Sentenza 5 giugno 2002
Massime • 1
Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate in grado di appello (art. 428 comma 8 cod. proc. pen.), è quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. per i provvedimenti camerali e decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2002, n. 25797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25797 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 05/06/2002
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 550
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 5909/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NI EA, n. 4/5/75
Avverso la sentenza emessa il 17/10/00 dalla Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Frasso che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv. Oliviero.
Osserva:
con sentenza in data 16/1/97, emessa ai sensi dell'art. 425 C.P.P., il UP del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere (rectius non luogo a procedere) per incapacità di intendere e di volere al momento del fatto nei confronti di NI EA, imputato di tentato omicidio aggravato per avere il 30/8/96, in quella città, cercato di fare cadere la madre MA AN dal balcone del proprio alloggio sito al settimo piano e per averla colpita con un coltello alla schiena e, ritenendolo sulla base di perizia esperita con incidente probatorio persona pericolosa, ne ha ordinato il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per almeno cinque anni.
Proposto gravame dal NI ai sensi dell'art. 428 comma 1 C.P.P., con sentenza in data 17/10/00 la Corte di appello di Milano, ritenendo provata l'esistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, ha confermato la pronuncia di proscioglimento per difetto di imputabilità ma, considerando sulla base di nuova perizia il prevenuto non più pericoloso, ha revocato la misura di sicurezza (così peraltro ponendosi in linea con il disposto del comma 4 dell'art. 425 C.P.P. come sostituito dall'art. 23 comma 1 della legge 16/12/99 n. 479).
Avverso la decisione della Corte di appello il NI ha proposto ricorso per cassazione, integrato da motivi nuovi, con il quale in sostanza lamenta, denunciando anche profili di incostituzionalità, di non avere potuto, per le limitazioni proprie della udienza preliminare, esercitare il diritto alla prova al fine di dimostrare la propria innocenza.
Come richiesto dal Procuratore generale presso questa Corte il ricorso va senz'altro dichiarato inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) e con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P. Ed invero, per espressa disposizione del comma 2 dell'art. 428 C.P.P. sulla impugnazione avverso le sentenza di non luogo a procedere la Corte di appello decide, come in effetti è avvenuto nel caso di specie, in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 C.P.P. Trattandosi dunque di provvedimento camerale (e non essendovi, a differenza di quanto stabilito dall'art. 442 comma 1 per il giudizio abbreviato, rinvio agli artt. 529 e s. C.P.P.), indipendentemente dal fatto che il giudice abbia o meno indicato un termine per la stesura della motivazione non immediatamente redatta il termine per la proposizione, ai sensi del comma 8 dell'art. 428 C.P.P., del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello è pertanto in ogni caso - come per l'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal UP (cfr. a questo proposito, tra le molte, le sentenze della 6^ Sezione di questa Corte 17/6/94, P.M. in proc. Cosentino - rv. 199.010 e 30/3/95, P.M. in proc. Tantilli - rv. 200.915) - quello di quindici giorno stabilito dall'art. 585 comma 1 lett. a) C.P.P. decorrente, a norma del comma 2 lett. a), dalla notificazione dell'avviso del deposito della sentenza medesima. E poiché l'avviso del deposito della sentenza impugnata, come risulta dalle attestazioni apposte in calce, è stato notificato al NI il 23/10/01 e al suo difensore il giorno precedente, il ricorso presentato dall'imputato il 20/11/01 non ha rispettato detto termine.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di trecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002