Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5574/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5574/2018 promossa da:
e rapp.ti e difesi dall'avv. Fabio Fantaccione, presso il Parte_1 Parte_2 cui studio elettivamente domiciliano in Caserta, al L.go Martiri di Via D'Amelio, (p.co Le Ginestre) n.
6; -Attori-
Nei confronti di
, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Lidia Gallo ed elettivamente domiciliato con il predetto avvocato presso la sita in CP_2
Caserta, alla Piazza Vanvitelli n. 69; -Convenuto-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.03.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“sentir dichiarare che il sinistro di cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del
e per l'effetto condannarlo, singolarmente o come per legge, al risarcimento di Controparte_1
tutte le lesioni patite dal sig. nonché per tutti i danni materiali riportati dal motociclo di Parte_1 proprietà della IG.ra , che sin d' ora si quantificano in complessivi € 13.175,03 Parte_2
pagina 1 di 5
Si costituiva il il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea ritenendola Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita attraverso l'escussione di un teste di parte attrice e l'espletamento di ctu medica e tecnica, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 25.03.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c. rubricato
“danno cagionato da cose in custodia”; ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. n. 25243 del 29/11/2006; Cass. n. 1948 del
10/02/2003). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia
(Sez. 3, Sent. n. 6101 del 12/03/2013). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al pagina 2 di 5 custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso al sig. sarebbe riconducibile allo stato di Pt_1 manutenzione della strada di Via Unità d'Italia, nel tenimento del comune di Caserta. A fondamento della propria domanda, il sig. assumeva che il giorno 21.04.2017, alle ore 12,30 circa, in Parte_1
Caserta, mentre si trovava alla guida del motociclo Scarabeo Aprilia tg. DS33091, di proprietà della sig.ra nel percorrere a velocità moderata il margine destro di Via Unità d'Italia, Parte_2 in direzione dello stadio Comunale “Pinto”, giunto in prossimità di un curvone, finiva con la ruota anteriore in una buca rappresentata da uno sprofondamento del manto stradale, non visibile e non segnalata. Tale dinamica ha trovato riscontro sia nel Verbale di intervento della Polizia Stradale, sia nella deposizione del teste escusso all'udienza del 15.11.2021. A causa della caduta, il sig. Pt_1
riportava lesioni personali che rendevano necessario il trasporto presso il vicino nosocomio di Caserta, ove gli veniva diagnostica una “contusione polpaccio dx ed escoriazioni multiple”.
Dalla dinamica descritta in citazione e confermata con l'istruttoria, è emerso quindi, che la caduta del sia stata causata dalla buca presente sulla pavimentazione stradale, all'altezza del curvone, che Pt_1
può essere qualificata come insidia, in quanto non visibile e non segnalata.
Il teste, sig. riferiva: “Preciso che so della circostanza in quanto ho assistito Testimone_1 all'incidente. Preciso, inoltre che ero a bordo di un motociclo in qualità di trasportato che procedeva nella stessa direzione del a distanza di circa 15 metri e tra noi ed il non vi erano altri Pt_1 Pt_1 veicoli quindi ho potuto vedere bene il sinistro. Preciso ancora che la buca era posta all'inizio di un curvone e non era visibile né era segnalata. Non conoscevo il ”. Pt_1
Inoltre, dal Verbale della Polizia Stradale, intervenuta sul luogo del sinistro, trovandosi in transito, si legge: “Sul manto stradale non si rilevavano tracce ed il veicolo veniva spostato prima dell'intervento, veniva localizzata solo l'insidia che ha provocato la caduta il cui centro dista mt. 2,40 dal marciapiede di destra. Giova evidenziare ad ogni buon fine che trattasi di un'insidia non percepibile alla guida, in quanto non costituita dalla solita buca ma con contorni definiti e pezzi d'asfalto mancanti ma la suddetta insidia stradale è costituita da uno sprofondamento dell'asfalto nuovo in corrispondenza della traccia di un recente scavo per l'interramento di un cavidotto” (Cfr. p. 14 del Verbale allegato al fascicolo telematico di parte attrice).
