Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
: Aula 'B' 02702/01 INN MEDIL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
questione di renze Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 15235/99 Rel. Consigliere - Cron.5674 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 04/12/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Maura LA TERZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEha pronunciato la seguente Richiesta cop 724 SENTENZA IL dal Sig per diritti L. 1500 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIEREB. 2001 MERIDIONALE SEMENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato -ROMA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio in CANCELLERIA dell'avvocato MICHELE CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE FARES, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GE LO;
intimato avverso la sentenza n. 557/98 della Corte d'Appello di 2000 BARI, depositata il 01/06/98 R.G.N. 1137/93; thy 5173 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI I che ha concluso per il rigetto del ricorso. ph -2- 15235/99 Ritenuto che con sentenza del 1° giugno 1998 la Corte d'appello di Bari confermava la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Lucera il 18 novembre 1992, con cui la S.r.l. Meridionale sementi era stata condannata a risarcire al dipendente TO LL il danno alla persona da infortunio avvenuto in occasionate di lavoro;
che contro tale sentenza ricorre per cassazione la società, mentre l'intimato LL non si è costituito.
Considerato che
la ricorrente rileva trattarsi causa iniziata prima del 2 giugno 1999 ossia di prima dell'entrata in vigore degli artt. 82 e 247, comma 1, d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, modif. dall'art. 1 1. 16 giugno 1998 n. 188, ossia, ancora, quando per le controversie di lavoro sussisteva in primo grado la competenza del pretore (art. 413 cod. proc. civ.) e per l'appello quella del Tribunale (art. 433); che pertanto la sentenza impugnata dovrebbe ad avviso della ricorrente essere cassata, trattandosi di incompetenza della Corte d'appello rilevabile in ogni stato e grado del giudizio;
che il motivo non può essere accolto, stante il h principio della competenza sopravvenuta, secondo cui 3 5/9 23 5 1 l'incompetenza del giudice originariamente adito più non rileva quando una legge frattanto sopravvenuta gli abbia attribuito la potestas decidendi;
la legge sopravvenuta ha, infatti, immediato rilievo per ragioni d'economia n. 9627; 22 processuale (Cass. 15 novembre 1994 516); aprile 1997 n. 3474, 27 luglio 1999 n. che a norma del d.lgs. n. 51 del 1998 cit. le controversie di lavoro sono ora di competenza del tribunale di primo grado e della corte d'appello in secondo grado;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvedere perché l'intimato non si è deve costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2000. Arelo Swiney II Presidente:// Il Cons. estensore: Tederico Rovelli I D A , 0 S 1 3 S O 3 L . A L IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 5 T T , R O . Depositata in Cancelleria A B A ' S N I E L D L P 3 S E Oggi, 24 FEB. 2001 A 7 I D - T N 8 I S - S G O 1 N O P 1 CASS IL COLLABORATORE E M A S I D E I A E CANCELLERIA G A , D G te O O E E R T T L T T I S N I E R A I G S L E E D L R E O D