CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 14590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14590 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI RR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/6/2022 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/6/2022, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello cautelare proposto da RR NI, volto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza emessa il 25/3/2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'intera somma giacente su un conto corrente intestato allo stesso soggetto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14590 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 15/03/2023 2. Propone ricorso per cassazione lo NI, a mezzo del proprio difensore, deducendo — con unico motivo — la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 545, comma 8, cod. proc. civ. Premesso che il limite di impignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione, come quelle in esame, è pari al triplo dell'importo dell'assegno sociale (pari a 468,10 euro), in ragione della fondamentale esigenza di garantire all'interessato un'esistenza dignitosa, si lamenta che il Tribunale, come già il G.i.p., avrebbe inteso questo limite come riferito all'importo mensile (1.404,30 euro), anziché annuale (18.225,90 euro), così di l'atto annullando la finalità di garanzia appena indicata. Il Collegio, inoltre, avrebbe erroneamente richiamato l'art. 545, comma 7, cod. proc. clv., mentre la norma di riferimento sarebbe il comma successivo. Ne deriverebbe, dunque, che il limite di impignorabilità - pari alla singola mensilità dell'assegno sociale, aumentata del triplo - troverebbe applicazione solo in caso di pignoramento su somme accreditate dalla data di questo in avanti (come da richiamo al comma 7 nella sola seconda parte del comma 8); diversamente, per accredito precedente al pignoramento, come nel caso in esame, il limite sarebbe quello del triplo dell'assegno sociale da calcolare su base annuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta infondato. 5. L'art. 545, comma 7, cod. proc. civ., nel testo vigente alla data dell'ordinanza impugnata, stabiliva che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge;
questo testo è stato poi modificato dal d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla I. 21 settembre 2022, n. 142, che ha aumentato il limite di impignorabilità al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. 5.1. Lo stesso articolo 545 cod. proc. civ., al comma 8, stabilisce poi che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito 2 ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. 6. Tanto premesso, la questione oggetto del ricorso investe la misura - mensile od annuale - del limite entro in quale non è consentito pignorare le somme percepite dal debitore, ai sensi della norma citata;
limite che, per giurisprudenza del Supremo Collegio (Sez. U, n. 26252 del 24/2/2022, Cinaglia, Rv. 283245), trova applicazione anche nell'ipotesi in cui intervenga non il pignoramento, ma la confisca per equivalente ed il sequestro ad essa finalizzato, come nel caso in esame. La questione, peraltro, investe primariamente il comma 8 dell'art. 545 cod. proc. civ., in quanto le somme vincolate allo NI risultano costituite, per intero, da emolumenti pensionistici accreditati su conto corrente a lui intestato in data antecedente all'esecuzione della misura cautelare reale. 7. Ebbene, il Collegio ritiene che il Tribunale del riesame abbia offerto una lettura corretta della norma. 8. L'art. 545, comma 8, cod. proc. civ., come già richiamato, distingue il caso di somme accreditate - a titolo di stipendio, pensione, ecc. - in data anteriore al pignoramento, fissando il limite di misura negativa nel triplo dell'assegno sociale, da quello di importi accreditati in data concomitante o successiva al pignoramento stesso, fissando i limiti di cui ai commi terzo, quarto, quinto e settimo della medesima norma, nonché quelli di cui alle speciali disposizioni di legge. 8.1. La differente previsione si giustifica con il fatto che la ratio sottesa all'intera norma - garantire al debitore il minimo vitale per "assicurare a sé stesso e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" (Sez. U., n. 26252, cit.) - si atteggia in modo diverso a seconda che il tempo di erogazione della somma, di norma mensile, sia o meno già decorso. 8.2. Nel primo caso, il debitore - ancora non gravato da pignoramento - ha già avuto garantito il minimo vitale mensile, e quanto ancora residua sul conto corrente non assolve più a quella funzione assistenziale (essendo nel frattempo sopraggiunte le nuove erogazioni mensili, sulle quali distintamente - parametrare il minimo vitale), così che la stessa somma può essere pignorata. La disposizione, peraltro, non trascura che spese impreviste ed inclifferibili, comunque riferibili a primarie esigenze di vita, possano sorgere in un qualunque momento, a prescindere dallo specifico mese di riferimento sul quale - si ribadisce - è calcolato il minimo vitale, e stabilisce pertanto che le somme già accreditate alla data del pignoramento possono essere pignorate non per l'intero, ma in una misura che garantisca comunque - anche a fronte di successive mensilità già percepite - una certa disponibilità patrimoniale. Da ciò, la previsione per cui il pignoramento può essere eseguito soltanto per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale. 3 8.3. Qualora, invece, il pignoramento preceda l'accredito dello stipendio o della pensione, ecco che la necessità di assicurare al debitore il minimo vitale - per il futuro, mese per mese - si fa più stringente ed attuale;
