Sentenza 17 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di tutela previdenziale dei soggetti iscritti all'albo dei promotori finanziari, di cui all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 - i quali, a norma dell'art. 1, comma 196, della legge n. 662 del 1996, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali a decorrere dal I gennaio 1997, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'art. 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, - il comma 200 dello stesso art. 1, prevedente che eventuali contributi versati, per periodi precedenti il 31 dicembre 1996, alla gestione di cui al citato art. 34 vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196, va interpretato nel senso che gli interessati possono avvalersi a loro scelta dei versamenti effettuati per detti periodi precedenti (nei limiti e con i criteri dettati per la gestione alla cui evidenza contabile i contributi vanno registrati), ovvero chiederne il rimborso in applicazione dell'art. 2033 cod. civ., rispetto al quale la norma di cui si tratta si pone come disposizione più favorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2004, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NC;
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Arcuri, del Foro di Vibo Valentia con il quale elett.te domicilia in Roma, via Aureliana, n. 02, presso lo studio dell'avv. Domenico Mammola, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Clementina Pulli, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, n. 00084/2001 depositata il 28 marzo 2001, R.G. n. 00559/2000, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva l'appello proposto dall'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città n. 1171 depositata il 07 gennaio 2000, e rigettava la domanda proposta da EN RA diretta al riconoscimento del suo diritto alla ripetibilità dei contributi versati dal 1991 al 31 dicembre 1996 a seguito di espressa richiesta dell'Istituto al fine di regolarizzazione della propria posizione contributiva. Aveva dedotto il RA che tali contributi per il periodo sopra indicato non erano obbligatori.
Osservava la Corte territoriale che detti contributi non erano ripetibili, atteso che il comma 200 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 con l'espressione "eventuali contributi versati per periodi precedenti al 31 dicembre 1996 alla gestione ... etc ... vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196..." il legislatore aveva inteso convalidare i contributi già versati sottraendoli al principio di ripetibilità a domanda dell'assicurato. Per la cassazione di tale sentenza ricorre RA EN con tre motivi di censura.
L'Inps si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata, quale unico elemento difensivo dell'Inps, con il controricorso.
L'eccezione è infondata. La sentenza n. 084/2001, resa il 21 marzo 2001, risulta, dagli atti di entrambe le parti di questo giudizio, depositata il 28 marzo 2001, e il ricorso per cassazione notificato l'11 giugno 2001. Orbene, non essendovi contestazione alcuna all'affermazione del ricorrente della mai avvenuta notifica delle sentenza, il termine di scadenza per la proposizione del ricorso era quello lungo annuale, sicché non è dato rilevare alcuna "violazione degli arti 324, 325 e 327 c.p.c.", peraltro neanche specificamente indicata.
Con il primo motivo di ricorso RA EN denuncia violazione degli artt. 1, commi 193, 194 e 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12 delle preleggi, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Con il secondo motivo di ricorso RA EN denuncia violazione dell'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Con il terzo motivo di ricorso RA EN denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che la ripetibilità dei contributi versati per il periodo in cui l'assicurazione non era obbligatoria si desumeva dalla interpretazione letterale delle disposizioni di legge in titolazione, tenuto conto che in altre occasioni, in cui il legislatore aveva voluto escludere la ripetibilità di contributi versati e non obbligatoriamente dovuti, si era espressamente pronunziato sulla salvezza di essi. I motivi, da trattarsi congiuntamente, vertendo essi sull'unica questione proposta della ripetibilità dei contributi chiesti in restituzione, sono fondati.
Il comma 196 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 sulle "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (cd. legge finanziaria) ha previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ... sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'art. 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88"; il successivo comma 200 del medesimo articolo della legge n. 662 citata ha altresì previsto che "eventuali contributi versati per periodi precedenti al 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'art. 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ... etc ... vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196 ...". Dunque, deve ritenersi pacifico che solo a decorrere dal 1 gennaio 1997 i contributi in favore della gestione per i promotori finanziari sono divenuti obbligatori per legge. La presente controversia nasce dalla richiesta restituzione del RA dei contributi versati all'Inps dal 1991 al 31 dicembre 1996 per effetto di espresso invito dell'Istituto al medesimo RA di regolarizzare la propria posizione assicurativa dalla predetta data del 1991 con iscrizione alle gestione commercio.
