescritta i contributi relativi all'anno 2014.
❖ Compensa le spese di lite tra il ricorrente e CP_2
❖ Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' e l'ente riscossore CP_1 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249025465080/000 notificata l'11.9.2024 con esclusivo riferimento agli avvisi di addebito nn. 59620210002262747000, 59620220003266120000 e
59620220006867442000 con cui gli veniva ingiunta la complessiva somma di euro €
47.371,41 a titolo di contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo da gennaio 2014 fino a settembre 2021.
A sostegno del ricorso deduceva l'legittimità della richiesta eccependo:
a) l'omessa notifica degli avvisi di addebito de quibus;
b) la prescrizione del credito ivi portato;
c) in ogni caso, l'insussistenza del presupposto necessario per la propria iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto la società - di cui era Controparte_3 inizialmente socio accomandante e successivamente (dopo il decesso del di lui padre che era socio accomandatario) liquidatore - aveva cessato l'attività il
31.12.2014.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale rilevando che:
2 • gli avvisi di addebito erano stati tutti ritualmente notificati rispettivamente il
24.1.2022 (AVA n 59620210002262747000), il 24.8.2022 (AVA n.
59620220003266120000) e il 3.2.2023 (AVA n. 59620220006867442000);
• in ogni caso, l'Istituto con provvedimento in autotutela n° 550000-25-0008 del
15/01/2025 aveva disposto la cancellazione del ricorrente dalla Gestione
Commercianti a far data dal 31.12.2014 con conseguenziale sgravio di tutti gli importi richiesti per il periodo successivo a tale data;
• risultava ancora dovuta la contribuzione richiesta per l'anno 2014.
Nonostante la rituale evocazione in giudizio, non si costituiva. CP_2
La causa, istruita documentalmente, all'udienza cartolare del 24 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter, sulle conclusioni delle parti viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_2
Sulla base delle allegazioni in atti e della produzione documentale, emerge che successivamente alla notifica del ricorso l'Istituto ha emesso il provvedimento di cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti nel quale testualmente si legge: “Il signor interessato dal presente provvedimento di Parte_1
autotutela risulta essere stato iscritto in Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in data 05/06/2019 (con inizio imposizione 01/01/2014), a seguito di operazione POSEIDONE, poiché, da una verifica effettuata, risultava che il signor per l'anno 2014, in qualità di socio liquidatore della Società Parte_1
OLD STYLE DI IA LF SA (codice fiscale , P.IVA_1
codice ateco 74.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento), codice rea
PA – 65238, dichiarava nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2015 SP, che
l'attività svolta nell'impresa costituiva la sua occupazione prevalente. Con ricorso al tribunale di Palermo sez. Lavoro del 17/10/2024, il signor Parte_1
chiede l'annullamento degli avvisi di addebito n. 59620210002262747000 –
59620220003266120000 – 59620220006867442000 relativi al mancato pagamento di contributi IVS della gestione commercianti nonché sanzioni ed interessi, dall'anno
2014 sino al 2021, sostenendo di avere interrotto qualsiasi attività della CP_3 dal 31.12.2014. A seguito delle dovute consultazioni sul contribuente tramite il Siatel
3 v2.0 - Punto fisco, si rileva che la “OLD STYLE DI IA LF
SA”, P.IVA , risulta cessata in data 31/12/2014. Inoltre, la stessa P.IVA_1 società risulta cessata dal 31/12/2014 anche dal registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO ed ENNA.
Considerata l'assenza di ulteriori posizioni attive in CCIAA e di redditi di impresa successivi al 31/12/2014, si convalida il provvedimento di iscrizione nella Gestione
Speciale Commercianti e si procede alla cessazione della posizione previdenziale dalla stessa Gestione per mancanza del requisito oggettivo dello svolgimento dell' attività commerciale dal 31/12/2014 con conseguente annullamento degli atti impositivi successivi. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere alla convalida del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente
e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto alla convalida in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE la convalida del provvedimento in oggetto cessazione dalla gestione speciale degli esercenti attività commerciali dal 31/12/2014 con conseguente annullamento degli atti impositivi successivi”
Conseguentemente, essendo intervenuto anche il relativo provvedimento di sgravio, con riferimento alle annualità contributive richieste dal 2015 al 2021, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguenziale annullamento dei tre degli avvisi di addebito opposti.
Una volta annullati questi (e quindi i titoli esecutivi) va, tuttavia, esaminato il merito della restante pretesa creditoria e il thema decidendum residuo riguarda, a questo punto, la legittimità o meno della richiesta inerente i contributi per l'anno 2014.
Invero l'annualità del 2014 è stata richiesta per la prima volta con gli avvisi di addebito nn. 59620210002262747000 (nel quale sono state inserite le prime tre rate) e
59620220003266120000 (nel quale è stata inserita la rata n. 4).
Orbene a detti avvisi (sia pure privi dell'efficacia esecutiva di titolo esecutivo a seguito del loro annullamento) comunque va attribuito valore di atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
4 Tuttavia, a prescindere dalla circostanza che nessuna prova l' ha fornito in CP_1
ordine ai presupposti per l'iscrizione d'ufficio del alla Gestione Parte_1
Commercianti, il debito contributivo risulta prescritto.
Invero, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 decorre dal termine previsto per il pagamento degli stessi.
E' di palmare evidenza, dunque, che visto che gli atti interruttivi sono stati notificati il 24.1.2022 (AVA n. 59620210002262747000) e il 24.8.2022 (AVA n.
59620220003266120000), anche computando il periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale (311 giorni), a detta data il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, con riferimento all'annualità del 2014 la domanda va accolta.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della posizione processuale di si CP_2 ritiene equo compensarle integralmente tra il ricorrente e l'ente riscossore.
Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(con applicazione dei minimi tariffari tenendo conto dell'attività effettivamente espletata e con la riduzione prevista stante la modesta difficoltà della controversia), disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo udienza a trattazione scritta del 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
AU GE
5