TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/12/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1421 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente tra e , elettivamente domiciliate presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'Avv. TARTAGLIA MICOL, che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. MATTEI EMILIO, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025,
l'Avv. TARTAGLIA MICOL e l'Avv. MATTEI EMILIO, sostituiti dall'Avv. MENCI
PAOLA, per e , concludono come Parte_1 Parte_2 segue: “(…) come da nota di udienza depositata in data 26.11.2025 (…)”; segnatamente, concludono come segue: “(…) voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis: 1)-Accertare e dichiarare che le sig.re e Parte_1 [...]
dall'anno 1998 sino ad oggi, hanno sempre utilizzato e posseduto in modo Pt_2
1 pacifico, continuato, pubblico, incontestato come proprietarie, senza alcuna soluzione di continuità e senza alcuna contestazione né rivendicazione da parte di chicchessia, i manufatti realizzati dal defunto padre, sig. sulle porzioni di terreno Controparte_2 ubicate in IA (AR), Loc. Motina, successivamente frazionate e catastalmente censite dal C.T.U. nominato, Geom. al Catasto Fabbricati del Comune di Persona_1
IA (AR) al foglio n. 20, particella n. 1010 (ex 121 rata B), categoria F/1 e al foglio n. 20, particella n. 1011 (ex 121 rata C), categoria F/4, costituiti da un marciapiede e da un vano adibito a rimessa piante ricadente su una parte del detto marciapiede, in continuità con il possesso già precedentemente esercitato dal loro genitore, come esposto nella premessa dell'atto di citazione del 18.6.2024 e come emerso nel corso del presente giudizio;
2)-Per l'effetto, accertare e dichiarare che le sig.re e sono divenute proprietarie, in virtù di Parte_1 Parte_2 usucapione acquisitiva ultraventennale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 del codice civile, delle porzioni di terreno ubicate in IA (AR), Loc. Motina, come successivamente frazionate e catastalmente censite dal C.T.U. nominato, Geom.
[...]
al Catasto Fabbricati del Comune di IA (AR) al foglio 20, particella Per_1
1010 (ex 121 rata B), Categoria F/1, ed al Foglio 20, particella 1011 (ex 121 rata C),
Categoria F/4, per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione del 18.6.2024 e per quanto emerso nel corso del presente giudizio, con ogni conseguenziale ordine di trascrizione e volturazione ai competenti Uffici e con esonero di ogni responsabilità per i medesimi;
3)-nessuna pronuncia sulle spese, non essendosi la parte convenuta opposta all'azione e alla domanda delle odierne attrici (…)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
chiedevano di accertare e dichiarare l'usucapione, in favore di Parte_2 essa parte attrice, della piena ed esclusiva comproprietà delle porzioni immobiliari meglio descritte in atto di citazione, con ordine al Conservatore dei R.R.I.I. competente per territorio di trascrivere la emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Con vittoria delle spese del giudizio solo in caso di opposizione.
2 All'udienza del 20.02.2025, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
Ammessa ed escussa la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice;
disposta ed espletata c.t.u. tecnica;
all'udienza del 27.11.2025, sulle conclusive richieste del procuratore della parte costituita in epigrafe riportate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c..
***********
La domanda appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, è bene evidenziare che, attraverso la deposizione dei testi escussi –
[...]
e -, è emerso che, effettivamente, le porzioni immobiliari in Tes_1 Testimone_2 questione sono state oggetto di usucapione da parte delle attrici.
Ed infatti, entrambi i predetti testi hanno ampiamente confermato i capitoli di prova articolati dalla parte attrice, nella memoria integrativa depositata, ex art. 171-ter, n. 2),
c.p.c..
In particolare, i testi e sentiti all'udienza Testimone_1 Testimone_2
27.03.2025, hanno confermato integralmente le seguenti circostanze:
– “(…) vero che il sig. padre delle odierne attrici, era proprietario Controparte_2 dell'immobile sito in IA (AR), Loc. Motina n. 140 (…)” (capitolo n. 1 della memoria istruttoria depositata dal parte attrice, ex art. 171-ter, n. 2), c.p.c.);
- “(…) vero che l'abitazione di proprietà del sig. confinava e confina Controparte_2 con il terreno intestato alla sig.ra sito in IA (AR) e censito al CP_1
Catasto Terreni di detto Comune al figlio 20, part. 121, come risulta dalla planimetria che le si mostra quale allegato n. 4 di parte attrice (…)” (capitolo n. 2);
- “(…) vero che nell'anno 1959, il sig. padre delle odierne attrici, Controparte_2 aveva realizzato, su una porzione del terreno intestato alla sig.ra di cui CP_1 al foglio 20, part.121 del Catasto Terreno di IA, un manufatto costituito da un marciapiede adiacente alla abitazione di proprietà del medesimo, come da fotografie che le si mostra quale allegato n. 5 di parte attrice (…)” (capitolo n. 3);
3 - “(…) vero che il suddetto marciapiede è di circa 9,45 mq (…)” (capitolo n. 4);
- “(…) vero che il padre delle odierne attrici, sig. ha sempre goduto e Controparte_2 posseduto il manufatto di cui ai capitoli che precedono ininterrottamente, utilizzandolo quale marciapiede della propria abitazione (…)” (capitolo n. 5);
- “(…) vero che il padre delle odierne attrici, sig. nell'anno 1965 Controparte_2 aveva costruito su una parte del suddetto marciapiede un ulteriore manufatto della superficie di circa mq 5,40 dal medesimo utilizzato come porcilaia (…)” (capitolo n. 6);
- “(…) vero che il padre delle odierne attrici, sig. dall'anno 1965 ha Controparte_2 sempre goduto e posseduto il manufatto di cui al capitolo n. 6) che precede ininterrottamente, utilizzandolo quale porcilaia (…)” (capitolo n. 7);
- “(…) vero che le odierne attrici, a seguito della morte del padre, sig.
[...]
dall'anno 1998 sono divenute proprietarie per la quota di ½ ciascuna CP_2 dell'immobile sito in IA (AR), Loc. Motina n. 140 e censito al catasto urbano di detto Comune al Foglio 20, particella 207 (…)” (capitolo n. 8);
- “(…) vero che l'immobile di cui al capitolo che precede è quello raffigurato nella cartina catastale che le viene mostrata, quale allegato n. 4 di parte attrice (…)”
(capitolo n. 9);
- “(…) vero che le sig.re e dall'anno 1998 hanno Parte_1 Parte_2 goduto e posseduto ininterrottamente sino ad oggi il marciapiede adiacente alla propria abitazione, realizzato dal defunto padre nell'anno 1959 sulla porzione di terreno intestata alla sig.ra , utilizzando tale marciapiede per accedere CP_1 alla parte retrostante della loro abitazione (…)” (capitolo n. 10);
- “(…) vero che le odierne attrici dall'anno 1998 e sino ad oggi hanno sempre utilizzato, goduto e posseduto ininterrottamente il vano edificato dal defunto padre su una porzione del citato marciapiede, utilizzandolo come locale adibito alla rimessa delle piante (…)” (capitolo n. 11);
- “(…) vero che il manufatto costruito dal sig. e adibito a porcilaia Controparte_2 nell'anno 2003 è stato trasformato dalle sig.re e in Parte_1 Parte_2 locale per rimessa delle piante (…)” (capitolo n. 12).
Dunque, i testi escussi hanno fornito versioni concordanti, confermando il possesso uti dominus ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto delle porzioni immobiliari in questione da parte delle attrici e del loro dante causa –
4 ovvero padre delle attrici, deceduto nel 1998 -. Controparte_2
Inoltre, attraverso la c.t.u. tecnica depositata in data 16.09.2025, da un lato, risulta dimostrata la piena trasferibilità degli immobili in questione;
dall'altro lato, è stato possibile procedere al frazionamento catastale, in modo tale da attribuire una identificazione catastale autonoma alle porzioni di terreno oggetto del presente giudizio, in relazione alle quali le attrici hanno chiesto di accertare l'intervenuta usucapione ventennale in loro favore.
In particolare, il c.t.u., geom. dopo aver esaminato gli atti di causa, Persona_1 aver preso visione dello stato dei luoghi ed aver avuto accesso ai pubblici uffici competenti, ha, dapprima, specificato che “(…) nel momento in cui è stato notificato l'atto di citazione, le porzioni di terreno su cui è rivendicata l'usucapione, erano prive di identificativi catastali autonomi in quanto parte integrante di un'unica particella identificata dal mappale 121 e censita al foglio 20 del Comune di IA. La predetta particella, classificata come pascolo arborato, è di proprietà della Sig.ra
[...]
