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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Pres. Matilde Pezzullo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2299/2025 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Parte_1
RO e IE RO, come procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica p.t., per l' (C.F. Controparte_2
) e l' P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. in persona dei
[...] P.IVA_3 rispettivi Direttori in carica p.t., nonché per l'
[...]
(C.F. ) e per l' Controparte_4 P.IVA_4
Controparte_5
(C.F ), in persona dei rispettivi Dirigenti Scolastici in carica p.t., tutti rappresentati e P.IVA_5 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di come in atti CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: Riconoscimento delle supplenze negate negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, classe di concorso A042, illegittimità provvedimento di depennamento dalle graduatorie per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni ordine e grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo, per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver presentato regolare domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di in data 31.05.2022 per le classi di concorso A036, A038, A040, A042, A047 e A060, II fascia;
CP_3 di essere stato inserito all'interno delle graduatorie citate e di aver ricevuto in data 06.10.2022 convocazione, accettata in pari data, per la classe di concorso A040 – Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche dall'Istituto Superiore “F. Morano” di per n. 18 ore “fino all'avente CP_4 diritto presumibilmente fino al 30/06/2023”; di essere stato convocato dall'istituto scolastico il giorno
08.10.2022 per iniziare il servizio;
che in tale occasione gli è stato chiesto di esibire entro il
10.10.2022 i titoli dichiarati nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze; di aver presentato denuncia di smarrimento della pergamena di laurea presso la
Compagnia dei Carabinieri di in data 08.10.2022; di essersi recato in data 10.10.2022 presso CP_4 la segreteria della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, sita in (quartiere “Fuorigrotta”), per richiedere la ristampa della pergamena di CP_3
Laurea e ritirare il certificato di Laurea nonché presso o l'I.S. “F. Morano” per la consegna dei titoli in suo possesso;
di aver consegnato, in particolare, la denuncia di smarrimento della pergamena di
Laurea, il certificato di Laurea, il Diploma di Maturità Scientifica e la Pergamena di Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Aerospaziale, Navale e della Qualità; di essere stato informato dalla segreteria dell'istituto dell'archiviazione della pratica con il suggerimento di accettare eventuali altre proposte di supplenza;
di aver poi ricevuto in data 18.10.2022 comunicazione PEC dell'istituto “F. Morano” di del Decreto n. 124 con il quale la Dirigente Scolastica, prof.ssa CP_4 Persona_1 disponeva il depennamento del ricorrente, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni ordine e grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo, per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024; di aver presentato formale reclamo all'istituto avverso il decreto di depennamento senza però alcun esito;
di aver depositato ricorso giurisdizionale dinnanzi il Tar Campania – Napoli per l'annullamento del provvedimento;
che il tribunale amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
di aver stipulato in data 12.10.2022 a seguito di convocazione da parte dell' di contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza Controparte_6 CP_5 dal 14.10.2022 e cessazione al 08.11.2022, successivamente risolto in forza del depennamento dalle
Graduatorie nonostante il possesso di idoneo titolo per la classe di concorso A042 con cessazione dei propri effetti in data 18/10/2022; di aver perso diverse supplenze per l'a.s. 2022/2023 e di non essere stato convocato per l'anno scolastico 2023/2024 stante il depennamento suddetto.
Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale di Napoli nord in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo: “Dichiarare illegittimi e contestualmente disapplicare e/o annullare: a) il Decreto n. 124 del 18.10.2022, a firma del Dirigente Scolastico dell'I.S. “F. Morano” di notificato al CP_4 ricorrente in data 18/10/2022 a mezzo pec, con il quale viene disposto nei suoi confronti: “ai sensi dell'art. 14 dell'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 lett. a), il depennamento, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni ordine e grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo, per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024.”; b) il Decreto prot. n. 6245 del 14.10.2022 a firma del Dirigente
Scolastico dell' di con il quale si dispone: “che il Controparte_6 CP_5 contratto di lavoro a tempo determinato di cui in premessa, stipulato con Parte_1
(C.F. nato a [...] il [...], cessa di produrre i suoi effetti a C.F._1 far data dal 18/10/2022. Di conseguenza sarà computato agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato dal 14/10/2022 al 18/10/2022”. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze della provincia di e conseguenti CP_3 graduatorie di circolo e di istituto, valide per il biennio 2022/23 e 2023/24, per le classi di concorso
A036, A038, A042, A047 e A060; 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti gli effetti giuridici delle supplenze negatagli, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, sulla classe di concorso A042; 4) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti, e, segnatamente, di riconoscere al ricorrente gli effetti giuridici delle supplenze negatagli sulla classe di concorso A042, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24; e, per l'effetto, 5) In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni perdute negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, profilo professionale docente, classe di concorso
A042, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria, e, conseguentemente, Condannare le Amm.ni resistenti a corrispondere allo stesso docente le retribuzioni perdute negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
6) Ovvero, in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito, consistito nel lucro cessante derivante dal mancato espletamento delle supplenze negatagli, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, sulla classe di concorso A042, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria, e, conseguentemente,
Condannare le Amm.ne resistenti al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente, consistito nel lucro cessante derivante dal mancato espletamento delle supplenze negatagli, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, sulla classe di concorso A042, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria” il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si sono costituiti le parti resistenti, il Controparte_1
, l e l'
[...] Controparte_2 [...]
nonché l' Controparte_3 [...]
di e l' Controparte_7 CP_4 Controparte_5 di i quali hanno chiesto il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente ivi
[...] CP_5 compresa quella di natura risarcitoria perché infondate in fatto ed in diritto o comunque inammissibilità, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza dell'****in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
***
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie GPS e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro sorto sulla base delle stesse nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e non riscosse o in subordine del risarcimento del danno patrimoniale subìto, concretizzatosi nel lucro cessante per il mancato accesso alle supplenze.
COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO
Preliminarmente deve riconoscersi la competenza del Tribunale in funzione del giudice del lavoro.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione delle graduatorie GPS e dei rapporti di lavoro successivamente sorti.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore.
Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro- organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato.
La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs.
165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).
Analogamente si è espresso il Consiglio di Stato il quale ha affermato: “8.1. La Corte di Cassazione ha chiarito (cfr. sentenza delle Sezioni Unite n. 21198/2017) che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Di conseguenza, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo;
se viceversa la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che nelle ipotesi delle graduatorie di istituto laddove “il ricorrente abbia chiesto l'annullamento del decreto di pubblicazione delle graduatorie medesime di seconda e di terza fascia… la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo, in quanto la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo e quindi presuppone una posizione di interesse legittimo”. Diversamente dalla situazione riscontrata per le graduatorie ad esaurimento - per le quali si esclude sia lo svolgimento di attività autoritativa della pubblica amministrazione sia di procedure concorsuali che, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo numero 165 del 2001, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo”- in questo caso ricorrerebbero tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica vale a dire il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e la formazione di una graduatoria finale.
In definitiva, la giurisdizione dipende quindi dal petitum sostanziale e dalle caratteristiche della procedura adottata (concorsuale o non).
8.2. Il collegio ritiene che nel caso in esame i due criteri individuati dalla giurisprudenza per la definizione della giurisdizione convergano nel senso di riconoscere la sussistenza della giurisdizione ordinaria”. (Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230)
SULLA LEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO
Al fine della trattazione nel merito della controversia deve ritenersi necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'amministrazione scolastica opera nelle procedure di cui è oggetto il presente giudizio nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del n.112 del 06.05.2022 Controparte_1 recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4 commi 6 – 6 bis – 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
Di specifico interesse al giudizio sono le disposizioni presenti agli articoli 3, 7, 8 e 14 dell'Ordinanza citata.
L'articolo 3 al comma 3 prevede che: “Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e)”.
L'art. 7 al comma 4 let. e) primo periodo prevede che nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara nella domanda, senza produrre alcuna certificazione ad eccezione di quanto previsto al comma 12: “e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
[…]”.
Il medesimo articolo 7 ai commi 8 e 9 prevede il regime sanzionatorio principale nel caso di omesso possesso del titolo o di falsa dichiarazione dello stesso prevedendo che: “8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.
9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”.
In tema di valutazione dei titoli il procedimento è previsto dall'articolo 8 il quale specificatamente ai commi 5 e seguenti prevede: “5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. 7.
L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche. 10.
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
Centrale rilevanza assume la disposizione di cui all'articolo 14 nella quale è previsto che: “1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle
GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).
Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.
4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma
2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici”.
Tanto previsto deve essere valutato alla luce del principale atto impugnato nel presente giudizio e vale a dire il decreto di depennamento emanato dal Dirigente dell' Controparte_4 CP_4
sito in n.124 prot. 0005092 del 18.10.2022 attraverso il quale è stato deciso,
[...] CP_4 preso atto che l'aspirante “ individuato da graduatoria di istituto per la classe di concorso A040, in data 6 ottobre 2022 si presentava;
in data 8 ottobre e si impegnava a presentare i titoli per la presa di servizio;
in data 8 Ottobre 2022 non assumeva servizio dichiarando, verbalmente, di non essere in possesso dei titoli da esibire e di aver smarrito la pergamena di laurea, riservandosi di provvedere per il giorno 10 ottobre 2022; il 10 ottobre non provvedeva a perfezionare il suo stato, in ordine alla consegna documentale coerente alla classe di concorso A040, ovvero non presentava la certificazione degli esami integrativi utili per la convocazione di cui trattavasi;
degli esiti di accertamento circa la realizzazione di incarichi presso scuole precedenti, dove non risultavano documenti depositati e valutati;
lasciava solo parte dei documenti inseriti per le G.P.S. non coerenti con la convocazione e oggetto di verifica in itinere, abbandonando l'iter avviato dal giorno 8 Ottobre”, che “ai sensi dell'art. 14 dell'O.M. n.112 del 06 maggio 2022 lett. a) il depennamento, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni ordine e grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024. Nota tecnica: visto che l'aspirante, comunque, presentava i titoli in suo possesso l'Ufficio provvederà ai controlli di rito per eventuale rettifica nelle classi di concorso di riferimento”.
Tanto premesso è documentale che il decreto del dirigente scolastico in oggetto faccia riferimento a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale citata in caso di mancato perfezionamento della presa di servizio. È dato normativo esplicito che con la stipula del contratto si possa procedere alla presa di servizio. Per tale ragione l'aver interrotto l'iter valutativo prodromico alla stipula stessa renderebbe applicabile quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 14 citato.
Sul punto, inoltre, deve rilevarsi che non è pertinente il richiamo contenuto nelle memorie di costituzione di parte resistente alla norma di cui all'articolo 7 comma 9 dell'Ordinanza citata in termini di dichiarazioni mendaci. È allegato al ricorso e non contestato da parte resistente la domanda di aggiornamento per le graduatorie GPS per il biennio 2022-2024 per la classe di concorso A040.
Parte istante ha in tale sede dichiarato espressamente: “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente: Laurea del vecchio ordinamento, magistrali e specialistiche, Diploma accademico di II livello, Diploma di vecchio ordinamento,
Diplomi di scuola secondaria di secondo grado”.
