Art. 9.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 e 22 della predetta convenzione, il condannato al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese processuali, espresse in valuta di uno degli Stati contraenti, potra' pagare l'ammontare della pena pecuniaria o delle spese processuali in valuta italiana al corso del cambio del giorno in cui la richiesta di esecuzione o di recupero delle spese processuali e' pervenuta al Ministero di grazia e giustizia.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 e 22 della predetta convenzione, il condannato al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese processuali, espresse in valuta di uno degli Stati contraenti, potra' pagare l'ammontare della pena pecuniaria o delle spese processuali in valuta italiana al corso del cambio del giorno in cui la richiesta di esecuzione o di recupero delle spese processuali e' pervenuta al Ministero di grazia e giustizia.