, nata ad [...] il [...] (codice fiscale – CP_1
A291A) per il diritto di piena proprietà (…)” ed ha, poi, evidenziato C.F._1 che “(…) gli aggiornamenti catastali messi in atto dal CTU in ottemperanza dei quesiti formulati dal Giudice, hanno consentito l'autonoma identificazione delle porzioni di terreno. Anche la situazione cartografica si è modificata (…)”; il c.t.u. ha, altresì, aggiunto che “(…) nello specifico, la particella 121 è stata soppressa, e al suo posto sono state costituite tre particelle derivate, identificate dai mappali 1009, 1010 e 1011.
Quelle che sono oggetto dell'odierna procedura di usucapione, sono le particelle 1010
e 1011 di cui al foglio 20 (…)” (cfr. pag. 6 della c.t.u. depositata in data 16.09.2025).
Inoltre, il c.t.u., dopo aver riferito che “(…) è stata effettuata una visura ipotecaria relativa alla particella 121 del foglio 20 nel Comune di IA (…)”, ha attestato che
“(…) dall'elenco sintetico delle formalità, non emergono note, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli (…)”; dunque, il c.t.u. - rinviando all'allegato n. 6 della c.t.u. – ha concluso che “(…) pertanto la particella originaria, e conseguentemente le sue derivate
(particelle 1009, 1010 e 1011) possono considerarsi libere da gravami e note pregiudizievoli. In tal senso sono facilmente trasferibili (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u. depositata in data 16.09.2025).
Il consulente tecnico d'ufficio ha, poi, precisato che “(…) le porzioni immobiliari
5 oggetto di usucapione si trovano in prossimità di un edificio residenziale di vecchia epoca di costruzione, ubicato in un contesto territoriale prevalentemente agricolo, nel
Comune IA, in Località Motina. Una prima porzione di area oggetto di usucapione è identificata da un marciapiede in cemento (foto 02 e 03) in cui sono posizionate condutture e vari manufatti di servizio, tra cui anche una fossa biologica
(foto 08) collegata al bagno dell'appartamento di proprietà delle Sigg.re CP_2
(…)” ed ha, altresì, specificato che “(…) a seguito dell'attività di aggiornamento catastale posta in essere dal CTU, il marciapiede è stato identificato dalla particella
1010 in categoria F/1, ed ha una consistenza planimetrica pari a circa mq. 9,50. Come si evince dal corredo fotografico di riferimento, il marciapiede è fisicamente separato/delimitato dal limitrofo terreno agricolo (attuale particella 1009) mediante recinzione metallica a maglie sciolte sorretta da paletti di sostegno in metallo (…)”
(cfr. pag. 13 della c.t.u. depositata in data 16.09.2025).
Il geom. ha, poi, accertato che “(…) dal marciapiede poc'anzi decritto, Persona_1 tramite una porta di collegamento ci si immette all'interno di una capanna in muratura e cemento (foto 06) contraddistinta da copertura a falda inclinata e da manto in tegole
(…)”; ha attestato che “(…) all'interno della capanna è presente la restante porzione di area oggetto di usucapione, che a seguito dell'attività di aggiornamento catastale posta in essere dal CTU, è stata identificata dalla particella 1011 in categoria F/4 (…)” ed ha, altresì aggiunto che “(…) questa particella si sviluppa nei due ambienti adiacenti che formano la capanna. In particolare, una prima porzione insiste per circa mq. 2,00 all'interno dell'ambiente destinato a deposito, mentre la restante porzione per circa mq. 3,00 ricade all'interno dell'ambiente destinato a limonaia (…)” (cfr. pag. 13 della c.t.u.).
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che “(…) le due porzioni di terreno oggetto di usucapione, sono facilmente identificabili nello stato dei luoghi in considerazione della loro giacitura e della conformazione. La prima porzione di terreno identifica un marciapiede in cemento di antica epoca di costruzione nel quale è posizionata una fossa biologica e tubazioni di servizio asservite al fabbricato abitativo adiacente di proprietà delle Sigg.re e . La seconda porzione di Parte_1 Parte_2 terreno è parte di un fabbricato, ossia ricade all'interno di una capanna (ex concimaia) realizzata in cemento armato e muratura (…)” ed ha, poi, specificato che “(…) la
6 capanna è stato oggetto di interventi edilizi che hanno configurato l'attuale conformazione e consistenza, ultimo dei quali la Concessione Edilizia 47 del 12 Agosto
2004 conseguente ad una richiesta presentata dalla Sig.ra in data Parte_1
21 ottobre 2003. Entrambe le porzioni di terreno (marciapiede e pozione di capanna) sono accessibili unicamente dalla proprietà (…)” (cfr. pag. 14 della c.t.u. CP_2 depositata in data 16.09.2025).
