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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI RE ROBERTO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 667/2021 depositato il 02/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 05/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X200920 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X200920 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della controversia è la legittimità dei costi dedotti dal contribuente in relazione al contratto di appalto di servizi stipulato con la Società_1 sas.
L'Ufficio infatti riqualificava il relativo rapporto in termini di somministrazione illecita di manodopera e di conseguenza riteneva illegittima la deduzione dei relativi costi effettuata dal contribuente.
La pretesa fiscale si fonda anche sulle risultanze della verifica condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della Società_1 sas.
La Commissione Provinciale ha rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
Risulta astrattamente corretta l'impostazione dell'Ufficio.
I costi non sono infatti deducibili in caso di somministrazione irregolare di manodopera schermata da un contratto di appalto di servizi ( vedere tra le tante Cass.civ.n.22233/2024).
La pretesa fiscale non appare peraltro fondata.
E' ormai pacifica la distinzione tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera.
Due sono i requisiti distintivi.
Il contratto di appalto richiede infatti : a) l' assunzione da parte dell'appaltatore del rischio d'impresa; b) il potere dell'appaltatore di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari per l'esecuzione del servizio appaltato (vedere tra le tante Cass.civ.n.20591/2024).
Affinché possa configurarsi un contratto di appalto di opere o servizi è quindi necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro (vedere in questo senso parte motiva di Cass.civ.
n.20591/2024).
E' decisivo di conseguenza che l'appaltatore abbia un effettivo potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa (vedere Cass.civ.
n. 12551/2020).
Si deve di pertanto ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, non rilevando il fatto che manchi, in capo a quest'ultimo, l' “intuitus personae ” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (vedere in questo senso parte motiva di Cass.civ.
n.20591/2024). Non può dunque riconoscersi un contratto di appalto nel caso in cui l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore, rimanendo in capo all'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
Peraltro, “ mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cosiddetti “pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa dev'essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cosiddetti “leggeri”, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti ” (Cass.civ.n.20591/2024).
Nel caso di specie il rapporto aveva ad oggetto in sostanza lavori di saldatura di prodotti del contribuente.
E' evidente quindi che si trattava di un appalto “leggero”, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro.
Ciò premesso, è provato e non contestato che la Società_1 sas avesse in dotazione, negli anni di riferimento (2014-2016), materiale proprio, necessario per lo svolgimento dei lavori commissionati, in particolare un carrello elevatore, 4 saldatrici, 1 compressore e 12 avvitatori, una saldatrice e un generatore,
4 levigatrici, 6 torce per saldatura, 2 maschere per saldatura, 1 smerigliatrice
E' provato inoltre che la Società_1 sas avesse immobili a disposizione, negli anni di riferimento (2014-2016), per lo svolgimento dell'attività aziendale, in particolare tre immobili contemporaneamente, alcuni in locazione ed altri in comodato.
Non è inoltre contestato : a) che le lavorazioni di cui si discute non avvenissero nei locali del committente, ma negli immobili detenuti dalla Società_1 sas;
b) che la Società_1 sas svolgesse lavori e servizi di saldatura, nei periodi in discussione, per ben altri 13 diversi committenti;
c) che la Società_1 sas nel 2014 avesse subappaltato, per oltre 120 mila euro, ad un altro soggetto parte dei lavori di saldatura ricevuti dalla impresa appellante.
E' provato infine che la Società_1 sas era titolare di una utenza elettrica relativa proprio al sito produttivo di Luogo_1 (luogo dove avvenivano le lavorazioni per Ricorrente_1).
In questo contesto non può ritenersi dimostrato che l'appaltatrice non avesse una propria autonoma organizzazione di strutture e mezzi, quantomeno quella minima per lo svolgimento dei lavori a lei commissionati.
L'assunzione del rischio di impresa è inoltre incontestabile, avendo esercitato la sua attività per ben 13 diversi committenti ed avendo anche in parte subappalto le lavorazioni.
Certamente risulta irrilevante, al fine di dimostrare l'assenza di una autonoma struttura imprenditoriale, la regolarità fiscale della appaltatrice.
La mancanza di una autonomia gestionale dell'appaltatrice inoltre non può desumersi dal fatto che i pezzi da lavorare “ arrivavano dalla committente con codici già assegnati da questa e dovevano essere riconsegnati con codici prodotto già indicati dalla stessa committente”, tenuto appunto conto della natura delle lavorazioni commissionate, assai semplici.
D'altra parte non può negarsi che l'appaltatrice avesse una effettiva diretta gestione dei propri dipendenti, nei termini sopra spiegati ( vedere Cass.civ.n.20591/2024), tenuto conto che negli anni di riferimento la
Società_1 sas svolgeva lavori per 13 diverse società. Analoghe considerazioni vanno svolte sulle maschere da saldatore consegnate in comodato dalla committente, atteso che : a) era prassi della committente – circostanza non contestata - fornire le maschere anche agli altri appaltatori, di cui si è servita per svolgere le medesime lavorazioni;
b) non risulta che sia stata messa in dubbio la natura degli altri contratti di appalto.