ne consegue, ai sensi dell'ultima parte del comma 8 in esame, che il vincolo reale può operare soltanto nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dello stesso articolo, nonché dalle speciali disposizioni di legge, ossia soltanto su una certa misura frazionata (diversa per le varie ipotesi) della somma da accreditare a titolo di pensione, stipendio o simili. 8.4. La differenza tra le due ipotesi, dunque, appare evidente. Nel caso di accredito precedente al pignoramento, presumendosi già soddisfatte le primarie esigenze di vita, da calcolare su base mensile, il legislatore ha ritenuto necessario garantire comunque al debitore una somma, ma fissata in termini "assoluti", ossia determinata con un dato moltiplicatore dell'assegno sociale;
nel caso, invece, di accredito posteriore al pignoramento, è garantita al debitore una somma "relativa", ossia determinata in una data frazione dell'importo accreditato, attesa la più impellente necessità di assicurare al debitore stesso, "in tempo reale", il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita. 9. Alla luce di questi principi generali, e considerato che le somme sequestrate al ricorrente rientrano pacificamente nella prima parte dell'art. 545, comma 8, cod. proc. civ., in quanto accreditate a titolo di pensione prima dell'esecuzione della misura reale, ecco che l'ordinanza qui impugnata merita conferma;
lo NI, infatti, deve vedersi assicurata soltanto una somma complessiva, "assoluta" rispetto a quanto già ricevuto con cadenza mensile, e valutata esclusivamente su questo parametro temporale. Per contro, non può trovare applicazione la diversa lettura offerta dal ricorrente, che vorrebbe individuata nell'anno (moltiplicato del triplo) - e non nel mese - la misura dell'assegno sociale quale limite di impignorabilità; oltre alla mancanza di un qualunque riferimento testuale in tal senso, infatti, a tale conclusione osta proprio la ratio dell'istituto sopra citata, che non giustifica l'impignorabilità di una somma complessiva annuale (indicata nel ricorso in 18.255,90 euro) - già percepita perché riferita a mensilità pregresse - evidentemente eccessiva e, dunque, recessiva nel corretto bilanciamento tra le indispensabili esigenze di vita del debitore ed il legittimo diritto vantato dal creditore. 9.1. Correttamente, dunque, il limite di impignorabilità è stato contenuto nel triplo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, con possibilità di vincolo reale sul resto. 10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4 gliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/6/2022, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello cautelare proposto da RR NI, volto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza emessa il 25/3/2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'intera somma giacente su un conto corrente intestato allo stesso soggetto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14590 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 15/03/2023 2. Propone ricorso per cassazione lo NI, a mezzo del proprio difensore, deducendo — con unico motivo — la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 545, comma 8, cod. proc. civ. Premesso che il limite di impignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione, come quelle in esame, è pari al triplo dell'importo dell'assegno sociale (pari a 468,10 euro), in ragione della fondamentale esigenza di garantire all'interessato un'esistenza dignitosa, si lamenta che il Tribunale, come già il G.i.p., avrebbe inteso questo limite come riferito all'importo mensile (1.404,30 euro), anziché annuale (18.225,90 euro), così di l'atto annullando la finalità di garanzia appena indicata. Il Collegio, inoltre, avrebbe erroneamente richiamato l'art. 545, comma 7, cod. proc. clv., mentre la norma di riferimento sarebbe il comma successivo. Ne deriverebbe, dunque, che il limite di impignorabilità - pari alla singola mensilità dell'assegno sociale, aumentata del triplo - troverebbe applicazione solo in caso di pignoramento su somme accreditate dalla data di questo in avanti (come da richiamo al comma 7 nella sola seconda parte del comma 8); diversamente, per accredito precedente al pignoramento, come nel caso in esame, il limite sarebbe quello del triplo dell'assegno sociale da calcolare su base annuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta infondato. 5. L'art. 545, comma 7, cod. proc. civ., nel testo vigente alla data dell'ordinanza impugnata, stabiliva che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge;
questo testo è stato poi modificato dal d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla I. 21 settembre 2022, n. 142, che ha aumentato il limite di impignorabilità al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. 5.1. Lo stesso articolo 545 cod. proc. civ., al comma 8, stabilisce poi che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito 2 ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. 6. Tanto premesso, la questione oggetto del ricorso investe la misura - mensile od annuale - del limite entro in quale non è consentito pignorare le somme percepite dal debitore, ai sensi della norma citata;