Pertanto, il geom. dopo aver ribadito che “(…) sono stati svolti tutti gli Per_1 accertamenti presso in competenti uffici pubblici, e in tal senso, non sono stati riscontrati gravami pregiudizievoli o altri elementi ostativi alla trasferibilità degli immobili in sede di sentenza per dichiarata usucapione (…)”, ha evidenziato che “(…) le porzioni di terreno per cui si discute e come richiesto dal Giudice, sono state oggetto di aggiornamenti catastali (frazionamento e accatastamento) al fine di dotarle di autonomi identificativi e consentite il loro trasferimento (…)” (cfr. pag. 14 della c.t.u.).
In particolare, il c.t.u., da un lato, ha specificato che “(…) la porzione di terreno che identifica il marciapiede in cemento è attualmente censita al Catasto Fabbricati di
IA al foglio 20, particella 1010 in categoria F/1 (area urbana) di mq. 9, priva di classamento e rendita (…)”; dall'altro lato, ha chiarito che “(…) la porzione di terreno che identifica la pozione di capanna, è attualmente censita al Catasto Fabbricati di
IA al foglio 20, particella 1011 in categoria F/4 (fabbricato in corso di definizione), priva di classamento e rendita (…)” (cfr. pagg. 14 e 15 della c.t.u. depositata in data 16.09.2025).
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che “(…) trattandosi di porzioni di fabbricati, non è necessario richiedere il certificato di destinazione urbanistica (…)”
(cfr. pag. 15 della c.t.u.).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. appaiono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente, dette conclusioni, possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Deve, dunque, ritenersi che, attraverso la c.t.u. depositata in data 16.09.2025, previo frazionamento catastale, sia stata attribuita una identificazione catastale autonoma alle singole porzioni immobiliari oggetto della domanda di usucapione avanzata dalla parte attrice.
Nello specifico, le predette porzioni immobiliari risultano attualmente identificate,
7 presso il Catasto Fabbricati del Comune di IA, rispettivamente, dalla particella n.
1010, di cui al Foglio n. 20 - categoria F/1 (area urbana) di mq. 9, priva di classamento e rendita -, nonché dalla particella n. 1011, di cui al Foglio 20 - categoria F/4 (fabbricato in corso di definizione), priva di classamento e rendita -.
Pertanto, deve ritenersi che, sotto tale profilo, sussistano tutti i requisiti richiesti ex lege per la pronuncia di intervenuta usucapione dei beni immobili per cui è causa.
Del resto, la mancata costituzione in giudizio della convenuta, sebbene ritualmente citata, comprova il suo assoluto disinteresse in relazione alle porzioni immobiliari in questione.
Non resta, pertanto, che dichiarare l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di e per oltre venti anni e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 Parte_2
l'acquisto per intervenuta usucapione, in favore di e Parte_1 Parte_2
, ex art. 1158 c.c., della piena ed esclusiva comproprietà delle porzioni di terreno
[...] site in IA (AR), Loc. Motina, e – dopo essere state frazionate e catastalmente censite dal c.t.u., geom. - contraddistinte al Catasto Fabbricati del Comune Persona_1 di IA (AR), al Foglio n. 20, particella n. 1010 (ex 121 rata B), Categoria F/1, ed al
Foglio n. 20, particella n. 1011 (ex 121 rata C), Categoria F/4.
Deve, di conseguenza, ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte attrice ha richiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con atto di citazione regolarmente Parte_1 Parte_2 notificato, nei confronti di , così provvede, nella contumacia di CP_1
: CP_1
1. dichiara l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di Parte_1
e per oltre venti anni e, per l'effetto, dichiara
[...] Parte_2
l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di e Parte_1
, ex art. 1158 c.c., della piena ed esclusiva comproprietà delle Parte_2
8 porzioni di terreno site in IA (AR), Loc. Motina, e – dopo essere state frazionate e catastalmente censite dal c.t.u., geom. - contraddistinte al Catasto Persona_1
Fabbricati del Comune di IA (AR), al Foglio n. 20, particella n. 1010 (ex 121 rata
B), Categoria F/1, ed al Foglio n. 20, particella n. 1011 (ex 121 rata C), Categoria F/4;
2. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte attrice ha richiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
Arezzo, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1421 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente tra e , elettivamente domiciliate presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'Avv. TARTAGLIA MICOL, che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. MATTEI EMILIO, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025,
l'Avv. TARTAGLIA MICOL e l'Avv. MATTEI EMILIO, sostituiti dall'Avv. MENCI
PAOLA, per e , concludono come Parte_1 Parte_2 segue: “(…) come da nota di udienza depositata in data 26.11.2025 (…)”; segnatamente, concludono come segue: “(…) voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis: 1)-Accertare e dichiarare che le sig.re e Parte_1 [...]
