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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT IA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 466/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag.entrate - SS - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio, Industria,artigianato E Agricoltura - 80000930901 Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 33/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102202390054488390 AVVISO INT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220110038170917000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201100387998057001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220120004667040000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220120004667040000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220120004667040000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220120029725179001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220130010268148001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220140007473982001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220160007930456000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220160012406180001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170003383547001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170007996953000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220180018707607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9017F02123/16 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9017F02123/16 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9017F02123/16 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rilevare la nullità della gravata sentenza e conseguentemente, sentenziare l'annullamento integrale dell'atto riscossivo per cui è causa. Conseguentemente dichiarare prescritte le cartelle oggetto di opposizione;
Dichiarare prescritti gli interessi e le sanzioni per il decorso del termine di prescrizione quinquennale. Dichiarare la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'appellante fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi;
Sentenziare la vittoria delle spese e degli onorari ex art. 15 - D.Lgs. n. 546/1992, con distrazione delle somme liquidate in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Resistente/Appellato:
- Agenzia delle Entrate: rigettare l'appello e condannare l'Appellante alle spese di giudizio.
- Agenzia delle Entrate SS: rigettare l'appello; con vittoria di spese e compensi per l'attività professionale dei due gradi di giudizio.
- Camera di Commercio di Sassari: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello parziale avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. III n. 33/2025 del 31/01/2025 depositata in data 05/02/2025 con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. 10220110014079667 e respinto nel resto il ricorso, con compensazione delle spese di lite. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.102202390054488390000 – che per la parte impugnata ammonta a complessivi euro 61.866,18 – ed i seguenti atti presupposti:
1. Cartella di pagamento n. 10220110014079667000 di euro 8.443,57 per Irpef e relative addizionali 2007;
2. Cartella di pagamento n. 10220110038170917000 di euro 162,32 per Diritti annuali Camera di Commercio 2007;
3. Cartella di pagamento n. 10220110038798057001 di euro 349,63 per Diritti annuali Camera di Commercio 2007;
4. Cartella di pagamento n. 10220120004667040000 di euro 6.134,71 per Irpef e relative addizionali 2008;
5. Cartella di pagamento n. 10220120029725179001 di euro 400,83 per Diritti annuali Camera di Commercio 2008;
6. Cartella di pagamento n. 10220130010268148001 di euro 389,13 per Diritti annuali Camera di Commercio 2009;
7. Cartella di pagamento n. 10220140007473982001 di euro 758,04 per Diritti annuali Camera di Commercio 2010 e 2011;
8. Cartella di pagamento n. 10220160007930456000 di euro 172,18 per registro canoni radioaudizioni circolari e televisione anno 2015;
9. Cartella di pagamento n. 10220160012406180001 di euro 346,20 per Diritti annuali Camera di Commercio 2012;
10. Cartella di pagamento n. 10220170003383547001 di euro 666,93 per Tassa automobilistica 2013 e 2014; 11. Cartella di pagamento n. 10220170007996953000 di euro 321,08 per Tassa automobilistica 2013; 12. Cartella di pagamento n. 10220180018707607000 di euro 314,03 per Tassa automobilistica 2014; 13. Avviso di accertamento n.TW9017F021232016 di Euro 43.407,53 per Irpef e relative addizionali anno 2011. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado, nei punti in cui è stata dichiarata soccombente, per error in iudicando, eccependone la nullità per aver il Collegio giudicante riconosciuto:
1. La corretta motivazione dell'atto in spregio dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente
2. La valenza interruttiva agli atti asseritamente interruttivi della prescrizione depositati nel fascicolo in spregio dell'art 7 della L. 212/2000 546/1992. L'appellante ripropone poi in devoluzione dei motivi di ricorso di primo grado, e segnatamente:
1. NULLITÀ DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E DEI DODICI TITOLI PRESUPPOSTI (CARTELLE E RUOLI) UT SUPRA IDENTIFICATI, UNITAMENTE ALLA STESSA IMPUGNATI, PER OMESSA OD IRRITUALE NOTIFICAZIONE DI QUESTI ULTIMI, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 26 - D.P.R. N. 602/73, DELL'ART. 6, CO.
1 - L. N. 212/2000 E DELL'ART. 60 - D.P.R. N. 600/73.
2. NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE (APPARENTE MOTIVAZIONE), QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 17 - LEGGE N. 212/2000, DELL'ART.
