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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 10501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10501 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 74568/2022 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Valente, come da procura in atti;
,
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.ti Silvia Urbani e Daniela Incalza, come da procura in atti;
CP 1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione non erano nati figli, con ricorso depositato il 16.12.2022 chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del resistente per avere lo stesso perpetrato condotte psicologicamente violente ai danni della moglie, che insultava per non riuscire a dargli dei figli e che non sosteneva in alcun modo dopo un aborto spontaneo nel 2018, nonché per avere intrattenuto relazioni extraconiugali ed anche una convivenza dal luglio 2022, oltre che per essersi iscritto a siti deputati ad incontri di natura sessuale ed averla fisicamente aggredita a luglio 2022 dopo avere scoperto che la stessa aveva prelevato una somma dal conto in uso ai coniugi (condotta cui era seguita l'applicazione nei riguardi del CP_1 ella misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento, poi revocata); determinarsi un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 800,00 mensili.
Si costituiva il resistente chiedendo l'addebito della separazione alla moglie, la quale aveva nascosto al coniuge di essere affetta da endometriosi, con conseguente problematicità nella procreazione, la quale non si occupava della casa e assumeva condotte estremamente gelose nei riguardi del marito, con aggressioni verbali;
il CP 1 educeva anche che la coppia decideva, ad un certo punto, di frequentare di comune accordo locali per scambisti e contestava gi addebiti mossigli, specificando che la misura cautelare era stata revocata per l'emersione di un differente quadro probatorio rispetto alle accuse della p.o., nonchè che la mattina del luglio 2022 era stata la moglie a scagliare contro di lui un vassoio di cristallo, ingiuriandolo.
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: "... a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 3.5.2023; esaminati gli atti;
visti i redditi della Pt 1, la quale dichiarava di svolgere attività lavorativa part-time come segretaria in uno studio medico, con un reddito pari ad euro 480,00 mensili, che spende per la locazione dell'immobile dove abita (pari ad euro 450,00 mensili, cfr. contratto di locazione, in atti), nonchè di essere sostenuta economicamente dalla madre e da amici e di stare cercando un altro lavoro più remunerativo;
visti i redditi del CP_1 dipendente di Acea ATO2 s.p.a., con un reddito pari ad euro 2.163,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità (cfr. CU 2022 e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti), e rilevato che lo stesso risulta anche titolare di un fondo pensionistico del valore circa euro 30.000,00 al dicembre 2019 (cfr. documentazione in atti allegata dalla ricorrente e dichiarazione sostitutiva del resistente che non indicava alcun importo del valore del suddetto fondo); visti i finanziamenti del CP 1 i cui alla dichiarazione sostituiva citata e la nascita di una figlia dalla nuova compagna;
rilevato che i coniugi sono comproprietari, al 50% ciascuno, della casa coniugale, sulla quale insiste un mutuo, immobile che è in procinto di essere venduto con estinzione del detto mutuo, come emerge dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza citata (le parti potranno dividersi in parti uguali la somma che residuerà dalla suddetta vendita, pari a circa euro 125.000,00 complessivi, come pure dichiarato dalle stesse); ritenuto, ciò posto, di determinare a carico del CP 1 n assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro
250,00 mensili, oltre Istat, da versarsi da parte del marito entro il g. 5 di ogni mese,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
- determina a carico del CP 1 n assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 250,00 mensili, oltre
Istat, da versarsi alla Pt_1 entro il g. 5 di ogni mese;
...”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la Pt 1 chiedeva anche la condanna del resistente ex art. 96
c.p.c..