Alla luce di quanto dichiarato non sussiste, quindi, alcun elemento idoneo ad integrare una dichiarazione che presenti elementi che non siano in possesso del dichiarante. Parte istante infatti è in possesso dello specifico titolo dichiarato, pur non essendo però lo stesso, da solo, idoneo all'ammissione alla classe di concorso richiesta.
A tale fine risulta, invece, necessario far riferimento, unicamente, a quanto previsto dall'Ordinanza ministeriale di cui sopra in termini di valutazione del titolo e carenza degli stessi all'esito dei controlli effettuati.
Per tale ragione, è coerente con lo scopo della norma nonché con quanto riferito nel decreto impugnato il riferimento all'articolo 14 lett. a).
Tuttavia, non può considerarsi legittimo il depennamento per tutte le classi di concorso per anni scolastici ulteriori rispetto a quello di riferimento 2022/2023. Il dettato normativo di riferimento, infatti, consente il depennamento esclusivamente per l'anno scolastico a cui il provvedimento si riferisce, non disponendo la cancellazione dalle graduatorie per ulteriori anni.
In aggiunta deve rilevarsi che parte resistente ha correttamente comunicato l'esito della valutazione all'ufficio territoriale competente il quale nulla ha contrariamente disposto circa l'esito degli accertamenti svolti.
Come traspare chiaramente dall'ordinanza ministeriale in esame all'articolo 8 commi 7, 8 e 9 “[…]
7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante”.
Legittimamente all'esito dei controlli effettuati, il dirigente scolastico ha disposto il depennamento dalle classi di concorso ex articolo 14 lett. a) con decreto correttamente comunicato per la validazione definitiva all' ed al Dirigente dell' Controparte_2 Controparte_8
Per tali ragioni la domanda può essere solo parzialmente accolta nella misura in cui il decreto impugnato ha illegittimamente disposto il depennamento del ricorrente dalle graduatorie GPS per l'ulteriore annualità scolastica 2023/2024 in contrasto con quanto previsto dalla normativa di settore applicata. Stante l'impossibilità del decreto di depennamento di produrre effetti anche per il secondo anno delle GPS deve essere riconosciuto il diritto dell'aspirante docente al reinserimento nelle graduatorie per l'anno 2023/2024 con la conseguente attribuzione degli effetti giuridici ad essa conseguenti.
In ragione dell'accertata contrarietà alla norma di cui all'art.14 dell'Ordinanza Ministeriale n.112 del
06 maggio 2022 lett. a) nei limiti di quanto detto, nulla parte ricorrente può opporre al decreto prot.
n. 6245 del 14.10.2022 a firma del Dirigente Scolastico dell' di Controparte_6 CP_5 on il quale si è regolarmente disposta la cessazione degli effetti del contratto di lavoro a tempo
[...] determinato stipulato con il ricorrente in ragione della cancellazione per l'anno 2022/2023 dalla graduatoria GPS.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Tanto accertato in merito all'an della pretesa va affrontato il problema del titpo di risarcimento/indennità da riconoscere
Parte istante chiede il pagamento delle retribuzioni non godute per la mancata stipula dei contratti di lavoro sulla base dell'illegittimo depennamento ed in subordine il riconoscimento del suo diritto al risarcimento del danno subito.
Non può essere accolta la domanda proposta in via principale.
Parte ricorrente non ha allegato o dato prova di aver instaurato un rapporto di lavoro con l'amministrazione resistente neppur qualificabile come rapporto di fatto all'esito della cancellazione dalle graduatorie in oggetto.
L'assenza degli elementi costitutivi del rapporto sinallagmatico e del conseguente diritto alla retribuzione, ovvero l'espletamento di fatto dell'attività lavorativa, non consentono di poter accogliere la domanda.
Quanto al richiesto risarcimento del danno la stesso deve necessariamente essere individuato nella perdita del vantaggio economico conseguente alla futura e probabile assunzione sulla base del punteggio della graduatoria, punteggi, si noti bene, non contestato specificatamente da parte resistente.
In tema di risarcimento del danno per perdita di chance la Suprema Corte ha recentemente affermato, nell'Ordinanza della Sezione Lavoro del 08.07.2024 n. 18568 che: “5.2. Si evidenzia che - secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità - la liquidazione del danno da perdita di chance deve essere effettuata in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete, ragionevoli possibilità di conseguire il bene oggetto della pretesa, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta.
5.3. In sintesi, ribadita la necessità di utilizzo di un coefficiente di riduzione, si argomenta che per procedere alla quantificazione del danno da perdita di chance è quindi necessario procedere nel modo che segue: in primo luogo, va quantificato il vantaggio economico astrattamente conseguibile dal soggetto leso se non fosse stata tenuta la condotta illecita;
successivamente detto importo va ridotto percentualmente in funzione della possibilità percentuale di realizzazione del risultato atteso. […] il giudice di legittimità afferma che il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto - costituendo una situazione giuridica a sé stante - suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza. In tema di lesione al diritto alla salute da responsabilità sanitaria, si è altresì precisato che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria del danno da perdita dell'occasione perduta è - per l'oggetto - ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica”.
Ancora nella medesima pronuncia, richiamate le precedenti decisioni sul punto, sentenze. n.
5641/2018 e Cass. n. 28993/2019 ha altresì precisato che: “9.4. Questa Suprema Corte, a far tempo dalle due sentenze innanzi ricordate (cfr. Cass. n. 5641/2018 e Cass. n. 28993/2019) cui numerose altre hanno fatto seguito, accoglie, invece, come anticipato, la teoria eventistica della chance. 9.4.1.
Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche.
9.4.2. In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. "più probabile che non" che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile, in disarmonia con lo statuto penalistico ove, invece, il parametro di riferimento
è l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass. , Sez. U. , n. 30328/2001), dovendo il parametro statistico essere sempre sottoposto ad un ulteriore giudizio di cd. credibilità razionale. Nel sistema civilistico la sussistenza del nesso di causalità materiale va valutata, invece, in modo diverso rispetto al settore penale, essendo qui sufficiente la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non", di modo che -nella sostanza - per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr. , per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le Sezioni Unite n. 576
e 581 del 2008).
9.4.2. Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico "del più probabile che non", per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di SA RT (cfr. Cass. Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà.
9.4.3. In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading case, alle già innanzi ricordate Cass. n. 5641/2018 e a Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità.
9.5. Conclusivamente, secondo questa ricostruzione, convintamente condivisa dal Collegio, il criterio eziologico del "più probabile che non" è lo strumento di accertamento sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita della possibilità (chance), sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita di una certezza.
9.6. Ciò che cambia è il parametro di riferimento ai fini del risarcimento del danno e ciò in quanto il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato”.
Tanto chiarito deve rilevarsi che viene in rilievo una chance di carattere “pretensivo o patrimoniale” caratterizzata dalla preesistenza di una posizione positiva del soggetto, qui aspirante docente inscritto alle graduatorie GPS, su cui va ad incidere negativamente la condotta del danneggiante, nel caso di specie la Dirigente Scolastica che ha emesso il decreto di depennamento per tutte le classi di concorso, compresa la classe codice A042, per l'anno scolastico ulteriore 2023/2024, con la conseguenza che ai fini della quantificazione e liquidazione del danno da perdita della chance patrimoniale questo giudicante può ancorarsi a parametri di riferimento quali nello specifico al retribuzione percepibile per l'incarico di supplenza annuale tenendo sempre in considerazione della percentuale statistica dell'occasione perduta.
In altre parole, le valutazioni che devono tenersi in considerazione nel caso di specie sono: la sussistenza del nesso causale tra la condotta negativa del soggetto danneggiante e la chance patrimoniale perduta come allegata ed il parametro statistico di possibilità di realizzazione della chance stessa nonché le connotazioni del danno stesso in termini di “consistenza, apprezzabilità e serietà”.
Nel caso di specie parte istante ha fornito concrete allegazioni in ricorso della possibilità di conseguire incarichi di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche per la classi di concorso A042 per la quale era stato allo stesso riconosciuto il punteggio di 60 in graduatoria, lo stesso come già affermato non contestato da parte resistente. Tanto detto, sono stati assegnati relativamente all'anno scolastico 2023/2024 incarichi di tale natura a docenti con punteggio nella graduatoria GPS concretamente inferiore a quello di parte ricorrente (cfr. decreto del 28.09.2023 n. 13543 del Dirigente dell' e decreto del CP_2 Controparte_3
19.10.2023 n. 14732 in atti).
L'impossibilità di accedere alla procedura per la nomina a tali supplenze è diretta conseguenza del decreto di depennamento che ha disposti l'esclusione dalle graduatorie per tutte le classi di concorso anche per l'anno scolastico 2023/2024 e per tali ragioni non può non considerarsi provato il nesso causale tra la condotta del danneggiante e la perdita della chance patrimoniale dell'iscritto alle GPS nonché gli ulteriori elementi del danno risarcibile di cui si discorre.
In termini di liquidazione del danno subito, facendo applicazione dei principi di diritto sopra esposti,
è possibile quantificare lo stesso con riferimento alla possibile retribuzione che avrebbe ottenuto nel caso di accettazione degli incarichi dedotti riparametrata e ridotta nella misura del 30% stante il tenore probabilistico, concretamente realistico, ma non certo. La procedura di nomina di cui ai decreti citati deve, infatti, tenere in considerazione di successive valutazioni inerenti ai titoli di priorità, preferenza, precedenza ed ulteriori dati personali e sensibili nonché dei controlli antecedenti alla stipula del contratto individuale e della presa di servizio ad opera dei dirigenti delle strutture scolastiche.
In ragione di quanto detto è possibile quantificare il danno risarcibile nella misura di euro 15.985,9 tenuto conto della media delle retribuzioni su dodici mensilità per docenti rientranti all'interno dello scaglione di anzianità 0-8 anni nonché dell'ordine e del grado delle istituzioni scolastiche con le quali il rapporto di lavoro si sarebbe potuto costituire.
Su tale somma- trattandosi di debito di valore- vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla domanda al soddisfo
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono compensate nella misura della metà tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, dell'assenza di istruttoria e della complessità della questione trattata, ponendo la restante parte a carico dei resistenti, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il decreto n.124 del 18.10.2022 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.S. F. Morano di nella parte in cui ha disposto il CP_4 depennamento del ricorrente dalle graduatorie GPS anche per l'anno scolastico 2023/2024; dichiara il diritto del sig. all'inserimento nelle GPS per l'anno scolastico 2023/2024 per le Parte_1 classi di concorso A036, A038, A042, A047 e A060 con il riconoscimento dei relativi effetti giuridici connessi;
2. Condanna i resistenti in solido al pagamento in favore di parte ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva, della somma di euro 15.985,90, oltre rivalutazione secondo indici istat al consumo e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla domanda sino al soddisfo;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. Compensa le spese di lite per la metà e pone la restante parte a carico dei resistenti in solido liquidata al netto della compensazione in complessivi euro 2100,00 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
Aversa 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Pres. Matilde Pezzullo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2299/2025 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Parte_1
RO e IE RO, come procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica p.t., per l' (C.F. Controparte_2
) e l' P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. in persona dei
[...] P.IVA_3 rispettivi Direttori in carica p.t., nonché per l'
[...]
