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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 742/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320239010275482000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate - Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 190/01/2024 depositata il 22 maggio 2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Treviso che ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione in epigrafe indicato ed ha respinto analogo ricorso presentato contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso.
La Corte di I grado, in particolare, accoglieva l'eccezione relativa alla violazione del beneficio della previa escussione del cedente ex art. 14 D.L.vo n. 472/1997 in quanto l'AD non aveva dimostrato di aver compiutamente tentato di escutere il debitore principale da individuarsi in Nominativo_2 precedente titolare dell'azienda ceduta alla ricorrente con atto notarile del 17.1.2019; respingeva, invece, il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che aveva correttamente individuato il cedente come soggetto obbligato al pagamento e quindi non era legittimo contraddittore della presente controversia.
L'AD contesta la decisione evidenziando che la cartella di pagamento non è atto esecutivo e pertanto non può trovare applicazione il beneficio della previa escussione del debitore principale;
in ogni caso l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata a mezzo pec in data 30.10.2023 e lo sono state anche le sottese cartelle esattoriali. Analogamente le notifiche sono state effettuate anche nei confronti della ricorrente che non ha mai proposto impugnazione. L'Ader deduce, poi, in merito all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza della pretesa risarcitoria, sulla fondatezza dell'iscrizione ipotecaria, sulla violazione dell'articolo 6 del D.L. 196/2016 e sulla condanna alle sese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso si costituisce evidenziando come le iscrizioni a ruolo effettuate dall'Agenzia delle Entrate-DP di Treviso individuano come obbligato al pagamento esclusivamente la sig.ra Nominativo_2; ciò significa che l'iniziativa di esercitare l'attività di riscossione coattiva nei confronti della ricorrente Sig.ra Resistente_1, è stata assunta da AD. Quest'ultima non ha presentato appello incidentale ricorso contro la parte della sentenza che l'ha vista soccombente per avere il giudice rigettato il ricorso introduttivo da lei promosso
contro
Agenzia Entrate-DP di Treviso e pertanto si chiede che ne sia dichiarato il passaggio in giudicato.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 che ha eccepito in primis l'inammissibilità dell'appello non essendo stati indicati i capi ed i punti della sentenza che l'AD intendeva impugnare, né sono stati indicati i motivi specifici di critica. Nel merito, ribadisce la correttezza della decisione dei primi giudici circa l'applicabilità del disposto di cui all'art. 14 del D.L.vo 472/1997, che riveste carattere speciale rispetto all'art. 2560, comma 2
c.c. che, quindi, non è applicabile al caso di specie. Inoltre, si ribadisce che AD non ha dato prova né di aver preventivamente escusso la cedente, né dell'incapienza del patrimonio della cedente stessa quale obbligato principale;
precisandosi che a nulla valgono dei parziali tentativi di notifica, mai nemmeno comunicati alla cessionaria nell'atto di intimazione di pagamento notificatole il 30.10.2023 (quale primo atto con cui ella è stata chiamata a rispondere dei debiti altrui), dai quali comunque non si ricava la prova di detta incapienza. Vengono, infine, riproposte le domande subordinate rimaste assorbite con particolare riferimento ai limiti temporali e di valore previsti dall'art. 14 del D.L.vo 472/1997 ed alla possibilità di aderire alla definizione agevolata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di II Grado del Veneto ritiene di dover respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Ed invero, è corretto quanto affermato dai giudici di prime cure secondo cui l'articolo 14 del D.L.vo 472/1997
è all'evidenza norma speciale, rispetto all'articolo 2560, comma 2, codice civile che, per evitare la dispersione della garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico, estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche alle imposte e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte e alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell'ufficio.
Pertanto non può essere revocato in dubbio che il cessionario è sì responsabile in solido, salvo tuttavia il beneficio della preventiva escussione del cedente, circostanza che nella presenta controversia non è stata dimostrata e nemmeno sono state addotte ragioni poste a giustificazione di tale diretta escussione.
Al riguardo deve evidenziarsi che non sono sufficienti il tentativo di notifica effettato dall'AD in data
23.1.2019 all'indirizzo pec della ditta della cedente, come risultante dalla visura camerale, poiché il sistema ha restituito il messaggio di errore “indirizzo non valido” (doc. 10); il successivo deposito telematico presso la Camera di commercio (doc. 8) non è sufficiente a integrare il presupposto di legge anche perché non risulta tentata alcuna notifica presso la residenza della cedente. Non è stata in ogni caso provata l'incapienza della cedente né risulta aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale ovvero trattandosi di ditta individuale del patrimonio personale della cedente, dovendosi peraltro affermare che, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 28709/20 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l'onere della prova spetta al creditore ovvero all'AD (cfr anche Cassazione, sezione V, n. 14736/21).