dall'anno 1998 sino ad oggi, hanno sempre utilizzato e posseduto in modo Pt_2
1 pacifico, continuato, pubblico, incontestato come proprietarie, senza alcuna soluzione di continuità e senza alcuna contestazione né rivendicazione da parte di chicchessia, i manufatti realizzati dal defunto padre, sig. sulle porzioni di terreno Controparte_2 ubicate in IA (AR), Loc. Motina, successivamente frazionate e catastalmente censite dal C.T.U. nominato, Geom. al Catasto Fabbricati del Comune di Persona_1
IA (AR) al foglio n. 20, particella n. 1010 (ex 121 rata B), categoria F/1 e al foglio n. 20, particella n. 1011 (ex 121 rata C), categoria F/4, costituiti da un marciapiede e da un vano adibito a rimessa piante ricadente su una parte del detto marciapiede, in continuità con il possesso già precedentemente esercitato dal loro genitore, come esposto nella premessa dell'atto di citazione del 18.6.2024 e come emerso nel corso del presente giudizio;
2)-Per l'effetto, accertare e dichiarare che le sig.re e sono divenute proprietarie, in virtù di Parte_1 Parte_2 usucapione acquisitiva ultraventennale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 del codice civile, delle porzioni di terreno ubicate in IA (AR), Loc. Motina, come successivamente frazionate e catastalmente censite dal C.T.U. nominato, Geom.
[...]
al Catasto Fabbricati del Comune di IA (AR) al foglio 20, particella Per_1
1010 (ex 121 rata B), Categoria F/1, ed al Foglio 20, particella 1011 (ex 121 rata C),
Categoria F/4, per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione del 18.6.2024 e per quanto emerso nel corso del presente giudizio, con ogni conseguenziale ordine di trascrizione e volturazione ai competenti Uffici e con esonero di ogni responsabilità per i medesimi;
3)-nessuna pronuncia sulle spese, non essendosi la parte convenuta opposta all'azione e alla domanda delle odierne attrici (…)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
chiedevano di accertare e dichiarare l'usucapione, in favore di Parte_2 essa parte attrice, della piena ed esclusiva comproprietà delle porzioni immobiliari meglio descritte in atto di citazione, con ordine al Conservatore dei R.R.I.I. competente per territorio di trascrivere la emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Con vittoria delle spese del giudizio solo in caso di opposizione.
2 All'udienza del 20.02.2025, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
Ammessa ed escussa la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice;
disposta ed espletata c.t.u. tecnica;
all'udienza del 27.11.2025, sulle conclusive richieste del procuratore della parte costituita in epigrafe riportate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c..
***********
La domanda appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, è bene evidenziare che, attraverso la deposizione dei testi escussi –
[...]
e -, è emerso che, effettivamente, le porzioni immobiliari in Tes_1 Testimone_2 questione sono state oggetto di usucapione da parte delle attrici.
Ed infatti, entrambi i predetti testi hanno ampiamente confermato i capitoli di prova articolati dalla parte attrice, nella memoria integrativa depositata, ex art. 171-ter, n. 2),
c.p.c..