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e deve dichiararsi inammissibile la nuova documentazione depositata dalle parti con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di fuori del contradittorio.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla Pt 1, ritiene questo Collegio che la stessa debba essere rigettata, osservandosi quanto segue e premettendo che le condotte rilevanti in questo contesto sono solo quelle dei coniugi che possono ritenersi idonee ad avere causato la frattura del vincolo matrimoniale:
l'ordinanza di revoca della misura cautelare citata emessa nei riguardi del CP 1 quanto alle condotte violente denunciate dalla moglie il 5.8.2022 (cfr. denuncia, in atti), motivava sia con riguardo alla cessazione della convivenza per fatto autonomo dello stesso indagato, che si era allontanato dalla casa coniugale, e sia con riguardo agli elementi emersi in seguito al suo interrogatorio, che avevano fatto emergere "un quadro probatorio in parte diverso da quello rappresentato dalla p.o." (cfr. ordinanza del
G.I.P. del 14.11.2022, in atti), così non potendosi desumere alcun indizio di prova dalla misura cautelare irrogata al CP 1 n ordine alle contestazioni mossegli dalla moglie (dalle memorie delle parti, anche conclusionali, emerge che per il CP 1 ra stato disposto il giudizio e che il dibattimento è ancora in corso), non senza considerare che all'epoca di fatti, 15.7.2022, il difensore della Pt 1 aveva già inviato la lettera per la richiesta di separazione (cfr. lettera AR dell'8.7.2022, in atti), motivo per il quale le deposizioni testimoniali pure assunte in questo procedimento circa gli eventi del 15.7.2022, ai fini che qui interessano non si considerano rilevanti (la Suprema Corte ha sì affermato la rilevanza anche di un solo episodio di violenza e pure all'interno di una coppia già conflittuale, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito, in quanto idoneo, anche in se stesso considerato, a determinare la definitiva interruzione dell'affectio coniugalis, come da ordinanza del 16.9.2022, n. 27324, ma nel caso che ci occupa era già stata inviata la lettera con la quale, come detto, la Pt 1 aveva avanzato tramite il suo difensore la domanda di separazione);
lo screenshot del sito "scopamici", dove è evidente il profilo dell'odierno resistente, è risalente all'aprile
2022, dunque è di data successiva al periodo di conclamata crisi coniugale descritto dalla stessa Pt 1 nel ricorso come risalente a data antecedente, avendo in particolare anche dedotto la medesima a marzo 2022 un "clima di soggezione ed umiliazione", pur non provato ma che rileva ai fini della circostanza relativa alla crisi matrimoniale già in atto a dire della stessa ricorrente;
ogni caso, la coppia era aperta ad esperienze con altre persone;
dalle s.i.t. allegate in atti, e pur valutato il peso probatorio delle stesse ("Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche.",
Cass., sent. del 4.7.2019, n. 18025), emerge come gli incontri con altre coppie trovassero il pieno consenso di entrambi i coniugi e, a volte, avvenissero su stessa proposta della Pt_1, a differenza di quanto sostenuto,
e non provato, in sede di memoria integrativa dalla ricorrente circa un clima di soggezione della medesima alle volontà del marito (cfr. anche screenshot di messaggi scambiatisi sul punto tra le parti e dal quale non emerge alcuna costrizione), circostanze anche che sono emerse nel presente procedimento dall'escussione dei testi, senza che, in ogni caso, sia stata provata la dedotta costrizione o violenza psicologica della moglie a svolgere le pratiche sessuali dette;
la vicenda relativa all'aborto spontaneo del 2018 ed ai motivi per i quali la moglie si era trasferita per una settimana dalla madre (a dire della stessa, in quanto il marito si era allontanato per andare nella casa di
CP 2 dove si recava spesso, lasciandola sola e luogo, dove in ogni caso, come dichiarato dai testi, capitava che la Pt 1 andasse, rimanendo anche per giorni), confermata dai testi escussi, non può ritenersi causa della frattura del vincolo coniugale, in quanto risalente a vari anni prima dell'introduzione del presente giudizio e della separazione di fatto dei coniugi, ed essendo la convivenza continuata successivamente per anni;
gli eventi di cui all'esposto del 7.4.2023, in atti, non sono rilevanti per la pronuncia di addebito, in quanto successivi anche all'introduzione del presente giudizio.
Deve, poi, essere rigettata la domanda di addebito solta dal CP 1 in quanto non provata, dovendosi specificare: che gli eventi del novembre 2022, pure riferiti in sede di escussione dei testi, non rilevano ai fini della domanda di addebito, in quanto successivi alla lettera del luglio 2022 con la quale la Pt 1 aveva chiesto la separazione, oltre che successivi alla separazione di fatto della coppia avvenuta a luglio 2022; che la circostanza dedotta dal resistente, relativa all'avere nascosto la moglie marito la sua malattia, impeditiva di un concepimento, non è stata provata dal CP 1 cfr. anzi le deposizioni testimoniali circa la sopravvenienza delle problematiche mediche della Pt 1 dopo il matrimonio e la certificazione medica dell'Ospedale S. Andrea, in atti, circa l'intervento chirurgico subìto dalla Pt 1 nel 2016, dunque dopo il matrimonio avvenuto nel 2014, per l'asportazione di una cisti ovarica endometriosica).