Orbene, e premesso che il rimborso dei contributi versati in misura maggiore di quella dovuta, ed a maggior ragione dei contributi versati ma non dovuti obbligatoriamente, costituisce oggetto di un'obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte nella legge (art. 2033 c.c.), sicché in linea di principio generale la domanda del
RA trova specifico riferimento di sostegno nella detta norma codicistica, deve solo, in questa sede, argomentarsi sulla eccezione alla regola generale, per come letta dal giudice di merito, della previsione sopra menzionata del comma 200 della legge n. 662 del 1996. La lettura della citata previsione non può ritenersi corretta. Tale disposizione, infatti, piuttosto che in contrasto con il principio generale, opera proprio all'interno di esso, come disposizione più favorevole, nel senso che gli assicurati, per i quali nasce l'obbligo contributivo solo dal 1 gennaio 1997, possono avvalersi, a loro scelta, dei versamenti effettuati per periodi precedenti, nei limiti e con i criteri dettati per la gestione alla cui evidenza contabile i contributi vanno registrati. La legge, letta in tal senso, trova piena spiegazione nell'intento di legittimazione di quegli effetti giuridici socialmente apprezzabili, e già in qualche modo (vedi richiesta di regolarizzazione da parte dell'Inps) prodotti nel senso proprio voluto dalla intervenuta legge 662 del 1966 (art. 1, comma n. 196) con la disposta obbligatorietà. La
diversa lettura fornita dalla Corte territoriale contrasterebbe, in realtà, con i più elementari principi di diritto - e con il dubbio anche della legittimità costituzionale - ove dovesse essersi verificata una cessazione del rapporto, e, in relazione ad essa, anche la totale improduttività dei versamenti contributivi effettuati nel corso degli anni precedenti alla intervenuta obbligatorietà di essi. In tal senso, la Corte di legittimità si è già espressa nel senso che la "conservazione degli effetti (di versamenti contributivi non obbligatori, n.r.) deve, peraltro, ritenersi subordinata, conformemente ai principi indicati dalla Corte Costituzionale n. 885 del 1988, al principio della volontarietà dei versamenti stessi, che presuppone l'assenza di qualsivoglia coazione anche indiretta" (Cass. 09 novembre 1995, n. 11682). Il riferimento alla Corte delle leggi è quanto mai pertinente e opportuno, avendo detta Corte, con la sentenza citata in massima, operato,) ai fini della ripetibilità o meno di contribuzioni versate, una netta distinzione fra contribuzioni spontanee e contribuzioni volontarie, assoggettando, in ogni caso, alla scelta del beneficiario la ripetibilità dei contributi versati, di certo volontariamente, ma perché richiesti dall'Ente assicuratore e quindi, sostanzialmente, con il crisma della obbligatorietà proveniente dall'autorità della amministrazione pubblica.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, la sentenza va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte, decidendo nel merito, condanna l'Inps alla restituzione in favore del RA dei contributi versati da quest'ultimo dal 1991 al 31 dicembre 1996, e quindi al pagamento della somma di euro 9002,47 (lire 17.431.208) oltre interessi, come per legge, dal giorno della domanda giudiziale.
Segue, per soccombenza, anche il rimborso delle spese di lite per l'intero processo, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla restituzione in favore di RA EN della somma di euro 9002,47, oltre interessi su tale somma come per legge dalla data della domanda in sede giudiziale, nonché a rimborsare allo stesso le spese dell'intero processo, che liquida in complessivi euro 510,00, di cui euro 10,00 per spese, per ciascuno dei giudizi di merito, e in euro 10,00 oltre a euro 1.500,00 per onorari di avvocato per il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2004