In particolare, i testi e sentiti all'udienza Testimone_1 Testimone_2
27.03.2025, hanno confermato integralmente le seguenti circostanze:
– “(…) vero che il sig. padre delle odierne attrici, era proprietario Controparte_2 dell'immobile sito in IA (AR), Loc. Motina n. 140 (…)” (capitolo n. 1 della memoria istruttoria depositata dal parte attrice, ex art. 171-ter, n. 2), c.p.c.);
- “(…) vero che l'abitazione di proprietà del sig. confinava e confina Controparte_2 con il terreno intestato alla sig.ra sito in IA (AR) e censito al CP_1
Catasto Terreni di detto Comune al figlio 20, part. 121, come risulta dalla planimetria che le si mostra quale allegato n. 4 di parte attrice (…)” (capitolo n. 2);
- “(…) vero che nell'anno 1959, il sig. padre delle odierne attrici, Controparte_2 aveva realizzato, su una porzione del terreno intestato alla sig.ra di cui CP_1 al foglio 20, part.121 del Catasto Terreno di IA, un manufatto costituito da un marciapiede adiacente alla abitazione di proprietà del medesimo, come da fotografie che le si mostra quale allegato n. 5 di parte attrice (…)” (capitolo n. 3);
3 - “(…) vero che il suddetto marciapiede è di circa 9,45 mq (…)” (capitolo n. 4);
- “(…) vero che il padre delle odierne attrici, sig. ha sempre goduto e Controparte_2 posseduto il manufatto di cui ai capitoli che precedono ininterrottamente, utilizzandolo quale marciapiede della propria abitazione (…)” (capitolo n. 5);
- “(…) vero che il padre delle odierne attrici, sig. nell'anno 1965 Controparte_2 aveva costruito su una parte del suddetto marciapiede un ulteriore manufatto della superficie di circa mq 5,40 dal medesimo utilizzato come porcilaia (…)” (capitolo n. 6);
- “(…) vero che il padre delle odierne attrici, sig. dall'anno 1965 ha Controparte_2 sempre goduto e posseduto il manufatto di cui al capitolo n. 6) che precede ininterrottamente, utilizzandolo quale porcilaia (…)” (capitolo n. 7);
- “(…) vero che le odierne attrici, a seguito della morte del padre, sig.
[...]
dall'anno 1998 sono divenute proprietarie per la quota di ½ ciascuna CP_2 dell'immobile sito in IA (AR), Loc. Motina n. 140 e censito al catasto urbano di detto Comune al Foglio 20, particella 207 (…)” (capitolo n. 8);
- “(…) vero che l'immobile di cui al capitolo che precede è quello raffigurato nella cartina catastale che le viene mostrata, quale allegato n. 4 di parte attrice (…)”
(capitolo n. 9);
- “(…) vero che le sig.re e dall'anno 1998 hanno Parte_1 Parte_2 goduto e posseduto ininterrottamente sino ad oggi il marciapiede adiacente alla propria abitazione, realizzato dal defunto padre nell'anno 1959 sulla porzione di terreno intestata alla sig.ra , utilizzando tale marciapiede per accedere CP_1 alla parte retrostante della loro abitazione (…)” (capitolo n. 10);
- “(…) vero che le odierne attrici dall'anno 1998 e sino ad oggi hanno sempre utilizzato, goduto e posseduto ininterrottamente il vano edificato dal defunto padre su una porzione del citato marciapiede, utilizzandolo come locale adibito alla rimessa delle piante (…)” (capitolo n. 11);
- “(…) vero che il manufatto costruito dal sig. e adibito a porcilaia Controparte_2 nell'anno 2003 è stato trasformato dalle sig.re e in Parte_1 Parte_2 locale per rimessa delle piante (…)” (capitolo n. 12).
Dunque, i testi escussi hanno fornito versioni concordanti, confermando il possesso uti dominus ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto delle porzioni immobiliari in questione da parte delle attrici e del loro dante causa –
4 ovvero padre delle attrici, deceduto nel 1998 -. Controparte_2
Inoltre, attraverso la c.t.u. tecnica depositata in data 16.09.2025, da un lato, risulta dimostrata la piena trasferibilità degli immobili in questione;
dall'altro lato, è stato possibile procedere al frazionamento catastale, in modo tale da attribuire una identificazione catastale autonoma alle porzioni di terreno oggetto del presente giudizio, in relazione alle quali le attrici hanno chiesto di accertare l'intervenuta usucapione ventennale in loro favore.
In particolare, il c.t.u., geom. dopo aver esaminato gli atti di causa, Persona_1 aver preso visione dello stato dei luoghi ed aver avuto accesso ai pubblici uffici competenti, ha, dapprima, specificato che “(…) nel momento in cui è stato notificato l'atto di citazione, le porzioni di terreno su cui è rivendicata l'usucapione, erano prive di identificativi catastali autonomi in quanto parte integrante di un'unica particella identificata dal mappale 121 e censita al foglio 20 del Comune di IA. La predetta particella, classificata come pascolo arborato, è di proprietà della Sig.ra
[...]