limite che, per giurisprudenza del Supremo Collegio (Sez. U, n. 26252 del 24/2/2022, Cinaglia, Rv. 283245), trova applicazione anche nell'ipotesi in cui intervenga non il pignoramento, ma la confisca per equivalente ed il sequestro ad essa finalizzato, come nel caso in esame. La questione, peraltro, investe primariamente il comma 8 dell'art. 545 cod. proc. civ., in quanto le somme vincolate allo NI risultano costituite, per intero, da emolumenti pensionistici accreditati su conto corrente a lui intestato in data antecedente all'esecuzione della misura cautelare reale. 7. Ebbene, il Collegio ritiene che il Tribunale del riesame abbia offerto una lettura corretta della norma. 8. L'art. 545, comma 8, cod. proc. civ., come già richiamato, distingue il caso di somme accreditate - a titolo di stipendio, pensione, ecc. - in data anteriore al pignoramento, fissando il limite di misura negativa nel triplo dell'assegno sociale, da quello di importi accreditati in data concomitante o successiva al pignoramento stesso, fissando i limiti di cui ai commi terzo, quarto, quinto e settimo della medesima norma, nonché quelli di cui alle speciali disposizioni di legge. 8.1. La differente previsione si giustifica con il fatto che la ratio sottesa all'intera norma - garantire al debitore il minimo vitale per "assicurare a sé stesso e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" (Sez. U., n. 26252, cit.) - si atteggia in modo diverso a seconda che il tempo di erogazione della somma, di norma mensile, sia o meno già decorso. 8.2. Nel primo caso, il debitore - ancora non gravato da pignoramento - ha già avuto garantito il minimo vitale mensile, e quanto ancora residua sul conto corrente non assolve più a quella funzione assistenziale (essendo nel frattempo sopraggiunte le nuove erogazioni mensili, sulle quali distintamente - parametrare il minimo vitale), così che la stessa somma può essere pignorata. La disposizione, peraltro, non trascura che spese impreviste ed inclifferibili, comunque riferibili a primarie esigenze di vita, possano sorgere in un qualunque momento, a prescindere dallo specifico mese di riferimento sul quale - si ribadisce - è calcolato il minimo vitale, e stabilisce pertanto che le somme già accreditate alla data del pignoramento possono essere pignorate non per l'intero, ma in una misura che garantisca comunque - anche a fronte di successive mensilità già percepite - una certa disponibilità patrimoniale. Da ciò, la previsione per cui il pignoramento può essere eseguito soltanto per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale. 3 8.3. Qualora, invece, il pignoramento preceda l'accredito dello stipendio o della pensione, ecco che la necessità di assicurare al debitore il minimo vitale - per il futuro, mese per mese - si fa più stringente ed attuale;
ne consegue, ai sensi dell'ultima parte del comma 8 in esame, che il vincolo reale può operare soltanto nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dello stesso articolo, nonché dalle speciali disposizioni di legge, ossia soltanto su una certa misura frazionata (diversa per le varie ipotesi) della somma da accreditare a titolo di pensione, stipendio o simili. 8.4. La differenza tra le due ipotesi, dunque, appare evidente. Nel caso di accredito precedente al pignoramento, presumendosi già soddisfatte le primarie esigenze di vita, da calcolare su base mensile, il legislatore ha ritenuto necessario garantire comunque al debitore una somma, ma fissata in termini "assoluti", ossia determinata con un dato moltiplicatore dell'assegno sociale;
nel caso, invece, di accredito posteriore al pignoramento, è garantita al debitore una somma "relativa", ossia determinata in una data frazione dell'importo accreditato, attesa la più impellente necessità di assicurare al debitore stesso, "in tempo reale", il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita. 9. Alla luce di questi principi generali, e considerato che le somme sequestrate al ricorrente rientrano pacificamente nella prima parte dell'art. 545, comma 8, cod. proc. civ., in quanto accreditate a titolo di pensione prima dell'esecuzione della misura reale, ecco che l'ordinanza qui impugnata merita conferma;
lo NI, infatti, deve vedersi assicurata soltanto una somma complessiva, "assoluta" rispetto a quanto già ricevuto con cadenza mensile, e valutata esclusivamente su questo parametro temporale. Per contro, non può trovare applicazione la diversa lettura offerta dal ricorrente, che vorrebbe individuata nell'anno (moltiplicato del triplo) - e non nel mese - la misura dell'assegno sociale quale limite di impignorabilità; oltre alla mancanza di un qualunque riferimento testuale in tal senso, infatti, a tale conclusione osta proprio la ratio dell'istituto sopra citata, che non giustifica l'impignorabilità di una somma complessiva annuale (indicata nel ricorso in 18.255,90 euro) - già percepita perché riferita a mensilità pregresse - evidentemente eccessiva e, dunque, recessiva nel corretto bilanciamento tra le indispensabili esigenze di vita del debitore ed il legittimo diritto vantato dal creditore. 9.1. Correttamente, dunque, il limite di impignorabilità è stato contenuto nel triplo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, con possibilità di vincolo reale sul resto. 10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4 gliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023