Le altre questioni devono ritersi assorbite.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
annulla l'avviso impugnato;
compensa le spese di entrambi i gradi
Così deciso in Ancona in data 10 febbraio 2026
Il Presidente Estensoredott. Davide Storti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI RE ROBERTO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 667/2021 depositato il 02/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 05/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X200920 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X200920 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della controversia è la legittimità dei costi dedotti dal contribuente in relazione al contratto di appalto di servizi stipulato con la Società_1 sas.
L'Ufficio infatti riqualificava il relativo rapporto in termini di somministrazione illecita di manodopera e di conseguenza riteneva illegittima la deduzione dei relativi costi effettuata dal contribuente.
La pretesa fiscale si fonda anche sulle risultanze della verifica condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della Società_1 sas.
La Commissione Provinciale ha rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
Risulta astrattamente corretta l'impostazione dell'Ufficio.
I costi non sono infatti deducibili in caso di somministrazione irregolare di manodopera schermata da un contratto di appalto di servizi ( vedere tra le tante Cass.civ.n.22233/2024).
La pretesa fiscale non appare peraltro fondata.
E' ormai pacifica la distinzione tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera.
Due sono i requisiti distintivi.
Il contratto di appalto richiede infatti : a) l' assunzione da parte dell'appaltatore del rischio d'impresa; b) il potere dell'appaltatore di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari per l'esecuzione del servizio appaltato (vedere tra le tante Cass.civ.n.20591/2024).
Affinché possa configurarsi un contratto di appalto di opere o servizi è quindi necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro (vedere in questo senso parte motiva di Cass.civ.
n.20591/2024).
E' decisivo di conseguenza che l'appaltatore abbia un effettivo potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa (vedere Cass.civ.
n. 12551/2020).
Si deve di pertanto ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, non rilevando il fatto che manchi, in capo a quest'ultimo, l' “intuitus personae ” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (vedere in questo senso parte motiva di Cass.civ.
n.20591/2024). Non può dunque riconoscersi un contratto di appalto nel caso in cui l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore, rimanendo in capo all'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
Peraltro, “ mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cosiddetti “pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa dev'essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cosiddetti “leggeri”, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti ” (Cass.civ.n.20591/2024).
Nel caso di specie il rapporto aveva ad oggetto in sostanza lavori di saldatura di prodotti del contribuente.
E' evidente quindi che si trattava di un appalto “leggero”, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro.
Ciò premesso, è provato e non contestato che la Società_1 sas avesse in dotazione, negli anni di riferimento (2014-2016), materiale proprio, necessario per lo svolgimento dei lavori commissionati, in particolare un carrello elevatore, 4 saldatrici, 1 compressore e 12 avvitatori, una saldatrice e un generatore,
4 levigatrici, 6 torce per saldatura, 2 maschere per saldatura, 1 smerigliatrice
E' provato inoltre che la Società_1 sas avesse immobili a disposizione, negli anni di riferimento (2014-2016), per lo svolgimento dell'attività aziendale, in particolare tre immobili contemporaneamente, alcuni in locazione ed altri in comodato.
Non è inoltre contestato : a) che le lavorazioni di cui si discute non avvenissero nei locali del committente, ma negli immobili detenuti dalla Società_1 sas;
b) che la Società_1 sas svolgesse lavori e servizi di saldatura, nei periodi in discussione, per ben altri 13 diversi committenti;
c) che la Società_1 sas nel 2014 avesse subappaltato, per oltre 120 mila euro, ad un altro soggetto parte dei lavori di saldatura ricevuti dalla impresa appellante.
E' provato infine che la Società_1 sas era titolare di una utenza elettrica relativa proprio al sito produttivo di Luogo_1 (luogo dove avvenivano le lavorazioni per Ricorrente_1).
In questo contesto non può ritenersi dimostrato che l'appaltatrice non avesse una propria autonoma organizzazione di strutture e mezzi, quantomeno quella minima per lo svolgimento dei lavori a lei commissionati.
L'assunzione del rischio di impresa è inoltre incontestabile, avendo esercitato la sua attività per ben 13 diversi committenti ed avendo anche in parte subappalto le lavorazioni.
Certamente risulta irrilevante, al fine di dimostrare l'assenza di una autonoma struttura imprenditoriale, la regolarità fiscale della appaltatrice.
La mancanza di una autonomia gestionale dell'appaltatrice inoltre non può desumersi dal fatto che i pezzi da lavorare “ arrivavano dalla committente con codici già assegnati da questa e dovevano essere riconsegnati con codici prodotto già indicati dalla stessa committente”, tenuto appunto conto della natura delle lavorazioni commissionate, assai semplici.
D'altra parte non può negarsi che l'appaltatrice avesse una effettiva diretta gestione dei propri dipendenti, nei termini sopra spiegati ( vedere Cass.civ.n.20591/2024), tenuto conto che negli anni di riferimento la
Società_1 sas svolgeva lavori per 13 diverse società. Analoghe considerazioni vanno svolte sulle maschere da saldatore consegnate in comodato dalla committente, atteso che : a) era prassi della committente – circostanza non contestata - fornire le maschere anche agli altri appaltatori, di cui si è servita per svolgere le medesime lavorazioni;
b) non risulta che sia stata messa in dubbio la natura degli altri contratti di appalto.
Le altre questioni devono ritersi assorbite.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
annulla l'avviso impugnato;
compensa le spese di entrambi i gradi
Così deciso in Ancona in data 10 febbraio 2026
Il Presidente Estensoredott. Davide Storti