3 - LEGGE N. 241/1990, DELL'ART. 41, CO. 2, LETT. C) DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI U.E., NONCHÉ DELL'ART. 24 COST. (DIRITTO DI DIFESA) 3. NULLITÀ DELL'OPPOSTA INTIMAZIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DECENNALE E QUINQUENNALE DEL DIRITTO A RISCUOTERE LA PRETESA TRIBUTARIA SOTTESA. (ESCLUSA LA CARTELLA 10220160007930456- )
4. NULLITÀ DELL'OPPOSTA INTIMAZIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL DIRITTO A RISCUOTERE GLI INTERESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 472/1997 (IL PRESENTE MOTIVO DI DOGLIANZA AFFERISCE ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TW9017F02123/2016) Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS che contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Non si costituisce in giudizio la Camera di Commercio di Sassari, sebbene l'appello sia stato Email_4regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo " " consegnato il giorno 02/09/2025 alle ore 16:55:43. Nella pubblica udienza del 12/01/2026, sono intervenuti l'Agenzia delle Entrate ed il difensore del contribuente, che hanno ribadito la fondatezza delle rispettive ragioni. Nella camera di consiglio del 12/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha motivato in modo chiaro, univoco ed esaustivo sulle questioni oggetto della decisione. Il difetto di motivazione è stato ravvisato soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una “non-motivazione” (Cass.12321/2018; Cass. 6986/2007). In particolare la Suprema Corte, con sentenza n. 27435 del 1 dicembre 2020, ha avuto modo di riaffermare che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 24452/18; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Il Collegio ritiene che nessuno dei vizi sollevati dall'odierno appellante vizi sia ravvisabile nel contenuto della sentenza di primo grado in esame. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha dato conto nella sentenza impugnata, in modo compiuto e lineare, delle proprie argomentazioni. In particolare, il Collegio ritiene che l'intimazione di pagamento impugnata sia correttamente motivata. L'art. 7 dello Statuto del contribuente, nella formulazione vigente (come modificata dal D.Lgs. 219/2023), stabilisce al comma 1 che gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi alle Commissioni/ Corti tributarie devono essere motivati in modo specifico – a pena di annullabilità – indicando i presupposti di fatto e i mezzi di prova su cui la decisione dell'ufficio si fonda, nonché le ragioni giuridiche sottese. Questa previsione innova la precedente formulazione, che richiedeva la motivazione secondo i criteri dell'art. 3 L.241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione. Ora il legislatore tributario ha aggiunto espressamente l'onere di indicare i mezzi di prova a sostegno della pretesa tributaria, segnalando un importante passo verso la trasparenza probatoria degli atti: l'ufficio deve esplicitare non solo quali fatti contesta e quali norme applica, ma anche quali elementi probatori ha raccolto e utilizza per fondare l'accertamento. Il Collegio osserva in primo luogo che la disposizione non trova applicazione al caso in esame, essendo entrata in vigore il 18/01/2024 e quindi successivamente all'emissione dell'intimazione di pagamento, notificata il 20/11/2023. In ogni caso poi, l'intimazione di pagamento impugnata non è il primo atto con cui è comunicata al contribuente la pretesa dei tributi, essendo stati a questi in precedenza validamente notificati gli atti presupposti. Con riferimento infine alla doglianza sulla assoluta assenza di qualsivoglia informazione afferente alle modalità di calcolo degli interessi, il Collegio osserva che la Suprema Corte, con orientamento costante, ha precisato che “il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo" (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).” (Corte di Cassazione, Sez. V, del 22/03/2019, n. 8149). Il secondo motivo di appello è privo di fondamento. Tutti gli atti oggetto del presente giudizio sono stati regolarmente notificati. Il Collegio osserva che, la provata, rituale notificazione delle cartelle e la conseguente omessa impugnativa delle stesse nei termini di legge preclude alla possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti la cartella di pagamento stessa, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività delle cartelle di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). Quindi l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. 3005/2020). Successivamente alla regolare notifica degli atti presupposti, l'Ufficio ha provveduto alla regolare notifica di atti interruttivi, che hanno impedito il decorso del termine di prescrizione secondo la differente natura dei diritti portati dai rispettivi atti (triennale per tasse automobilistiche o quinquennale per i diritti camerali o decennale per i tributi erariali o il canone RAI), considerato che la meno recente notifica riguardante diritti camerali è avvenuta in data 19/04/2012, quella riguardante tasse automobilistiche in data 05/06/2017 e quella riguardante diritti erariali in data 23/05/2012. Infatti l'Ufficio ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
1. intimazione di pagamento n. 10220169001077259 notificata il 23.5.2016;
2. intimazione di pagamento n. 10220199006481720, notificata il 30.12.2019;
3. intimazione di pagamento n. 10220219000188717, notificata il 20.11.2021;
