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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2022 depositato il 07/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo - Via Terranova 71016 San Severo FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16000630 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 16000630 il Comune di San Severo intimava alla Sig.ra Ricorrente_1
il pagamento dell'IMU anno 2016 in riferimento all'immobile ubicato alla Indirizzo_1, in catasto al foglio 31, particella 11493, sub 64 per l'importo di € 203,00.
Propone ricorso la contribuente contestando la erroneità della pretesa in considerazione che l'immobile risultava parte integrante e sostanzaile dell'abitazione principale della propria madre Sig.ra Nominativo_1
destinataria di altro avviso.
Rileva che come evincibile dalla consulenza tecnica stragiudiziale a firma Nominativo_2, non vi erano dubbi sulla circostanza sopra rappresentata stante la fusione degli immobili.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, depositando la relazione di perizia ed altra documentazione catastale dalla quale risulta quanto affermato.
Con nota del 27.2.203 la ricorrente deposita istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo provveduto al pagamento del dovuto come da documentazione prodotta in atti.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminramente la Corte prende atto dell'avvenuta definizione della pendenza tributaria a seguito del pagamento del dovuto da parte della ricorrente, come da documentazione prodotta in atti, per cui ritiene applicabile quanto previsto dall'art.46 del D.Lgs n.546/92 che disciplina la estinzione del giudizio per cessazione del contendere. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Il PRESIDENTE estensore
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2022 depositato il 07/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo - Via Terranova 71016 San Severo FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16000630 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 16000630 il Comune di San Severo intimava alla Sig.ra Ricorrente_1
il pagamento dell'IMU anno 2016 in riferimento all'immobile ubicato alla Indirizzo_1, in catasto al foglio 31, particella 11493, sub 64 per l'importo di € 203,00.
Propone ricorso la contribuente contestando la erroneità della pretesa in considerazione che l'immobile risultava parte integrante e sostanzaile dell'abitazione principale della propria madre Sig.ra Nominativo_1
destinataria di altro avviso.
Rileva che come evincibile dalla consulenza tecnica stragiudiziale a firma Nominativo_2, non vi erano dubbi sulla circostanza sopra rappresentata stante la fusione degli immobili.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, depositando la relazione di perizia ed altra documentazione catastale dalla quale risulta quanto affermato.
Con nota del 27.2.203 la ricorrente deposita istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo provveduto al pagamento del dovuto come da documentazione prodotta in atti.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminramente la Corte prende atto dell'avvenuta definizione della pendenza tributaria a seguito del pagamento del dovuto da parte della ricorrente, come da documentazione prodotta in atti, per cui ritiene applicabile quanto previsto dall'art.46 del D.Lgs n.546/92 che disciplina la estinzione del giudizio per cessazione del contendere. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Il PRESIDENTE estensore