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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1293/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore GRASSO GIUSEPPE, Giudice IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7200/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. dell'AdE si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 , difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-SC l'intimazione di pagamento n. 29520259012303640/000, notificata in data 13.08.2025, limitatamente ai seguenti titoli sottostanti:
- cartella n. 29520130033610368000 presuntivamente notificata in data 24.03.2014 relativa ad IRPEF, Addizionale comunale IRPEF ed addizionale regionale IRPEF anno 2010 per l'importo di € 7.045,75;
- cartella n. 29520150006770130000 presuntivamente notificata in data 18.05.2015 relativa ad IRPEF, Addizionale comunale IRPEF ed addizionale regionale IRPEF anno 2011 per l'importo di € 2.334,74.
Ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:
a) Nullità delle cartelle per mancata notifica degli atti presupposti;
b) Prescrizione delle somme richieste in pagamento;
c) Nullità delle cartelle opposte per decadenza dell'iscrizione;
d) Inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento prive della relata di notifica debitamente compilata;
e) Nullità per violazione degli artt. 6, comma 5 della Legge 27 luglio 2000 n. 212. Ha chiesto annullarsi la pretesa anzidetta, previa sospensione in via cautelare, evidenziando che la cartella n. 29520130033610368000 era oggetto di autonomo ricorso, promosso avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249009976132/000, iscritto presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 25.07.2024 con RG n. 3446/2024 con udienza ancora da fissare.
È rimasta contumace l'Agenzia delle Entrate SC, mentre si è costituita l'Agenzia delle Entrate, producendo documentazione, acquisita presso l'agente della riscossione, relativa alle notifiche degli atti sottostanti ed ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Alla camera di consiglio del 9.12.25, è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini sotto precisati.
Quanto alla cartella n. 29520130033610368000, atteso che la stessa ricorrente riconosce che, in relazione ad essa, era stata notificata precedente intimazione, 29520249009976132/000, oggetto di autonomo giudizio, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in virtù del principio di cui all'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/92, in virtù del quale ciascun atto notificato può essere impugnabile esclusivamente per vizi propri, che nella specie non possono dirsi dedotti.
Tutte le doglianze, al riguardo, dedotte o deducibili ineriscono alla sfera cognitiva del giudice già investito con l'impugnazione della precedente intimazione, fermo restando che l'eventuale annullamento della pretesa in quella sede non potrà che riverberarsi anche sugli atti successivi, ivi compresa l'intimazione oggi impugnata. Per contro, il contribuente non può, in questo procedimento, agitare nuovamente le questioni fatte valere o suscettibili di essere fatte valere in quella sede, essendo, al riguardo maturato una preclusione processuale. Peraltro, il fatto che il contribuente riconosca che, in relazione ad essa pretesa, è stato notificato nel 2024 un precedente atto interruttivo, vale a palesare che egli non intende certo far valere la prescrizione maturata nelle more tra tale precedente intimazione e l'atto oggi impugnato, notificato l'anno successivo.
Neppure ha senso interrogarsi sulla validità della notifica dei precedenti atti interruttivi, atteso che la notifica di tale ultima intimazione di pagamento vale a rendere inammissibile ogni doglianza riguardante la notifica degli atti sottostanti (tra cui la cartella, la cui notifica, a mani proprie, è stata comunque documentata dall'ufficio), che avrebbe dovuto proporsi, al più tardi, in sede di impugnazione di essa intimazione, in virtù del principio di cui all'art. 19 co 3 d.lgs. 546/92. Una conferma circa la correttezza di questa conclusione è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n.
30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022,
n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513;
Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n.
31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez.
5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due vvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentemente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora.
Quanto invece alla cartella n. 29520150006770130000, deve rilevarsi che l'Agenzia delle
Entrate ha documentato la rituale notifica della stessa, perfezionatasi in data 18.5.15, a mani del marito, con successivo invio della prescritta raccomandata informativa (c.d. C.A.N.).