Si ritengono pertanto sussistenti tutti gli elementi che consentono di ritenere provato l'evento dannoso ed il nesso causale tra l'insidia e la caduta dell'attore.
Assolto da parte del danneggiato l'onere della prova, non può, invece, ritenersi che il CP_1
convenuto abbia fornito elementi utili ad escludere la propria responsabilità.
pagina 3 di 5 Pertanto, non avendo il custode assolto all'onere probatorio a suo carico, non solo è esclusa la sussistenza del caso fortuito, ma è escluso altresì un concorso dell'attore alla causazione dell'evento.
In conclusione, per le ragioni esposte, deve ritenersi esistente la responsabilità esclusiva del CP_1
convenuto ex art. 2051 c.c., atteso che lo stato dei luoghi, come emerso all'esito delle risultanze istruttorie sopra esaminate e dalle modalità di verificazione del fatto, lasciano ritenere che una maggiore attenzione da parte dell'Ente, avrebbe potuto impedire la caduta del motociclista ed i conseguenti danni riportati, sia alla sua persona che al motociclo condotto.
Da quanto esposto, deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno da lesioni personali subite a seguito della caduta, nonché i danni materiali occorsi al motociclo di proprietà della sig.ra Parte_3
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni riportati dal sig. , il C.T.U. dott. Pt_1 Persona_1
nel proprio elaborato peritale, cui questo Giudicante ritiene di aderire, in quanto ritenuto immune da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità diretta tra l'evento e le lesioni subite dall'attore, precisando che quest'ultimo ebbe a riportare “contusione polpaccio dx ed escoriazioni multiple”.
Il Consulente ha riscontrato quindi un danno biologico complessivo pari all' 1%, non ha riconosciuto un periodo di I.T.T. ma solo di I.T.P. di gg. 10 al 75%, di gg. 15 al 50% ed ulteriori gg. 15 al 25% (Cfr. elaborato peritale pag. 18-19).
Pertanto, si ritiene che l'attore abbia subito un danno non patrimoniale pari ad € 1.949,89 di cui €
914,14 per danno biologico permanente (anni 17 al momento del sinistro), € 1.035,75 per danno biologico temporaneo. Oltre che € 304,30 per spese mediche documentate.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto di aver subito particolari pregiudizi. Né si è tenuto conto, sempre per assenza di prova, del danno morale.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni materiali riportati dal motociclo Scarabeo Aprilia tg.
DS33091, di proprietà della sig.ra il C.T.U. nominato, perito assicurativo sig. Parte_2
pagina 4 di 5 nel proprio elaborato peritale, cui questo Giudicante ritiene di aderire, ha stimato, sulla Persona_2 base della documentazione disponibile, un importo complessivo di € 1.423,03 iva inclusa.
Trattandosi di debiti di valore le somme riconosciute andranno devalutate al momento del sinistro
(21.04.2017) e sulla somma devalutata andrà corrisposta la rivalutazione di anno in anno, secondo gli indici Istat, unitamente agli interessi compensativi, fino alla pubblicazione della sentenza;
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per la semplicità delle questioni trattate, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere.
Le spese della C.T.U. medico-legale, nonché della C.T.U. tecnica, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente, con conseguenti eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione III Civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Arlen
Picano, ogni eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni subiti dall'attore in seguito Controparte_1
alla caduta oggetto di causa, nonché dal motociclo Scarabeo Aprilia tg. DS33091, di proprietà della sig.ra Parte_3
- condanna, per l'effetto, il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 2.254,19 (comprensiva delle spese mediche documentate) a titolo di Parte_1
danni non patrimoniali, oltre rivalutazione come da parte motiva e interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- condanna altresì il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 della somma di € 1.423,03 (iva inclusa), a titolo di danni patrimoniali subiti dal Parte_3
motociclo di sua proprietà, oltre rivalutazione come da parte motiva ed interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- condanna, infine, il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore degli attori, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2538,50 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA da attribuirsi al procuratore antistatario;
- pone definitivamente le spese di entrambe le C.T.U. a carico del come già Controparte_1
liquidate, con eventuali oneri restitutori
S.M.C.V., 26/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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