Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 853
CASS
Sentenza 12 dicembre 2005

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In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40 comma secondo cod. pen., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 c.c.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 853
    Data del deposito : 12 dicembre 2005

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