4. intimazione di pagamento n. 102202390054488390, notificata il 20.11.2023. I motivi di ricorso riproposti per devoluzione sono privi di fondamento. Il primo motivo del ricorso di primo grado è privo di fondamento. Tutti gli atti sono stati regolarmente notificati. In particolare, il Collegio ritiene priva di fondamento la doglianza sull'asserita inesistenza della notifica perché avvenuta a mezzo di posta privata. Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto il servizio postale universale (Poste Italiane), includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la Dir. n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che, sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, nel modificare il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ha stabilito che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201". L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017. Con riferimento alla normativa post riforma D.Lgs. n. 58 del 2011 e ante l. 124 del 2017, il Collegio osserva il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 6/12/2018 aveva già chiarito che gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati anche attraverso corriere privato sin dal 2011. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza del 10/01/2022 n. 299, ha a sua volta pure chiarito che "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017". La motivazione delle Sezioni Unite ha dunque chiarito: a. in primo luogo che eventuali illegittimità che derivano dalle notificazioni effettuate da operatori autorizzati diversi da Poste Italiane nell'intervallo temporale compreso tra l'emanazione della direttiva e l'entrata in vigore della legge, rientrano nella categoria giuridica della nullità e non dell'inesistenza, atteso che “l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza”. b. in secondo luogo, l'eventuale nullità della notifica, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 cpc, riguarda esclusivamente gli atti giudiziari e la notifica degli atti di violazione del Codice della Strada e non gli atti amministrativi, quale è, per quanto qui ci occupa, la cartella di pagamento, che è un atto amministrativo caratterizzato dall'espressa finalità di riscuotere un tributo tramite il ruolo. Pertanto la doglianza di inesistenza della notifica della cartella di pagamento per l'assenza di abilitazione in capo all'agente di poste private notificatore è priva di fondamento. I restanti motivi del ricorso di primo grado sono privi di fondamento, per come già esposto riguardo al secondo motivo di appello, che è anch'esso infondato. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, a totale conferma della Ricorrente_1sentenza impugnata, rigetta l'appello del sig. . Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge e in favore dell'Agenzia delle Entrate SS, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Sassari il 12.1.2026 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Giovanni MONACA Dott. Gianluigi TT
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT IA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 466/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag.entrate - SS - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio, Industria,artigianato E Agricoltura - 80000930901 Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 33/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102202390054488390 AVVISO INT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220110038170917000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201100387998057001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220120004667040000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220120004667040000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220120004667040000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220120029725179001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220130010268148001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220140007473982001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220160007930456000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220160012406180001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170003383547001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220170007996953000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220180018707607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9017F02123/16 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9017F02123/16 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9017F02123/16 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rilevare la nullità della gravata sentenza e conseguentemente, sentenziare l'annullamento integrale dell'atto riscossivo per cui è causa. Conseguentemente dichiarare prescritte le cartelle oggetto di opposizione;
Dichiarare prescritti gli interessi e le sanzioni per il decorso del termine di prescrizione quinquennale. Dichiarare la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'appellante fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi;
Sentenziare la vittoria delle spese e degli onorari ex art. 15 - D.Lgs. n. 546/1992, con distrazione delle somme liquidate in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Resistente/Appellato:
- Agenzia delle Entrate: rigettare l'appello e condannare l'Appellante alle spese di giudizio.
- Agenzia delle Entrate SS: rigettare l'appello; con vittoria di spese e compensi per l'attività professionale dei due gradi di giudizio.
- Camera di Commercio di Sassari: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello parziale avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. III n. 33/2025 del 31/01/2025 depositata in data 05/02/2025 con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. 10220110014079667 e respinto nel resto il ricorso, con compensazione delle spese di lite. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.102202390054488390000 – che per la parte impugnata ammonta a complessivi euro 61.866,18 – ed i seguenti atti presupposti:
1. Cartella di pagamento n. 10220110014079667000 di euro 8.443,57 per Irpef e relative addizionali 2007;
2. Cartella di pagamento n. 10220110038170917000 di euro 162,32 per Diritti annuali Camera di Commercio 2007;
3. Cartella di pagamento n. 10220110038798057001 di euro 349,63 per Diritti annuali Camera di Commercio 2007;
4. Cartella di pagamento n. 10220120004667040000 di euro 6.134,71 per Irpef e relative addizionali 2008;
5. Cartella di pagamento n. 10220120029725179001 di euro 400,83 per Diritti annuali Camera di Commercio 2008;
6. Cartella di pagamento n. 10220130010268148001 di euro 389,13 per Diritti annuali Camera di Commercio 2009;
7. Cartella di pagamento n. 10220140007473982001 di euro 758,04 per Diritti annuali Camera di Commercio 2010 e 2011;
8. Cartella di pagamento n. 10220160007930456000 di euro 172,18 per registro canoni radioaudizioni circolari e televisione anno 2015;
9. Cartella di pagamento n. 10220160012406180001 di euro 346,20 per Diritti annuali Camera di Commercio 2012;
10. Cartella di pagamento n. 10220170003383547001 di euro 666,93 per Tassa automobilistica 2013 e 2014; 11. Cartella di pagamento n. 10220170007996953000 di euro 321,08 per Tassa automobilistica 2013; 12. Cartella di pagamento n. 10220180018707607000 di euro 314,03 per Tassa automobilistica 2014; 13. Avviso di accertamento n.TW9017F021232016 di Euro 43.407,53 per Irpef e relative addizionali anno 2011. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado, nei punti in cui è stata dichiarata soccombente, per error in iudicando, eccependone la nullità per aver il Collegio giudicante riconosciuto:
1. La corretta motivazione dell'atto in spregio dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente
2. La valenza interruttiva agli atti asseritamente interruttivi della prescrizione depositati nel fascicolo in spregio dell'art 7 della L. 212/2000 546/1992. L'appellante ripropone poi in devoluzione dei motivi di ricorso di primo grado, e segnatamente:
1. NULLITÀ DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E DEI DODICI TITOLI PRESUPPOSTI (CARTELLE E RUOLI) UT SUPRA IDENTIFICATI, UNITAMENTE ALLA STESSA IMPUGNATI, PER OMESSA OD IRRITUALE NOTIFICAZIONE DI QUESTI ULTIMI, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 26 - D.P.R. N. 602/73, DELL'ART. 6, CO.
1 - L. N. 212/2000 E DELL'ART. 60 - D.P.R. N. 600/73.
2. NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE (APPARENTE MOTIVAZIONE), QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 17 - LEGGE N. 212/2000, DELL'ART.
3 - LEGGE N. 241/1990, DELL'ART. 41, CO. 2, LETT. C) DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI U.E., NONCHÉ DELL'ART. 24 COST. (DIRITTO DI DIFESA) 3. NULLITÀ DELL'OPPOSTA INTIMAZIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DECENNALE E QUINQUENNALE DEL DIRITTO A RISCUOTERE LA PRETESA TRIBUTARIA SOTTESA. (ESCLUSA LA CARTELLA 10220160007930456- )
4. NULLITÀ DELL'OPPOSTA INTIMAZIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL DIRITTO A RISCUOTERE GLI INTERESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 472/1997 (IL PRESENTE MOTIVO DI DOGLIANZA AFFERISCE ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TW9017F02123/2016) Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS che contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Non si costituisce in giudizio la Camera di Commercio di Sassari, sebbene l'appello sia stato Email_4regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo " " consegnato il giorno 02/09/2025 alle ore 16:55:43. Nella pubblica udienza del 12/01/2026, sono intervenuti l'Agenzia delle Entrate ed il difensore del contribuente, che hanno ribadito la fondatezza delle rispettive ragioni. Nella camera di consiglio del 12/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha motivato in modo chiaro, univoco ed esaustivo sulle questioni oggetto della decisione. Il difetto di motivazione è stato ravvisato soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una “non-motivazione” (Cass.12321/2018; Cass. 6986/2007). In particolare la Suprema Corte, con sentenza n. 27435 del 1 dicembre 2020, ha avuto modo di riaffermare che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 24452/18; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Il Collegio ritiene che nessuno dei vizi sollevati dall'odierno appellante vizi sia ravvisabile nel contenuto della sentenza di primo grado in esame. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha dato conto nella sentenza impugnata, in modo compiuto e lineare, delle proprie argomentazioni. In particolare, il Collegio ritiene che l'intimazione di pagamento impugnata sia correttamente motivata. L'art. 7 dello Statuto del contribuente, nella formulazione vigente (come modificata dal D.Lgs. 219/2023), stabilisce al comma 1 che gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi alle Commissioni/ Corti tributarie devono essere motivati in modo specifico – a pena di annullabilità – indicando i presupposti di fatto e i mezzi di prova su cui la decisione dell'ufficio si fonda, nonché le ragioni giuridiche sottese. Questa previsione innova la precedente formulazione, che richiedeva la motivazione secondo i criteri dell'art. 3 L.241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione. Ora il legislatore tributario ha aggiunto espressamente l'onere di indicare i mezzi di prova a sostegno della pretesa tributaria, segnalando un importante passo verso la trasparenza probatoria degli atti: l'ufficio deve esplicitare non solo quali fatti contesta e quali norme applica, ma anche quali elementi probatori ha raccolto e utilizza per fondare l'accertamento. Il Collegio osserva in primo luogo che la disposizione non trova applicazione al caso in esame, essendo entrata in vigore il 18/01/2024 e quindi successivamente all'emissione dell'intimazione di pagamento, notificata il 20/11/2023. In ogni caso poi, l'intimazione di pagamento impugnata non è il primo atto con cui è comunicata al contribuente la pretesa dei tributi, essendo stati a questi in precedenza validamente notificati gli atti presupposti. Con riferimento infine alla doglianza sulla assoluta assenza di qualsivoglia informazione afferente alle modalità di calcolo degli interessi, il Collegio osserva che la Suprema Corte, con orientamento costante, ha precisato che “il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo" (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).” (Corte di Cassazione, Sez. V, del 22/03/2019, n. 8149). Il secondo motivo di appello è privo di fondamento. Tutti gli atti oggetto del presente giudizio sono stati regolarmente notificati. Il Collegio osserva che, la provata, rituale notificazione delle cartelle e la conseguente omessa impugnativa delle stesse nei termini di legge preclude alla possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti la cartella di pagamento stessa, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività delle cartelle di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). Quindi l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. 3005/2020). Successivamente alla regolare notifica degli atti presupposti, l'Ufficio ha provveduto alla regolare notifica di atti interruttivi, che hanno impedito il decorso del termine di prescrizione secondo la differente natura dei diritti portati dai rispettivi atti (triennale per tasse automobilistiche o quinquennale per i diritti camerali o decennale per i tributi erariali o il canone RAI), considerato che la meno recente notifica riguardante diritti camerali è avvenuta in data 19/04/2012, quella riguardante tasse automobilistiche in data 05/06/2017 e quella riguardante diritti erariali in data 23/05/2012. Infatti l'Ufficio ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
1. intimazione di pagamento n. 10220169001077259 notificata il 23.5.2016;
2. intimazione di pagamento n. 10220199006481720, notificata il 30.12.2019;
3. intimazione di pagamento n. 10220219000188717, notificata il 20.11.2021;
4. intimazione di pagamento n. 102202390054488390, notificata il 20.11.2023. I motivi di ricorso riproposti per devoluzione sono privi di fondamento. Il primo motivo del ricorso di primo grado è privo di fondamento. Tutti gli atti sono stati regolarmente notificati. In particolare, il Collegio ritiene priva di fondamento la doglianza sull'asserita inesistenza della notifica perché avvenuta a mezzo di posta privata. Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto il servizio postale universale (Poste Italiane), includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la Dir. n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che, sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, nel modificare il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ha stabilito che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201". L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017. Con riferimento alla normativa post riforma D.Lgs. n. 58 del 2011 e ante l. 124 del 2017, il Collegio osserva il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 6/12/2018 aveva già chiarito che gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati anche attraverso corriere privato sin dal 2011. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza del 10/01/2022 n. 299, ha a sua volta pure chiarito che "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017". La motivazione delle Sezioni Unite ha dunque chiarito: a. in primo luogo che eventuali illegittimità che derivano dalle notificazioni effettuate da operatori autorizzati diversi da Poste Italiane nell'intervallo temporale compreso tra l'emanazione della direttiva e l'entrata in vigore della legge, rientrano nella categoria giuridica della nullità e non dell'inesistenza, atteso che “l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza”. b. in secondo luogo, l'eventuale nullità della notifica, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 cpc, riguarda esclusivamente gli atti giudiziari e la notifica degli atti di violazione del Codice della Strada e non gli atti amministrativi, quale è, per quanto qui ci occupa, la cartella di pagamento, che è un atto amministrativo caratterizzato dall'espressa finalità di riscuotere un tributo tramite il ruolo. Pertanto la doglianza di inesistenza della notifica della cartella di pagamento per l'assenza di abilitazione in capo all'agente di poste private notificatore è priva di fondamento. I restanti motivi del ricorso di primo grado sono privi di fondamento, per come già esposto riguardo al secondo motivo di appello, che è anch'esso infondato. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, a totale conferma della Ricorrente_1sentenza impugnata, rigetta l'appello del sig. . Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge e in favore dell'Agenzia delle Entrate SS, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Sassari il 12.1.2026 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Giovanni MONACA Dott. Gianluigi TT