Quanto, poi, all'assegno di mantenimento chiesto dalla Pt 1, si osserva, in aggiunta a quanto già dedotto in sede presidenziale e sopra riportato quanto alle complessive condizioni patrimoniali delle parti: che la casa coniugale è stata venduta ed il relativo prezzo è stato diviso tra le parti, con un introito di euro
59.000,00 ciascuna (come incontestatamente emerge dalle memorie conclusionali); la Pt_1 avrebbe speso la somma ricevuta per ripianare debiti, la cui assunzione non è, tuttavia, stata provata;
la ricorrente risulta avere dichiarato un reddito nel 2022 pari ad euro 13.468,00 complessivo (euro 974,00 netti mensili per 12 mensilità); la stessa risulterebbe vivere a Roma in un diverso immobile per il quale corrisponderebbe la somma di euro 600,00 mensili (come dedotto nella memoria conclusionale).
Deve, poi, specificarsi che con la memoria conclusionale di replica la Pt 1 rinunciava alla domanda di natura economica con decorrenza marzo 2025, avendo la stessa reperito un lavoro a tempo indeterminato che la rende ormai autonoma.
Ebbene, ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento come disposto in sede presidenziale con decorrenza dalla domanda e fino al mese di marzo 2025.
Non si ravvisano, poi, gli estremi per l'accoglimento della domanda svolta dalla Pt 1 ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roiate (RM) in data 31.1.2014;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 1, parte II, serie A, uff. 1);
- conferma l'assegno di mantenimento a carico del CP 1 d in favore della Pt 1 come disposto in sede presidenziale con decorrenza dalla domanda e fino al mese di marzo 2025;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 1.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 74568/2022 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Valente, come da procura in atti;
,
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.ti Silvia Urbani e Daniela Incalza, come da procura in atti;
CP 1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione non erano nati figli, con ricorso depositato il 16.12.2022 chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del resistente per avere lo stesso perpetrato condotte psicologicamente violente ai danni della moglie, che insultava per non riuscire a dargli dei figli e che non sosteneva in alcun modo dopo un aborto spontaneo nel 2018, nonché per avere intrattenuto relazioni extraconiugali ed anche una convivenza dal luglio 2022, oltre che per essersi iscritto a siti deputati ad incontri di natura sessuale ed averla fisicamente aggredita a luglio 2022 dopo avere scoperto che la stessa aveva prelevato una somma dal conto in uso ai coniugi (condotta cui era seguita l'applicazione nei riguardi del CP_1 ella misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento, poi revocata); determinarsi un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 800,00 mensili.
Si costituiva il resistente chiedendo l'addebito della separazione alla moglie, la quale aveva nascosto al coniuge di essere affetta da endometriosi, con conseguente problematicità nella procreazione, la quale non si occupava della casa e assumeva condotte estremamente gelose nei riguardi del marito, con aggressioni verbali;
il CP 1 educeva anche che la coppia decideva, ad un certo punto, di frequentare di comune accordo locali per scambisti e contestava gi addebiti mossigli, specificando che la misura cautelare era stata revocata per l'emersione di un differente quadro probatorio rispetto alle accuse della p.o., nonchè che la mattina del luglio 2022 era stata la moglie a scagliare contro di lui un vassoio di cristallo, ingiuriandolo.
