Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2002, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN24 04 0204/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 14707/97 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere 16844/97 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Cron.5695 Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere Ud. 10/12/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA ON, RA LU, ROMA CONCETTA ELENA, tutti eredi di RA EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN L. rappresentati e difesi dall'avvocato PERRONE ELIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NC AL;
intimato e sul 2° ricorso n° 16844/97 proposto da: NC AL, elettivamente domiciliato in ROMA2001 4897 VIA NOMENTANA NUOVA 117, presso lo studio -1- rappresentato dell'avvocato CHIRI L., e difeso ed Ubaldo Macri, e datli avvocato LUPERTO COSIMO giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale AND nonchè
contro
RA LU, RA ON, ROMA CONCETTA ELENA;
intimati avverso la sentenza n. 2856/96 del Tribunale di LECCE, 17571/93depositata il 14/10/96 R.G.N. 267/947 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 10/12/01 dal MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO FEDELI, che ha concluso perGenerale Dott. cassazione senza rinvio in subordine rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23.3.1988 Blanco TO, premesso di avere lavorato alle dipendenze della ditta NO CE, agenzia di distribuzione giornali, svolgendo mansioni di autotrasportatore per la provincia di Lecce e curando la consegna di quotidiani e riviste presso le edicole;
di essere stato inquadrato come agente di commercio mentre, in realtà, il suo rapporto si era sempre svolto in regime di subordinazione, chiese al pretore di Lecce, giudice del lavoro, di condannare il NO a pagargli L. 21.946.528 a titolo di differenze retributive. 2544 stata accolta dalLa domanda, respinta dal Pretore, Tribunale di Lecce il quale ha dichiarato la natura subordinata del rapporto, con sentenza non definitiva sull'an del 21.3.1995 n. 960, cassata, con rinvio al Tribunale di Brindisi, da questa Corte con sentenza 6 giugno 1998 n. 5593. Nelle more del giudizio il Tribunale di Lecce, con sentenza definitiva sul quantum 14 ottobre 1996 n. 2856, ha condannato NC EL, NO MO € NO LU, quali eredi di NO CE, a pagare al Blanco L. 26.326.318, compresi gli accessori, oltre le spese processuali. 3 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi NO, con più motivi. L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito, ed ha proposto ricorso incidentale sulla determinazione del dovuto. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, a norma dell'art. 335 c.p.c. Ciò posto, entrambi vanno dichiarati inammissibili, perché la cassazione della sentenza non definitiva, che SY aveva pronunciato positivamente sull' "an", intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato sul 336, secondo "quantum", determina, ai sensi dell'art. caducazione del comma, cod. proc. civ., l'automatica provvedimento definitivo, al quale consegue non la cessazione della materia del contendere, mal 1'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto sul "quantum" (Cass. 19-6-1998 n. contro la decisione 6130; Cass. 11-4-1996 n. 3369; Cass. 13-1-1995 n. 363; Cass. 25-1-1990 n. 451). Peraltro, dalla dichiarazione inviata dal difensore dei ricorrenti principali, risulta che il Tribunale di Brindisi, con sentenza resa in sede di rinvio 17.6.2000 4 n. 80, passata in cosa giudicata, ha respinto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto, accertamento che costituisce il presupposto logico per la pronuncia sulle differenze retributive. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del grado di appello e del presente giudizio.
p.q.m.
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili entrambi;
compensa le spese del giudizio di eappello di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Dinzlichen lambe Sezione Lavoro il 10 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo De Matter Sta IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 FEB. 2002 oggi, A M E IL CANCELLIERE R P U I S , D T . LLO R SSA O C I BO , TA 10 . I SPESA D RT 3 STA 53 ELL'A . PO GN N D IM 3 O SI -7 A DA SEN D 11-8 , E TE AI ISTRO EN E IRITTO G A *P B D * - Op\blanco *** RG 14707+16844/1999 5