Né era necessario produrre in giudizio la cartella di pagamento, dovendo ai fini della prova che quivi interessa, reputarsi sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle cartelle ad essi abbinati, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.”. [Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del
11/10/2017 (Rv. 646629 - 01); conformi: Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20444 del 30/07/2019 (Rv.
654724 - 01); N. 23039 del 2016 Rv. 641888 - 01, N. 21533 del 2017 Rv. 645709 - 02, N. 5795 del
2016 Rv. 641156 – 01].
Con una produzione tutt'altro che ordinata ed indicizzata, ma anzi piuttosto raffazzonata, l'ufficio ha depositato altresì documentazione relativa alla notifica di altro recente atto riscossivo, n. 29580202500000095000, che non può tuttavia valutarsi, atteso che non è stato prodotto né tale atto né il relativo estratto di ruolo, e neppure è stato chiarito – nelle poco analitiche controdeduzioni – a pretesa tributaria afferisse l'atto medesimo. Si tratta, perciò, di documentazione insuscettibile di incidere sull'esito del procedimento.
Ciò posto, con riguardo alla cartella in esame n. 29520150006770130000, va osservato che il corso della prescrizione ha subito una sospensione per giorni 542 (dall'8.3.20 al 31.8.21) prevista dall'art. 68 co. I D.L. 18/20, applicabile – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. ord. n. 960/25) – anche ai pagamenti scadenti in epoca antecedente all'inizio del periodo emergenziale.
Nessun termine prescrizionale può dirsi decorso con riguardo ai tributi, a fronte della natura decennale della prescrizione relativa ai tributi erariali. L'opposta tesi fraintende palesemente la portata interpretativa della pronuncia delle SS.UU. n. 23397/16, la quale ha stabilito che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.”. Pertanto, tale pronuncia, ben lungi dall'affermare il principio malamente desuntone, si è limitata a chiarire che la durata del termine di prescrizione non muta per effetto della mancata impugnazione della cartella, atteso che una siffatta interversione del titolo del credito tributario è configurabile esclusivamente in presenza di una sentenza definitiva ed in relazione alla correlata actio judicati.
Resta, pertanto, impregiudicato – nel ragionamento delle SS.UU. - il tema della durata della prescrizione dei tributi erariali.
In effetti, la tesi della natura quinquennale della prescrizione dei crediti erariali risulta infondata, nonostante un'isolata pronuncia della S.C. in tal senso (Cass. n. 30362 del 23.11.18, seguita da talune sentenze di merito), fondata su un discutibile ed assai poco convincente riferimento ad un “principio di equità”, che imporrebbe tale durata quinquennale): in effetti, la più recente giurisprudenza (a partire da Cass. civ. 14.5.2019 n. 10549) ha opportunamente ribadito il consolidato insegnamento giurisprudenziale, teso ad escludere la connotazione periodica, ex art. 2948 n. 4 c.c., dell'obbligazione per tributi erariali, a fronte della autonomia dei periodi di imposta e delle relative obbligazioni, i cui presupposti vanno autonomamente valutati per ciascuna annualità. La prescrizione soggiace pertanto al termine ordinario, di cui all'art. 2946 c.c.
Deve invece accogliersi l'eccezione di prescrizione, limitatamente alle sanzioni ed agli interessi maturati prima dell'ultimo quinquennio (computato considerando la sospensione
“emergenziale” ex art. 68 D.L. 18/20), atteso che, per le sanzioni, la natura quinquennale della prescrizione è sancita da una norma tributaria ad hoc (art. 20 co. 3 D.lgs. 472/97), mentre per gli interessi trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., come peraltro chiarito dalla Corte di legittimità, con ferma giurisprudenza, ribadita anche in epoca recente (v. Cass. civ., sez. tributaria, 24 gennaio 2023, n. 2095 e la giurisprudenza ivi richiamata). Limitatamente a tali voci accessorie può quindi accogliersi il ricorso.
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in relazione alla cartella n.