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: "... a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 3.5.2023; esaminati gli atti;
visti i redditi della Pt 1, la quale dichiarava di svolgere attività lavorativa part-time come segretaria in uno studio medico, con un reddito pari ad euro 480,00 mensili, che spende per la locazione dell'immobile dove abita (pari ad euro 450,00 mensili, cfr. contratto di locazione, in atti), nonchè di essere sostenuta economicamente dalla madre e da amici e di stare cercando un altro lavoro più remunerativo;
visti i redditi del CP_1 dipendente di Acea ATO2 s.p.a., con un reddito pari ad euro 2.163,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità (cfr. CU 2022 e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti), e rilevato che lo stesso risulta anche titolare di un fondo pensionistico del valore circa euro 30.000,00 al dicembre 2019 (cfr. documentazione in atti allegata dalla ricorrente e dichiarazione sostitutiva del resistente che non indicava alcun importo del valore del suddetto fondo); visti i finanziamenti del CP 1 i cui alla dichiarazione sostituiva citata e la nascita di una figlia dalla nuova compagna;
rilevato che i coniugi sono comproprietari, al 50% ciascuno, della casa coniugale, sulla quale insiste un mutuo, immobile che è in procinto di essere venduto con estinzione del detto mutuo, come emerge dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza citata (le parti potranno dividersi in parti uguali la somma che residuerà dalla suddetta vendita, pari a circa euro 125.000,00 complessivi, come pure dichiarato dalle stesse); ritenuto, ciò posto, di determinare a carico del CP 1 n assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro
250,00 mensili, oltre Istat, da versarsi da parte del marito entro il g. 5 di ogni mese,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
- determina a carico del CP 1 n assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 250,00 mensili, oltre
Istat, da versarsi alla Pt_1 entro il g. 5 di ogni mese;
...”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la Pt 1 chiedeva anche la condanna del resistente ex art. 96
c.p.c..
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e deve dichiararsi inammissibile la nuova documentazione depositata dalle parti con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di fuori del contradittorio.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla Pt 1, ritiene questo Collegio che la stessa debba essere rigettata, osservandosi quanto segue e premettendo che le condotte rilevanti in questo contesto sono solo quelle dei coniugi che possono ritenersi idonee ad avere causato la frattura del vincolo matrimoniale:
l'ordinanza di revoca della misura cautelare citata emessa nei riguardi del CP 1 quanto alle condotte violente denunciate dalla moglie il 5.8.2022 (cfr. denuncia, in atti), motivava sia con riguardo alla cessazione della convivenza per fatto autonomo dello stesso indagato, che si era allontanato dalla casa coniugale, e sia con riguardo agli elementi emersi in seguito al suo interrogatorio, che avevano fatto emergere "un quadro probatorio in parte diverso da quello rappresentato dalla p.o." (cfr. ordinanza del
G.I.P. del 14.11.2022, in atti), così non potendosi desumere alcun indizio di prova dalla misura cautelare irrogata al CP 1 n ordine alle contestazioni mossegli dalla moglie (dalle memorie delle parti, anche conclusionali, emerge che per il CP 1 ra stato disposto il giudizio e che il dibattimento è ancora in corso), non senza considerare che all'epoca di fatti, 15.7.2022, il difensore della Pt 1 aveva già inviato la lettera per la richiesta di separazione (cfr. lettera AR dell'8.7.2022, in atti), motivo per il quale le deposizioni testimoniali pure assunte in questo procedimento circa gli eventi del 15.7.2022, ai fini che qui interessano non si considerano rilevanti (la Suprema Corte ha sì affermato la rilevanza anche di un solo episodio di violenza e pure all'interno di una coppia già conflittuale, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito, in quanto idoneo, anche in se stesso considerato, a determinare la definitiva interruzione dell'affectio coniugalis, come da ordinanza del 16.9.2022, n. 27324, ma nel caso che ci occupa era già stata inviata la lettera con la quale, come detto, la Pt 1 aveva avanzato tramite il suo difensore la domanda di separazione);
lo screenshot del sito "scopamici", dove è evidente il profilo dell'odierno resistente, è risalente all'aprile