, nata ad [...] il [...] (codice fiscale – CP_1
A291A) per il diritto di piena proprietà (…)” ed ha, poi, evidenziato C.F._1 che “(…) gli aggiornamenti catastali messi in atto dal CTU in ottemperanza dei quesiti formulati dal Giudice, hanno consentito l'autonoma identificazione delle porzioni di terreno. Anche la situazione cartografica si è modificata (…)”; il c.t.u. ha, altresì, aggiunto che “(…) nello specifico, la particella 121 è stata soppressa, e al suo posto sono state costituite tre particelle derivate, identificate dai mappali 1009, 1010 e 1011.
Quelle che sono oggetto dell'odierna procedura di usucapione, sono le particelle 1010
e 1011 di cui al foglio 20 (…)” (cfr. pag. 6 della c.t.u. depositata in data 16.09.2025).
Inoltre, il c.t.u., dopo aver riferito che “(…) è stata effettuata una visura ipotecaria relativa alla particella 121 del foglio 20 nel Comune di IA (…)”, ha attestato che
“(…) dall'elenco sintetico delle formalità, non emergono note, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli (…)”; dunque, il c.t.u. - rinviando all'allegato n. 6 della c.t.u. – ha concluso che “(…) pertanto la particella originaria, e conseguentemente le sue derivate
(particelle 1009, 1010 e 1011) possono considerarsi libere da gravami e note pregiudizievoli. In tal senso sono facilmente trasferibili (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u. depositata in data 16.09.2025).
Il consulente tecnico d'ufficio ha, poi, precisato che “(…) le porzioni immobiliari
5 oggetto di usucapione si trovano in prossimità di un edificio residenziale di vecchia epoca di costruzione, ubicato in un contesto territoriale prevalentemente agricolo, nel
Comune IA, in Località Motina. Una prima porzione di area oggetto di usucapione è identificata da un marciapiede in cemento (foto 02 e 03) in cui sono posizionate condutture e vari manufatti di servizio, tra cui anche una fossa biologica
(foto 08) collegata al bagno dell'appartamento di proprietà delle Sigg.re CP_2
(…)” ed ha, altresì, specificato che “(…) a seguito dell'attività di aggiornamento catastale posta in essere dal CTU, il marciapiede è stato identificato dalla particella
1010 in categoria F/1, ed ha una consistenza planimetrica pari a circa mq. 9,50. Come si evince dal corredo fotografico di riferimento, il marciapiede è fisicamente separato/delimitato dal limitrofo terreno agricolo (attuale particella 1009) mediante recinzione metallica a maglie sciolte sorretta da paletti di sostegno in metallo (…)”
(cfr. pag. 13 della c.t.u. depositata in data 16.09.2025).
Il geom. ha, poi, accertato che “(…) dal marciapiede poc'anzi decritto, Persona_1 tramite una porta di collegamento ci si immette all'interno di una capanna in muratura e cemento (foto 06) contraddistinta da copertura a falda inclinata e da manto in tegole
(…)”; ha attestato che “(…) all'interno della capanna è presente la restante porzione di area oggetto di usucapione, che a seguito dell'attività di aggiornamento catastale posta in essere dal CTU, è stata identificata dalla particella 1011 in categoria F/4 (…)” ed ha, altresì aggiunto che “(…) questa particella si sviluppa nei due ambienti adiacenti che formano la capanna. In particolare, una prima porzione insiste per circa mq. 2,00 all'interno dell'ambiente destinato a deposito, mentre la restante porzione per circa mq. 3,00 ricade all'interno dell'ambiente destinato a limonaia (…)” (cfr. pag. 13 della c.t.u.).
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che “(…) le due porzioni di terreno oggetto di usucapione, sono facilmente identificabili nello stato dei luoghi in considerazione della loro giacitura e della conformazione. La prima porzione di terreno identifica un marciapiede in cemento di antica epoca di costruzione nel quale è posizionata una fossa biologica e tubazioni di servizio asservite al fabbricato abitativo adiacente di proprietà delle Sigg.re e . La seconda porzione di Parte_1 Parte_2 terreno è parte di un fabbricato, ossia ricade all'interno di una capanna (ex concimaia) realizzata in cemento armato e muratura (…)” ed ha, poi, specificato che “(…) la
6 capanna è stato oggetto di interventi edilizi che hanno configurato l'attuale conformazione e consistenza, ultimo dei quali la Concessione Edilizia 47 del 12 Agosto
2004 conseguente ad una richiesta presentata dalla Sig.ra in data Parte_1
21 ottobre 2003. Entrambe le porzioni di terreno (marciapiede e pozione di capanna) sono accessibili unicamente dalla proprietà (…)” (cfr. pag. 14 della c.t.u. CP_2 depositata in data 16.09.2025).