(C.F. ) e per l' Controparte_4 P.IVA_4
Controparte_5
(C.F ), in persona dei rispettivi Dirigenti Scolastici in carica p.t., tutti rappresentati e P.IVA_5 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di come in atti CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: Riconoscimento delle supplenze negate negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, classe di concorso A042, illegittimità provvedimento di depennamento dalle graduatorie per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni ordine e grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo, per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver presentato regolare domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di in data 31.05.2022 per le classi di concorso A036, A038, A040, A042, A047 e A060, II fascia;
CP_3 di essere stato inserito all'interno delle graduatorie citate e di aver ricevuto in data 06.10.2022 convocazione, accettata in pari data, per la classe di concorso A040 – Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche dall'Istituto Superiore “F. Morano” di per n. 18 ore “fino all'avente CP_4 diritto presumibilmente fino al 30/06/2023”; di essere stato convocato dall'istituto scolastico il giorno
08.10.2022 per iniziare il servizio;
che in tale occasione gli è stato chiesto di esibire entro il
10.10.2022 i titoli dichiarati nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze; di aver presentato denuncia di smarrimento della pergamena di laurea presso la
Compagnia dei Carabinieri di in data 08.10.2022; di essersi recato in data 10.10.2022 presso CP_4 la segreteria della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, sita in (quartiere “Fuorigrotta”), per richiedere la ristampa della pergamena di CP_3
Laurea e ritirare il certificato di Laurea nonché presso o l'I.S. “F. Morano” per la consegna dei titoli in suo possesso;
di aver consegnato, in particolare, la denuncia di smarrimento della pergamena di
Laurea, il certificato di Laurea, il Diploma di Maturità Scientifica e la Pergamena di Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Aerospaziale, Navale e della Qualità; di essere stato informato dalla segreteria dell'istituto dell'archiviazione della pratica con il suggerimento di accettare eventuali altre proposte di supplenza;
di aver poi ricevuto in data 18.10.2022 comunicazione PEC dell'istituto “F. Morano” di del Decreto n. 124 con il quale la Dirigente Scolastica, prof.ssa CP_4 Persona_1 disponeva il depennamento del ricorrente, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni ordine e grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo, per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024; di aver presentato formale reclamo all'istituto avverso il decreto di depennamento senza però alcun esito;
di aver depositato ricorso giurisdizionale dinnanzi il Tar Campania – Napoli per l'annullamento del provvedimento;
che il tribunale amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
di aver stipulato in data 12.10.2022 a seguito di convocazione da parte dell' di contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza Controparte_6 CP_5 dal 14.10.2022 e cessazione al 08.11.2022, successivamente risolto in forza del depennamento dalle
Graduatorie nonostante il possesso di idoneo titolo per la classe di concorso A042 con cessazione dei propri effetti in data 18/10/2022; di aver perso diverse supplenze per l'a.s. 2022/2023 e di non essere stato convocato per l'anno scolastico 2023/2024 stante il depennamento suddetto.
Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale di Napoli nord in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo: “Dichiarare illegittimi e contestualmente disapplicare e/o annullare: a) il Decreto n. 124 del 18.10.2022, a firma del Dirigente Scolastico dell'I.S. “F. Morano” di notificato al CP_4 ricorrente in data 18/10/2022 a mezzo pec, con il quale viene disposto nei suoi confronti: “ai sensi dell'art. 14 dell'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 lett. a), il depennamento, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni ordine e grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo, per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024.”; b) il Decreto prot. n. 6245 del 14.10.2022 a firma del Dirigente
Scolastico dell' di con il quale si dispone: “che il Controparte_6 CP_5 contratto di lavoro a tempo determinato di cui in premessa, stipulato con Parte_1
(C.F. nato a [...] il [...], cessa di produrre i suoi effetti a C.F._1 far data dal 18/10/2022. Di conseguenza sarà computato agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato dal 14/10/2022 al 18/10/2022”. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze della provincia di e conseguenti CP_3 graduatorie di circolo e di istituto, valide per il biennio 2022/23 e 2023/24, per le classi di concorso
A036, A038, A042, A047 e A060; 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti gli effetti giuridici delle supplenze negatagli, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, sulla classe di concorso A042; 4) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti, e, segnatamente, di riconoscere al ricorrente gli effetti giuridici delle supplenze negatagli sulla classe di concorso A042, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24; e, per l'effetto, 5) In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni perdute negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, profilo professionale docente, classe di concorso
A042, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria, e, conseguentemente, Condannare le Amm.ni resistenti a corrispondere allo stesso docente le retribuzioni perdute negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
6) Ovvero, in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito, consistito nel lucro cessante derivante dal mancato espletamento delle supplenze negatagli, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, sulla classe di concorso A042, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria, e, conseguentemente,
Condannare le Amm.ne resistenti al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente, consistito nel lucro cessante derivante dal mancato espletamento delle supplenze negatagli, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, sulla classe di concorso A042, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria” il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si sono costituiti le parti resistenti, il Controparte_1
, l e l'
[...] Controparte_2 [...]
nonché l' Controparte_3 [...]
di e l' Controparte_7 CP_4 Controparte_5 di i quali hanno chiesto il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente ivi
[...] CP_5 compresa quella di natura risarcitoria perché infondate in fatto ed in diritto o comunque inammissibilità, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza dell'****in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
***
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie GPS e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro sorto sulla base delle stesse nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e non riscosse o in subordine del risarcimento del danno patrimoniale subìto, concretizzatosi nel lucro cessante per il mancato accesso alle supplenze.
COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO
Preliminarmente deve riconoscersi la competenza del Tribunale in funzione del giudice del lavoro.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione delle graduatorie GPS e dei rapporti di lavoro successivamente sorti.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore.
Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro- organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato.
La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs.
165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).
Analogamente si è espresso il Consiglio di Stato il quale ha affermato: “8.1. La Corte di Cassazione ha chiarito (cfr. sentenza delle Sezioni Unite n. 21198/2017) che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Di conseguenza, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo;
se viceversa la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che nelle ipotesi delle graduatorie di istituto laddove “il ricorrente abbia chiesto l'annullamento del decreto di pubblicazione delle graduatorie medesime di seconda e di terza fascia… la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo, in quanto la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo e quindi presuppone una posizione di interesse legittimo”. Diversamente dalla situazione riscontrata per le graduatorie ad esaurimento - per le quali si esclude sia lo svolgimento di attività autoritativa della pubblica amministrazione sia di procedure concorsuali che, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo numero 165 del 2001, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo”- in questo caso ricorrerebbero tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica vale a dire il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e la formazione di una graduatoria finale.
In definitiva, la giurisdizione dipende quindi dal petitum sostanziale e dalle caratteristiche della procedura adottata (concorsuale o non).
8.2. Il collegio ritiene che nel caso in esame i due criteri individuati dalla giurisprudenza per la definizione della giurisdizione convergano nel senso di riconoscere la sussistenza della giurisdizione ordinaria”. (Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230)
SULLA LEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO
Al fine della trattazione nel merito della controversia deve ritenersi necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'amministrazione scolastica opera nelle procedure di cui è oggetto il presente giudizio nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del n.112 del 06.05.2022 Controparte_1 recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4 commi 6 – 6 bis – 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
Di specifico interesse al giudizio sono le disposizioni presenti agli articoli 3, 7, 8 e 14 dell'Ordinanza citata.
L'articolo 3 al comma 3 prevede che: “Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e)”.
L'art. 7 al comma 4 let. e) primo periodo prevede che nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara nella domanda, senza produrre alcuna certificazione ad eccezione di quanto previsto al comma 12: “e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
[…]”.
Il medesimo articolo 7 ai commi 8 e 9 prevede il regime sanzionatorio principale nel caso di omesso possesso del titolo o di falsa dichiarazione dello stesso prevedendo che: “8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.
9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”.
In tema di valutazione dei titoli il procedimento è previsto dall'articolo 8 il quale specificatamente ai commi 5 e seguenti prevede: “5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. 7.
L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche. 10.
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
Centrale rilevanza assume la disposizione di cui all'articolo 14 nella quale è previsto che: “1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle
GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).
Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.
4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma
2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici”.
Tanto previsto deve essere valutato alla luce del principale atto impugnato nel presente giudizio e vale a dire il decreto di depennamento emanato dal Dirigente dell' Controparte_4 CP_4
sito in n.124 prot. 0005092 del 18.10.2022 attraverso il quale è stato deciso,
[...] CP_4 preso atto che l'aspirante “ individuato da graduatoria di istituto per la classe di concorso A040, in data 6 ottobre 2022 si presentava;
in data 8 ottobre e si impegnava a presentare i titoli per la presa di servizio;
in data 8 Ottobre 2022 non assumeva servizio dichiarando, verbalmente, di non essere in possesso dei titoli da esibire e di aver smarrito la pergamena di laurea, riservandosi di provvedere per il giorno 10 ottobre 2022; il 10 ottobre non provvedeva a perfezionare il suo stato, in ordine alla consegna documentale coerente alla classe di concorso A040, ovvero non presentava la certificazione degli esami integrativi utili per la convocazione di cui trattavasi;
degli esiti di accertamento circa la realizzazione di incarichi presso scuole precedenti, dove non risultavano documenti depositati e valutati;
lasciava solo parte dei documenti inseriti per le G.P.S. non coerenti con la convocazione e oggetto di verifica in itinere, abbandonando l'iter avviato dal giorno 8 Ottobre”, che “ai sensi dell'art. 14 dell'O.M. n.112 del 06 maggio 2022 lett. a) il depennamento, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni ordine e grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024. Nota tecnica: visto che l'aspirante, comunque, presentava i titoli in suo possesso l'Ufficio provvederà ai controlli di rito per eventuale rettifica nelle classi di concorso di riferimento”.
Tanto premesso è documentale che il decreto del dirigente scolastico in oggetto faccia riferimento a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale citata in caso di mancato perfezionamento della presa di servizio. È dato normativo esplicito che con la stipula del contratto si possa procedere alla presa di servizio. Per tale ragione l'aver interrotto l'iter valutativo prodromico alla stipula stessa renderebbe applicabile quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 14 citato.
Sul punto, inoltre, deve rilevarsi che non è pertinente il richiamo contenuto nelle memorie di costituzione di parte resistente alla norma di cui all'articolo 7 comma 9 dell'Ordinanza citata in termini di dichiarazioni mendaci. È allegato al ricorso e non contestato da parte resistente la domanda di aggiornamento per le graduatorie GPS per il biennio 2022-2024 per la classe di concorso A040.
Parte istante ha in tale sede dichiarato espressamente: “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente: Laurea del vecchio ordinamento, magistrali e specialistiche, Diploma accademico di II livello, Diploma di vecchio ordinamento,
Diplomi di scuola secondaria di secondo grado”.