29520130033610368000; accoglie parzialmente il ricorso in relazione alla cartella n. 29520150006770130000, limitatamente alle sanzioni, nonché agli interessi ultraquinquennali, rigettandolo nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore
AN GA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore GRASSO GIUSEPPE, Giudice IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7200/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012303640 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. dell'AdE si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 , difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-SC l'intimazione di pagamento n. 29520259012303640/000, notificata in data 13.08.2025, limitatamente ai seguenti titoli sottostanti:
- cartella n. 29520130033610368000 presuntivamente notificata in data 24.03.2014 relativa ad IRPEF, Addizionale comunale IRPEF ed addizionale regionale IRPEF anno 2010 per l'importo di € 7.045,75;
- cartella n. 29520150006770130000 presuntivamente notificata in data 18.05.2015 relativa ad IRPEF, Addizionale comunale IRPEF ed addizionale regionale IRPEF anno 2011 per l'importo di € 2.334,74.
Ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:
a) Nullità delle cartelle per mancata notifica degli atti presupposti;
b) Prescrizione delle somme richieste in pagamento;
c) Nullità delle cartelle opposte per decadenza dell'iscrizione;
d) Inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento prive della relata di notifica debitamente compilata;
e) Nullità per violazione degli artt. 6, comma 5 della Legge 27 luglio 2000 n. 212. Ha chiesto annullarsi la pretesa anzidetta, previa sospensione in via cautelare, evidenziando che la cartella n. 29520130033610368000 era oggetto di autonomo ricorso, promosso avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249009976132/000, iscritto presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 25.07.2024 con RG n. 3446/2024 con udienza ancora da fissare.
È rimasta contumace l'Agenzia delle Entrate SC, mentre si è costituita l'Agenzia delle Entrate, producendo documentazione, acquisita presso l'agente della riscossione, relativa alle notifiche degli atti sottostanti ed ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Alla camera di consiglio del 9.12.25, è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini sotto precisati.
Quanto alla cartella n. 29520130033610368000, atteso che la stessa ricorrente riconosce che, in relazione ad essa, era stata notificata precedente intimazione, 29520249009976132/000, oggetto di autonomo giudizio, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in virtù del principio di cui all'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/92, in virtù del quale ciascun atto notificato può essere impugnabile esclusivamente per vizi propri, che nella specie non possono dirsi dedotti.
Tutte le doglianze, al riguardo, dedotte o deducibili ineriscono alla sfera cognitiva del giudice già investito con l'impugnazione della precedente intimazione, fermo restando che l'eventuale annullamento della pretesa in quella sede non potrà che riverberarsi anche sugli atti successivi, ivi compresa l'intimazione oggi impugnata. Per contro, il contribuente non può, in questo procedimento, agitare nuovamente le questioni fatte valere o suscettibili di essere fatte valere in quella sede, essendo, al riguardo maturato una preclusione processuale. Peraltro, il fatto che il contribuente riconosca che, in relazione ad essa pretesa, è stato notificato nel 2024 un precedente atto interruttivo, vale a palesare che egli non intende certo far valere la prescrizione maturata nelle more tra tale precedente intimazione e l'atto oggi impugnato, notificato l'anno successivo.
Neppure ha senso interrogarsi sulla validità della notifica dei precedenti atti interruttivi, atteso che la notifica di tale ultima intimazione di pagamento vale a rendere inammissibile ogni doglianza riguardante la notifica degli atti sottostanti (tra cui la cartella, la cui notifica, a mani proprie, è stata comunque documentata dall'ufficio), che avrebbe dovuto proporsi, al più tardi, in sede di impugnazione di essa intimazione, in virtù del principio di cui all'art. 19 co 3 d.lgs. 546/92. Una conferma circa la correttezza di questa conclusione è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n.
30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022,
n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513;
Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n.
31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez.
5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due vvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentemente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora.
Quanto invece alla cartella n. 29520150006770130000, deve rilevarsi che l'Agenzia delle
Entrate ha documentato la rituale notifica della stessa, perfezionatasi in data 18.5.15, a mani del marito, con successivo invio della prescritta raccomandata informativa (c.d. C.A.N.).
