Art. 2.
E approvato lo statuto organico per la cassa di prestanze agrarie con le seguenti modificazioni:
a) all'art. 7 alle parole «tale interesse potra' essere modificato» sono sostituite le parole «tale interesse potra' essere diminuito.»
b) all'art. 10 alle parole «puo' ottenere una o piu' rinnovazioni» sono sostituite le parole «puo' ottenere una sola rinnovazione.»
c) all'art. 11 sono soppresse le parole «quando la somma degli effetti scontati da entrambi, sorpassi il limite massimo.»
d) all'art. 12 e' sostituito il seguente. «Per ottenere il prestito il mutuatario deve farne richiesta all'amministrazione e per la somma accordata deve emettere o girare una cambiale in favore della cassa, colla propria firma e con quella di un fideiussore notoriamente solvibile, e se conduttore o mezzadro di fondi rustici colla firma possibilmente del proprietario.
«Gli analfabeti dovranno fornire il titolo della loro obbligazione, merce' un atto crocesegnato, da stipularsi alla presenza di due testimoni che attestino l'identita' del mutuatario e l'esistenza della obbligazione e portante la firma di un fideiussore notoriamente solvibile come sopra e' detto.»
e) all'art. 17 sono aggiunte infine le seguenti parole «in conformita' al disposto dell'art. 23 della legge 17 luglio 1890.»
f) sono soppressi gli art. 13, 18 e le parole «e depositi» dell'art. 15.
Il predetto statuto in data 11 aprile 1894 di n. 18 articoli sara' d'ordine Nostro munito di visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 21 ottobre 1894.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 19 novembre 1894.
Reg. 196. Atti del Governo a f. 171. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.
F. Crispi.
E approvato lo statuto organico per la cassa di prestanze agrarie con le seguenti modificazioni:
a) all'art. 7 alle parole «tale interesse potra' essere modificato» sono sostituite le parole «tale interesse potra' essere diminuito.»
b) all'art. 10 alle parole «puo' ottenere una o piu' rinnovazioni» sono sostituite le parole «puo' ottenere una sola rinnovazione.»
c) all'art. 11 sono soppresse le parole «quando la somma degli effetti scontati da entrambi, sorpassi il limite massimo.»
d) all'art. 12 e' sostituito il seguente. «Per ottenere il prestito il mutuatario deve farne richiesta all'amministrazione e per la somma accordata deve emettere o girare una cambiale in favore della cassa, colla propria firma e con quella di un fideiussore notoriamente solvibile, e se conduttore o mezzadro di fondi rustici colla firma possibilmente del proprietario.
«Gli analfabeti dovranno fornire il titolo della loro obbligazione, merce' un atto crocesegnato, da stipularsi alla presenza di due testimoni che attestino l'identita' del mutuatario e l'esistenza della obbligazione e portante la firma di un fideiussore notoriamente solvibile come sopra e' detto.»
e) all'art. 17 sono aggiunte infine le seguenti parole «in conformita' al disposto dell'art. 23 della legge 17 luglio 1890.»
f) sono soppressi gli art. 13, 18 e le parole «e depositi» dell'art. 15.
Il predetto statuto in data 11 aprile 1894 di n. 18 articoli sara' d'ordine Nostro munito di visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 21 ottobre 1894.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 19 novembre 1894.
Reg. 196. Atti del Governo a f. 171. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.
F. Crispi.