Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1293
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Il ricorso è inammissibile in quanto la cartella in questione è oggetto di un precedente giudizio promosso avverso un'altra intimazione di pagamento, e le doglianze attengono alla sfera cognitiva del giudice già investito.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme richieste

    Il fatto che il contribuente riconosca la notifica di un precedente atto interruttivo nel 2024 dimostra che non intende far valere la prescrizione maturata tra tale precedente intimazione e l'atto oggi impugnato.

  • Rigettato
    Decadenza dell'iscrizione

    Le doglianze attengono alla sfera cognitiva del giudice già investito con l'impugnazione della precedente intimazione.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento prive della relata di notifica

    La notifica dell'ultima intimazione di pagamento rende inammissibile ogni doglianza riguardante la notifica degli atti sottostanti, che avrebbe dovuto essere proposta in sede di impugnazione di detta intimazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 6, comma 5 della Legge 27 luglio 2000 n. 212

    Le doglianze attengono alla sfera cognitiva del giudice già investito con l'impugnazione della precedente intimazione.

  • Accolto
    Prescrizione delle somme richieste

    Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente alle sanzioni e agli interessi maturati prima dell'ultimo quinquennio, considerando la sospensione emergenziale. La prescrizione per i tributi erariali è decennale, mentre per le sanzioni è quinquennale e per gli interessi si applica l'art. 2948 n. 4 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1293
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1293
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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