Né era necessario produrre in giudizio la cartella di pagamento, dovendo ai fini della prova che quivi interessa, reputarsi sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle cartelle ad essi abbinati, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.”. [Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del
11/10/2017 (Rv. 646629 - 01); conformi: Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20444 del 30/07/2019 (Rv.
654724 - 01); N. 23039 del 2016 Rv. 641888 - 01, N. 21533 del 2017 Rv. 645709 - 02, N. 5795 del
2016 Rv. 641156 – 01].
Con una produzione tutt'altro che ordinata ed indicizzata, ma anzi piuttosto raffazzonata, l'ufficio ha depositato altresì documentazione relativa alla notifica di altro recente atto riscossivo, n. 29580202500000095000, che non può tuttavia valutarsi, atteso che non è stato prodotto né tale atto né il relativo estratto di ruolo, e neppure è stato chiarito – nelle poco analitiche controdeduzioni – a pretesa tributaria afferisse l'atto medesimo. Si tratta, perciò, di documentazione insuscettibile di incidere sull'esito del procedimento.
Ciò posto, con riguardo alla cartella in esame n. 29520150006770130000, va osservato che il corso della prescrizione ha subito una sospensione per giorni 542 (dall'8.3.20 al 31.8.21) prevista dall'art. 68 co. I D.L. 18/20, applicabile – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. ord. n. 960/25) – anche ai pagamenti scadenti in epoca antecedente all'inizio del periodo emergenziale.
Nessun termine prescrizionale può dirsi decorso con riguardo ai tributi, a fronte della natura decennale della prescrizione relativa ai tributi erariali. L'opposta tesi fraintende palesemente la portata interpretativa della pronuncia delle SS.UU. n. 23397/16, la quale ha stabilito che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.”. Pertanto, tale pronuncia, ben lungi dall'affermare il principio malamente desuntone, si è limitata a chiarire che la durata del termine di prescrizione non muta per effetto della mancata impugnazione della cartella, atteso che una siffatta interversione del titolo del credito tributario è configurabile esclusivamente in presenza di una sentenza definitiva ed in relazione alla correlata actio judicati.
Resta, pertanto, impregiudicato – nel ragionamento delle SS.UU. - il tema della durata della prescrizione dei tributi erariali.
In effetti, la tesi della natura quinquennale della prescrizione dei crediti erariali risulta infondata, nonostante un'isolata pronuncia della S.C. in tal senso (Cass. n. 30362 del 23.11.18, seguita da talune sentenze di merito), fondata su un discutibile ed assai poco convincente riferimento ad un “principio di equità”, che imporrebbe tale durata quinquennale): in effetti, la più recente giurisprudenza (a partire da Cass. civ. 14.5.2019 n. 10549) ha opportunamente ribadito il consolidato insegnamento giurisprudenziale, teso ad escludere la connotazione periodica, ex art. 2948 n. 4 c.c., dell'obbligazione per tributi erariali, a fronte della autonomia dei periodi di imposta e delle relative obbligazioni, i cui presupposti vanno autonomamente valutati per ciascuna annualità. La prescrizione soggiace pertanto al termine ordinario, di cui all'art. 2946 c.c.
Deve invece accogliersi l'eccezione di prescrizione, limitatamente alle sanzioni ed agli interessi maturati prima dell'ultimo quinquennio (computato considerando la sospensione
“emergenziale” ex art. 68 D.L. 18/20), atteso che, per le sanzioni, la natura quinquennale della prescrizione è sancita da una norma tributaria ad hoc (art. 20 co. 3 D.lgs. 472/97), mentre per gli interessi trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., come peraltro chiarito dalla Corte di legittimità, con ferma giurisprudenza, ribadita anche in epoca recente (v. Cass. civ., sez. tributaria, 24 gennaio 2023, n. 2095 e la giurisprudenza ivi richiamata). Limitatamente a tali voci accessorie può quindi accogliersi il ricorso.
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in relazione alla cartella n.
29520130033610368000; accoglie parzialmente il ricorso in relazione alla cartella n. 29520150006770130000, limitatamente alle sanzioni, nonché agli interessi ultraquinquennali, rigettandolo nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore
AN GA