Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2004, n. 661
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Sentenza 17 gennaio 2004

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In tema di tutela previdenziale dei soggetti iscritti all'albo dei promotori finanziari, di cui all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 - i quali, a norma dell'art. 1, comma 196, della legge n. 662 del 1996, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali a decorrere dal I gennaio 1997, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'art. 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, - il comma 200 dello stesso art. 1, prevedente che eventuali contributi versati, per periodi precedenti il 31 dicembre 1996, alla gestione di cui al citato art. 34 vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196, va interpretato nel senso che gli interessati possono avvalersi a loro scelta dei versamenti effettuati per detti periodi precedenti (nei limiti e con i criteri dettati per la gestione alla cui evidenza contabile i contributi vanno registrati), ovvero chiederne il rimborso in applicazione dell'art. 2033 cod. civ., rispetto al quale la norma di cui si tratta si pone come disposizione più favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2004, n. 661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 661
    Data del deposito : 17 gennaio 2004

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