Pertanto, il geom. dopo aver ribadito che “(…) sono stati svolti tutti gli Per_1 accertamenti presso in competenti uffici pubblici, e in tal senso, non sono stati riscontrati gravami pregiudizievoli o altri elementi ostativi alla trasferibilità degli immobili in sede di sentenza per dichiarata usucapione (…)”, ha evidenziato che “(…) le porzioni di terreno per cui si discute e come richiesto dal Giudice, sono state oggetto di aggiornamenti catastali (frazionamento e accatastamento) al fine di dotarle di autonomi identificativi e consentite il loro trasferimento (…)” (cfr. pag. 14 della c.t.u.).
In particolare, il c.t.u., da un lato, ha specificato che “(…) la porzione di terreno che identifica il marciapiede in cemento è attualmente censita al Catasto Fabbricati di
IA al foglio 20, particella 1010 in categoria F/1 (area urbana) di mq. 9, priva di classamento e rendita (…)”; dall'altro lato, ha chiarito che “(…) la porzione di terreno che identifica la pozione di capanna, è attualmente censita al Catasto Fabbricati di
IA al foglio 20, particella 1011 in categoria F/4 (fabbricato in corso di definizione), priva di classamento e rendita (…)” (cfr. pagg. 14 e 15 della c.t.u. depositata in data 16.09.2025).
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che “(…) trattandosi di porzioni di fabbricati, non è necessario richiedere il certificato di destinazione urbanistica (…)”
(cfr. pag. 15 della c.t.u.).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. appaiono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente, dette conclusioni, possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Deve, dunque, ritenersi che, attraverso la c.t.u. depositata in data 16.09.2025, previo frazionamento catastale, sia stata attribuita una identificazione catastale autonoma alle singole porzioni immobiliari oggetto della domanda di usucapione avanzata dalla parte attrice.
Nello specifico, le predette porzioni immobiliari risultano attualmente identificate,
7 presso il Catasto Fabbricati del Comune di IA, rispettivamente, dalla particella n.
1010, di cui al Foglio n. 20 - categoria F/1 (area urbana) di mq. 9, priva di classamento e rendita -, nonché dalla particella n. 1011, di cui al Foglio 20 - categoria F/4 (fabbricato in corso di definizione), priva di classamento e rendita -.
Pertanto, deve ritenersi che, sotto tale profilo, sussistano tutti i requisiti richiesti ex lege per la pronuncia di intervenuta usucapione dei beni immobili per cui è causa.
Del resto, la mancata costituzione in giudizio della convenuta, sebbene ritualmente citata, comprova il suo assoluto disinteresse in relazione alle porzioni immobiliari in questione.
Non resta, pertanto, che dichiarare l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di e per oltre venti anni e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 Parte_2
l'acquisto per intervenuta usucapione, in favore di e Parte_1 Parte_2
, ex art. 1158 c.c., della piena ed esclusiva comproprietà delle porzioni di terreno
[...] site in IA (AR), Loc. Motina, e – dopo essere state frazionate e catastalmente censite dal c.t.u., geom. - contraddistinte al Catasto Fabbricati del Comune Persona_1 di IA (AR), al Foglio n. 20, particella n. 1010 (ex 121 rata B), Categoria F/1, ed al
Foglio n. 20, particella n. 1011 (ex 121 rata C), Categoria F/4.
Deve, di conseguenza, ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte attrice ha richiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con atto di citazione regolarmente Parte_1 Parte_2 notificato, nei confronti di , così provvede, nella contumacia di CP_1
: CP_1
1. dichiara l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di Parte_1
e per oltre venti anni e, per l'effetto, dichiara
[...] Parte_2
l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di e Parte_1
, ex art. 1158 c.c., della piena ed esclusiva comproprietà delle Parte_2
8 porzioni di terreno site in IA (AR), Loc. Motina, e – dopo essere state frazionate e catastalmente censite dal c.t.u., geom. - contraddistinte al Catasto Persona_1
Fabbricati del Comune di IA (AR), al Foglio n. 20, particella n. 1010 (ex 121 rata
B), Categoria F/1, ed al Foglio n. 20, particella n. 1011 (ex 121 rata C), Categoria F/4;
2. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte attrice ha richiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
Arezzo, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
9