Decreto cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza breve 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 02/12/2025, n. 21728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21728 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21728/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13064/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13064 del 2025, proposto da
Da Peppinella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
RO CAle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Determinazione Dirigenziale prot. CT/136820/2025 del 24/10/2025 notificata in data 27/10/2025, che rimuove gli effetti della scia ed ordina la cessazione dell'attività di somministrazione entro 5 giornidalla notificazione;
-della nota prot. n. CT/2025/94604, menzionata ma non comunicata;
-della prot. n. CT/2025/101456 di comunicazione di avvio di procedimento;
-della nota prot. n. CT/2025/101081, menzionata ma non comunicata;
-della nota prot. n. CT/2025/102241 di integrazione avvio procedimento;
-della nota prot. n.CT/2025/106841,menzionata ma non comunicata;
-della cd. “relazione di servizio” prot. n. VT/65609 del 08/09/2025, menzionata ma non comunicata;
-delle note prot. n. CT/2025/106862 e prot. n. CT/2025/133004, menzionati ma non comunicati;
-nonché di ogni altro atto, parere, nota ostativi alla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO CAle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente impugna il provvedimento con il quale RO CAle ha inibito gli effetti della SCIA inoltrata per l’esercizio di attività somministrazione di alimenti e bevande in RO, via Assarotti n. 36;
che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
che è manifestamente fondato il primo e assorbente motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990;
che, infatti, la SCIA è stata depositata il 12 maggio 2025, mentre l’atto impugnato è stato adottato oltre il termine di 60 giorni previsto dalla norma appena citata (l’avvio del procedimento è dell’8 agosto);
che il provvedimento inibitorio si fonda sulla carenza del requisito della sorvegliabilità degli accessi, imposto da normativa statale attinente alla pubblica sicurezza;
che, tuttavia, l’amministrazione non ha dedotto la falsità della rappresentazione dello stato dei luoghi offerta dalla SCIA, sicché la carenza di tale presupposto di conformità della fattispecie concreta alla legalità avrebbe dovuto essere fatta valere entro 60 giorni;
che, infatti, altro è l’eventuale decadenza dalla SCIA per sopravvenute ragioni, altra la verifica che l’amministrazione è tenuta a compiere sulla legittimità della SCIA entro tale termine perentorio;
che il provvedimento impugnato segue a un procedimento avviato espressamente ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, e non ha perciò i caratteri né della declatoria di decadenza, né di quelli dell’autotutela decisoria;
che l’atto impugnato va perciò annullato, con assorbimento delle censure di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (secondo motivo) e dei profili di eccesso di potere (terzo motivo);
che, beninteso, resta fermo che RO CA potrà esercitare il potere di annullamento di ufficio dell’atto impugnato, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990;
che le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 1500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla il provvedimento protocollo CT/136820 del 2025.
Condanna RO CAle a rifondere le spese, che liquida in euro 1500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO