Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40 comma secondo cod. pen., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 c.c.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/12/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2452
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO OL AN - Consigliere - N. 010167/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC NI, N. IL 01/02/1911;
avverso SENTENZA del 16/06/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NAPPI ANIELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv.ti TOMASSINI Ermanno sostituto processuale dell'Avv. CORSO Piermaria;
Avv. LANZI Alessio di Milano. MOTIVI DELLA DECISIONE
AN CI impugna per Cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta contestatogli nella sua qualità di amministratore di diritto della Sogefim s.p.a. fallita il 4 novembre 1992.
Propone due motivi d'impugnazione con i quali lamenta, sotto il profilo del vizio motivazionale e della violazione della legge penale, che i Giudici del merito, pur avendo riconosciuto il ruolo preminente svolto nella società dall'amministratore di fatto SI OL, abbiano tuttavia finito per attribuirgli una responsabilità oggettiva o comunque per attribuirgli a titolo di colpa per omissione una responsabilità per condotta commissiva dolosa, senza esibire alcuna plausibile giustificazione della sua presunta consapevolezza dell'attività distrattiva dell'amministratore di fatto e senza neppure considerare i numerosi elementi di prova indicativi dell'esclusiva responsabilità dell'unico effettivo gestore dell'impresa fallita e la stessa esistenza di una sua procura generale in favore di OL SI.
Il ricorso è inammissibile.
Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscussa la responsabilità per omissione dell'amministratore di diritto che non abbia compiutamente adempiuto i doveri di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.), di vigilare sul generale andamento della gestione, di adoperarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli ed eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2392 c.c.) (Cass., sez. 5^, 27 maggio 1996, Perelli, m. 205058). In particolare si ritiene che, "mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore" (Cass., sez. 5^, 26 novembre 1999, Dragomir, m. 215199, Cass., sez. 5^, 20 ottobre 1994, De Focatiis, m. 199876). Secondo la giurisprudenza, pertanto, il profilo oggettivo della responsabilità dell'amministratore di diritto può essere certamente ancorato all'art. 40 c.p., ma il profilo soggettivo della sua responsabilità va accertato caso per caso, valutando il significato probatorio dell'intero contesto della sua azione.
Nel caso in esame i Giudici del merito hanno desunto la prova della colpevolezza di AN CI dai suoi rapporti familiari con il poi defunto amministratore di fatto, che era suo genero, dalla sua specifica e rinomata competenza nel settore finanziario, come ex funzionario di banca ed ex dipendente dell'amministrazione finanziaria, dal suo diretto impegno economico nell'impresa, cui aveva procurato un ingente finanziamento, dalla durata ventennale del suo ruolo di amministratore, che aveva offerto una copertura prestigiosa all'attività effettivamente preminente dell'amministratore di fatto.
Questi elementi di prova hanno un significato certamente opinabile, come rileva il ricorrente, perché il finanziamento ottenuto all'impresa e il rapporto familiare con l'amministratore di fatto potrebbero essere interpretati anche come spiegazione del totale affidamento della gestione a OL SI. Ma ciò non esclude la plausibilità della ricostruzione posta a fondamento della decisione impugnata, che risulta perciò incensurabile nel giudizio di legittimità.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal Giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il Giudice del merito, non lo può definire il Giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese in favore delle parti civili, liquidando gli onorari in complessivi Euro 5.000,00 in favore di quelle rappresentate dall'avv. Ricci e in Euro 5.000,00 in favore di quella rappresentata dall'avv. Corso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006