2022, dunque è di data successiva al periodo di conclamata crisi coniugale descritto dalla stessa Pt 1 nel ricorso come risalente a data antecedente, avendo in particolare anche dedotto la medesima a marzo 2022 un "clima di soggezione ed umiliazione", pur non provato ma che rileva ai fini della circostanza relativa alla crisi matrimoniale già in atto a dire della stessa ricorrente;
ogni caso, la coppia era aperta ad esperienze con altre persone;
dalle s.i.t. allegate in atti, e pur valutato il peso probatorio delle stesse ("Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche.",
Cass., sent. del 4.7.2019, n. 18025), emerge come gli incontri con altre coppie trovassero il pieno consenso di entrambi i coniugi e, a volte, avvenissero su stessa proposta della Pt_1, a differenza di quanto sostenuto,
e non provato, in sede di memoria integrativa dalla ricorrente circa un clima di soggezione della medesima alle volontà del marito (cfr. anche screenshot di messaggi scambiatisi sul punto tra le parti e dal quale non emerge alcuna costrizione), circostanze anche che sono emerse nel presente procedimento dall'escussione dei testi, senza che, in ogni caso, sia stata provata la dedotta costrizione o violenza psicologica della moglie a svolgere le pratiche sessuali dette;
la vicenda relativa all'aborto spontaneo del 2018 ed ai motivi per i quali la moglie si era trasferita per una settimana dalla madre (a dire della stessa, in quanto il marito si era allontanato per andare nella casa di
CP 2 dove si recava spesso, lasciandola sola e luogo, dove in ogni caso, come dichiarato dai testi, capitava che la Pt 1 andasse, rimanendo anche per giorni), confermata dai testi escussi, non può ritenersi causa della frattura del vincolo coniugale, in quanto risalente a vari anni prima dell'introduzione del presente giudizio e della separazione di fatto dei coniugi, ed essendo la convivenza continuata successivamente per anni;
gli eventi di cui all'esposto del 7.4.2023, in atti, non sono rilevanti per la pronuncia di addebito, in quanto successivi anche all'introduzione del presente giudizio.
Deve, poi, essere rigettata la domanda di addebito solta dal CP 1 in quanto non provata, dovendosi specificare: che gli eventi del novembre 2022, pure riferiti in sede di escussione dei testi, non rilevano ai fini della domanda di addebito, in quanto successivi alla lettera del luglio 2022 con la quale la Pt 1 aveva chiesto la separazione, oltre che successivi alla separazione di fatto della coppia avvenuta a luglio 2022; che la circostanza dedotta dal resistente, relativa all'avere nascosto la moglie marito la sua malattia, impeditiva di un concepimento, non è stata provata dal CP 1 cfr. anzi le deposizioni testimoniali circa la sopravvenienza delle problematiche mediche della Pt 1 dopo il matrimonio e la certificazione medica dell'Ospedale S. Andrea, in atti, circa l'intervento chirurgico subìto dalla Pt 1 nel 2016, dunque dopo il matrimonio avvenuto nel 2014, per l'asportazione di una cisti ovarica endometriosica).
Quanto, poi, all'assegno di mantenimento chiesto dalla Pt 1, si osserva, in aggiunta a quanto già dedotto in sede presidenziale e sopra riportato quanto alle complessive condizioni patrimoniali delle parti: che la casa coniugale è stata venduta ed il relativo prezzo è stato diviso tra le parti, con un introito di euro
59.000,00 ciascuna (come incontestatamente emerge dalle memorie conclusionali); la Pt_1 avrebbe speso la somma ricevuta per ripianare debiti, la cui assunzione non è, tuttavia, stata provata;
la ricorrente risulta avere dichiarato un reddito nel 2022 pari ad euro 13.468,00 complessivo (euro 974,00 netti mensili per 12 mensilità); la stessa risulterebbe vivere a Roma in un diverso immobile per il quale corrisponderebbe la somma di euro 600,00 mensili (come dedotto nella memoria conclusionale).
Deve, poi, specificarsi che con la memoria conclusionale di replica la Pt 1 rinunciava alla domanda di natura economica con decorrenza marzo 2025, avendo la stessa reperito un lavoro a tempo indeterminato che la rende ormai autonoma.
Ebbene, ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento come disposto in sede presidenziale con decorrenza dalla domanda e fino al mese di marzo 2025.
Non si ravvisano, poi, gli estremi per l'accoglimento della domanda svolta dalla Pt 1 ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roiate (RM) in data 31.1.2014;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 1, parte II, serie A, uff. 1);
- conferma l'assegno di mantenimento a carico del CP 1 d in favore della Pt 1 come disposto in sede presidenziale con decorrenza dalla domanda e fino al mese di marzo 2025;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 1.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi