Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3018/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
28/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3018/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi con cui il Tribunale di Palermo, Sezione
Prima Civile, in data 6/2/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di OL GA, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento civile RG n. 7663/2020;
1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.000,00 (già ridotta ex art. 130 Dpr n. 115/2002), deduce la violazione dei criteri fissati per la determinazione dei compensi professionali dal D.M. 55/2014, per avere il Tribunale immotivatamente ridotto i compensi al di sotto dei valori minimi;
ritenuto che
l'opposizione sia fondata nei termini di cui al prosieguo;
premesso che l'art. 4 comma 1 del decreto n.55/2014 stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, inoltre, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, impone un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che OL GA è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del C.O.A. del 21/1/2021 (prot. 2021/2408 del 25/1/2021); che con decreto del 26/2/2024 è stata disposta la revoca della precedente ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per la sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali del richiedente;
che ai sensi dell'art. 136 comma 3 DPR 115/2002 “la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato”; rilevato, quindi, che nel caso in specie la revoca produce i suoi effetti a far data dal 2022, ovvero dall'anno in cui risulta superata la soglia dei limiti reddituali previsti per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (come si evince dal CUD 2023 in atti, relativo ai redditi prodotti nel 2022);
2 rilevato che il giudizio di separazione n. 7663/2020 è stato iscritto al ruolo in data 27/6/2020 da;
Parte_2
che in data 14/1/2021 si è costituito OL GA a mezzo del procuratore;
Parte_1
che, come documentato dal ricorrente, si sono tenute due udienze rilevanti ai fini della determinazione del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio (in data 26/1/2021 e in data 20/5/2021, dovendo, invero, escludersi dal computo quelle del 2022), che in data 24/6/2021 il difensore ha depositato la memoria ex art 183 co VI c.p.c. N. 1, in data
24/7/2021 la memoria n. 2, e in data 15/9/2021 la memoria n. 3; rilevato conclusivamente che, pur applicando i minimi tabellari ed escluso la fase decisionale, tuttavia il compenso liquidato è inferiore ai minimi inderogabili, cioè ai parametri generali diminuiti del 50%; che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore del ricorrente la somma complessiva pari a € 1.820,50: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa: indeterminabile - complessità media, valori minimi, e con la riduzione del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02); rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione fino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: €
1.820,50 – € 1.000), valori medi ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Prima civile, in data 6/2/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi professionali Parte_1
per l'attività difensiva svolta in favore di OL GA - ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile RG n. 7663/2020 - la somma di €
1.820,50, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
3 Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 17/01/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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