Alla luce di quanto dichiarato non sussiste, quindi, alcun elemento idoneo ad integrare una dichiarazione che presenti elementi che non siano in possesso del dichiarante. Parte istante infatti è in possesso dello specifico titolo dichiarato, pur non essendo però lo stesso, da solo, idoneo all'ammissione alla classe di concorso richiesta.
A tale fine risulta, invece, necessario far riferimento, unicamente, a quanto previsto dall'Ordinanza ministeriale di cui sopra in termini di valutazione del titolo e carenza degli stessi all'esito dei controlli effettuati.
Per tale ragione, è coerente con lo scopo della norma nonché con quanto riferito nel decreto impugnato il riferimento all'articolo 14 lett. a).
Tuttavia, non può considerarsi legittimo il depennamento per tutte le classi di concorso per anni scolastici ulteriori rispetto a quello di riferimento 2022/2023. Il dettato normativo di riferimento, infatti, consente il depennamento esclusivamente per l'anno scolastico a cui il provvedimento si riferisce, non disponendo la cancellazione dalle graduatorie per ulteriori anni.
In aggiunta deve rilevarsi che parte resistente ha correttamente comunicato l'esito della valutazione all'ufficio territoriale competente il quale nulla ha contrariamente disposto circa l'esito degli accertamenti svolti.
Come traspare chiaramente dall'ordinanza ministeriale in esame all'articolo 8 commi 7, 8 e 9 “[…]
7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante”.
Legittimamente all'esito dei controlli effettuati, il dirigente scolastico ha disposto il depennamento dalle classi di concorso ex articolo 14 lett. a) con decreto correttamente comunicato per la validazione definitiva all' ed al Dirigente dell' Controparte_2 Controparte_8
Per tali ragioni la domanda può essere solo parzialmente accolta nella misura in cui il decreto impugnato ha illegittimamente disposto il depennamento del ricorrente dalle graduatorie GPS per l'ulteriore annualità scolastica 2023/2024 in contrasto con quanto previsto dalla normativa di settore applicata. Stante l'impossibilità del decreto di depennamento di produrre effetti anche per il secondo anno delle GPS deve essere riconosciuto il diritto dell'aspirante docente al reinserimento nelle graduatorie per l'anno 2023/2024 con la conseguente attribuzione degli effetti giuridici ad essa conseguenti.
In ragione dell'accertata contrarietà alla norma di cui all'art.14 dell'Ordinanza Ministeriale n.112 del
06 maggio 2022 lett. a) nei limiti di quanto detto, nulla parte ricorrente può opporre al decreto prot.
n. 6245 del 14.10.2022 a firma del Dirigente Scolastico dell' di Controparte_6 CP_5 on il quale si è regolarmente disposta la cessazione degli effetti del contratto di lavoro a tempo
[...] determinato stipulato con il ricorrente in ragione della cancellazione per l'anno 2022/2023 dalla graduatoria GPS.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Tanto accertato in merito all'an della pretesa va affrontato il problema del titpo di risarcimento/indennità da riconoscere
Parte istante chiede il pagamento delle retribuzioni non godute per la mancata stipula dei contratti di lavoro sulla base dell'illegittimo depennamento ed in subordine il riconoscimento del suo diritto al risarcimento del danno subito.
Non può essere accolta la domanda proposta in via principale.
Parte ricorrente non ha allegato o dato prova di aver instaurato un rapporto di lavoro con l'amministrazione resistente neppur qualificabile come rapporto di fatto all'esito della cancellazione dalle graduatorie in oggetto.
L'assenza degli elementi costitutivi del rapporto sinallagmatico e del conseguente diritto alla retribuzione, ovvero l'espletamento di fatto dell'attività lavorativa, non consentono di poter accogliere la domanda.
Quanto al richiesto risarcimento del danno la stesso deve necessariamente essere individuato nella perdita del vantaggio economico conseguente alla futura e probabile assunzione sulla base del punteggio della graduatoria, punteggi, si noti bene, non contestato specificatamente da parte resistente.
In tema di risarcimento del danno per perdita di chance la Suprema Corte ha recentemente affermato, nell'Ordinanza della Sezione Lavoro del 08.07.2024 n. 18568 che: “5.2. Si evidenzia che - secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità - la liquidazione del danno da perdita di chance deve essere effettuata in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete, ragionevoli possibilità di conseguire il bene oggetto della pretesa, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta.
5.3. In sintesi, ribadita la necessità di utilizzo di un coefficiente di riduzione, si argomenta che per procedere alla quantificazione del danno da perdita di chance è quindi necessario procedere nel modo che segue: in primo luogo, va quantificato il vantaggio economico astrattamente conseguibile dal soggetto leso se non fosse stata tenuta la condotta illecita;
successivamente detto importo va ridotto percentualmente in funzione della possibilità percentuale di realizzazione del risultato atteso. […] il giudice di legittimità afferma che il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto - costituendo una situazione giuridica a sé stante - suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza. In tema di lesione al diritto alla salute da responsabilità sanitaria, si è altresì precisato che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria del danno da perdita dell'occasione perduta è - per l'oggetto - ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica”.
Ancora nella medesima pronuncia, richiamate le precedenti decisioni sul punto, sentenze. n.
5641/2018 e Cass. n. 28993/2019 ha altresì precisato che: “9.4. Questa Suprema Corte, a far tempo dalle due sentenze innanzi ricordate (cfr. Cass. n. 5641/2018 e Cass. n. 28993/2019) cui numerose altre hanno fatto seguito, accoglie, invece, come anticipato, la teoria eventistica della chance. 9.4.1.
Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche.
9.4.2. In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. "più probabile che non" che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile, in disarmonia con lo statuto penalistico ove, invece, il parametro di riferimento
è l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass. , Sez. U. , n. 30328/2001), dovendo il parametro statistico essere sempre sottoposto ad un ulteriore giudizio di cd. credibilità razionale. Nel sistema civilistico la sussistenza del nesso di causalità materiale va valutata, invece, in modo diverso rispetto al settore penale, essendo qui sufficiente la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non", di modo che -nella sostanza - per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr. , per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le Sezioni Unite n. 576
e 581 del 2008).
9.4.2. Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico "del più probabile che non", per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di SA RT (cfr. Cass. Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà.
9.4.3. In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading case, alle già innanzi ricordate Cass. n. 5641/2018 e a Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità.
9.5. Conclusivamente, secondo questa ricostruzione, convintamente condivisa dal Collegio, il criterio eziologico del "più probabile che non" è lo strumento di accertamento sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita della possibilità (chance), sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita di una certezza.
9.6. Ciò che cambia è il parametro di riferimento ai fini del risarcimento del danno e ciò in quanto il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato”.
Tanto chiarito deve rilevarsi che viene in rilievo una chance di carattere “pretensivo o patrimoniale” caratterizzata dalla preesistenza di una posizione positiva del soggetto, qui aspirante docente inscritto alle graduatorie GPS, su cui va ad incidere negativamente la condotta del danneggiante, nel caso di specie la Dirigente Scolastica che ha emesso il decreto di depennamento per tutte le classi di concorso, compresa la classe codice A042, per l'anno scolastico ulteriore 2023/2024, con la conseguenza che ai fini della quantificazione e liquidazione del danno da perdita della chance patrimoniale questo giudicante può ancorarsi a parametri di riferimento quali nello specifico al retribuzione percepibile per l'incarico di supplenza annuale tenendo sempre in considerazione della percentuale statistica dell'occasione perduta.
In altre parole, le valutazioni che devono tenersi in considerazione nel caso di specie sono: la sussistenza del nesso causale tra la condotta negativa del soggetto danneggiante e la chance patrimoniale perduta come allegata ed il parametro statistico di possibilità di realizzazione della chance stessa nonché le connotazioni del danno stesso in termini di “consistenza, apprezzabilità e serietà”.
Nel caso di specie parte istante ha fornito concrete allegazioni in ricorso della possibilità di conseguire incarichi di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche per la classi di concorso A042 per la quale era stato allo stesso riconosciuto il punteggio di 60 in graduatoria, lo stesso come già affermato non contestato da parte resistente. Tanto detto, sono stati assegnati relativamente all'anno scolastico 2023/2024 incarichi di tale natura a docenti con punteggio nella graduatoria GPS concretamente inferiore a quello di parte ricorrente (cfr. decreto del 28.09.2023 n. 13543 del Dirigente dell' e decreto del CP_2 Controparte_3
19.10.2023 n. 14732 in atti).
L'impossibilità di accedere alla procedura per la nomina a tali supplenze è diretta conseguenza del decreto di depennamento che ha disposti l'esclusione dalle graduatorie per tutte le classi di concorso anche per l'anno scolastico 2023/2024 e per tali ragioni non può non considerarsi provato il nesso causale tra la condotta del danneggiante e la perdita della chance patrimoniale dell'iscritto alle GPS nonché gli ulteriori elementi del danno risarcibile di cui si discorre.
In termini di liquidazione del danno subito, facendo applicazione dei principi di diritto sopra esposti,
è possibile quantificare lo stesso con riferimento alla possibile retribuzione che avrebbe ottenuto nel caso di accettazione degli incarichi dedotti riparametrata e ridotta nella misura del 30% stante il tenore probabilistico, concretamente realistico, ma non certo. La procedura di nomina di cui ai decreti citati deve, infatti, tenere in considerazione di successive valutazioni inerenti ai titoli di priorità, preferenza, precedenza ed ulteriori dati personali e sensibili nonché dei controlli antecedenti alla stipula del contratto individuale e della presa di servizio ad opera dei dirigenti delle strutture scolastiche.
In ragione di quanto detto è possibile quantificare il danno risarcibile nella misura di euro 15.985,9 tenuto conto della media delle retribuzioni su dodici mensilità per docenti rientranti all'interno dello scaglione di anzianità 0-8 anni nonché dell'ordine e del grado delle istituzioni scolastiche con le quali il rapporto di lavoro si sarebbe potuto costituire.
Su tale somma- trattandosi di debito di valore- vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla domanda al soddisfo
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono compensate nella misura della metà tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, dell'assenza di istruttoria e della complessità della questione trattata, ponendo la restante parte a carico dei resistenti, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il decreto n.124 del 18.10.2022 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.S. F. Morano di nella parte in cui ha disposto il CP_4 depennamento del ricorrente dalle graduatorie GPS anche per l'anno scolastico 2023/2024; dichiara il diritto del sig. all'inserimento nelle GPS per l'anno scolastico 2023/2024 per le Parte_1 classi di concorso A036, A038, A042, A047 e A060 con il riconoscimento dei relativi effetti giuridici connessi;
2. Condanna i resistenti in solido al pagamento in favore di parte ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva, della somma di euro 15.985,90, oltre rivalutazione secondo indici istat al consumo e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla domanda sino al soddisfo;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. Compensa le spese di lite per la metà e pone la restante parte a carico dei resistenti in solido liquidata al netto della compensazione in complessivi euro 2100,00 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
Aversa 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Pres. Matilde Pezzullo