Nulla deve essere disposto, anche in punto di spese, con riguardo all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso, essendo l'appello stato rivolto esclusivamente nei confronti di AD.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della lite, i valori minimi e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, devono essere complessivamente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione
Treviso al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 più spese generali nella misura del 15% oltre ad accessori. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025. Il
RE Il Presidente Dott. Stefano Buccini Dott. Angelo Risi
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 742/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320239010275482000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate - Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 190/01/2024 depositata il 22 maggio 2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Treviso che ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione in epigrafe indicato ed ha respinto analogo ricorso presentato contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso.
La Corte di I grado, in particolare, accoglieva l'eccezione relativa alla violazione del beneficio della previa escussione del cedente ex art. 14 D.L.vo n. 472/1997 in quanto l'AD non aveva dimostrato di aver compiutamente tentato di escutere il debitore principale da individuarsi in Nominativo_2 precedente titolare dell'azienda ceduta alla ricorrente con atto notarile del 17.1.2019; respingeva, invece, il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che aveva correttamente individuato il cedente come soggetto obbligato al pagamento e quindi non era legittimo contraddittore della presente controversia.
L'AD contesta la decisione evidenziando che la cartella di pagamento non è atto esecutivo e pertanto non può trovare applicazione il beneficio della previa escussione del debitore principale;
in ogni caso l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata a mezzo pec in data 30.10.2023 e lo sono state anche le sottese cartelle esattoriali. Analogamente le notifiche sono state effettuate anche nei confronti della ricorrente che non ha mai proposto impugnazione. L'Ader deduce, poi, in merito all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza della pretesa risarcitoria, sulla fondatezza dell'iscrizione ipotecaria, sulla violazione dell'articolo 6 del D.L. 196/2016 e sulla condanna alle sese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso si costituisce evidenziando come le iscrizioni a ruolo effettuate dall'Agenzia delle Entrate-DP di Treviso individuano come obbligato al pagamento esclusivamente la sig.ra Nominativo_2; ciò significa che l'iniziativa di esercitare l'attività di riscossione coattiva nei confronti della ricorrente Sig.ra Resistente_1, è stata assunta da AD. Quest'ultima non ha presentato appello incidentale ricorso contro la parte della sentenza che l'ha vista soccombente per avere il giudice rigettato il ricorso introduttivo da lei promosso
contro
Agenzia Entrate-DP di Treviso e pertanto si chiede che ne sia dichiarato il passaggio in giudicato.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 che ha eccepito in primis l'inammissibilità dell'appello non essendo stati indicati i capi ed i punti della sentenza che l'AD intendeva impugnare, né sono stati indicati i motivi specifici di critica. Nel merito, ribadisce la correttezza della decisione dei primi giudici circa l'applicabilità del disposto di cui all'art. 14 del D.L.vo 472/1997, che riveste carattere speciale rispetto all'art. 2560, comma 2
c.c. che, quindi, non è applicabile al caso di specie. Inoltre, si ribadisce che AD non ha dato prova né di aver preventivamente escusso la cedente, né dell'incapienza del patrimonio della cedente stessa quale obbligato principale;
precisandosi che a nulla valgono dei parziali tentativi di notifica, mai nemmeno comunicati alla cessionaria nell'atto di intimazione di pagamento notificatole il 30.10.2023 (quale primo atto con cui ella è stata chiamata a rispondere dei debiti altrui), dai quali comunque non si ricava la prova di detta incapienza. Vengono, infine, riproposte le domande subordinate rimaste assorbite con particolare riferimento ai limiti temporali e di valore previsti dall'art. 14 del D.L.vo 472/1997 ed alla possibilità di aderire alla definizione agevolata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di II Grado del Veneto ritiene di dover respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Ed invero, è corretto quanto affermato dai giudici di prime cure secondo cui l'articolo 14 del D.L.vo 472/1997
è all'evidenza norma speciale, rispetto all'articolo 2560, comma 2, codice civile che, per evitare la dispersione della garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico, estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche alle imposte e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte e alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell'ufficio.
Pertanto non può essere revocato in dubbio che il cessionario è sì responsabile in solido, salvo tuttavia il beneficio della preventiva escussione del cedente, circostanza che nella presenta controversia non è stata dimostrata e nemmeno sono state addotte ragioni poste a giustificazione di tale diretta escussione.
Al riguardo deve evidenziarsi che non sono sufficienti il tentativo di notifica effettato dall'AD in data
23.1.2019 all'indirizzo pec della ditta della cedente, come risultante dalla visura camerale, poiché il sistema ha restituito il messaggio di errore “indirizzo non valido” (doc. 10); il successivo deposito telematico presso la Camera di commercio (doc. 8) non è sufficiente a integrare il presupposto di legge anche perché non risulta tentata alcuna notifica presso la residenza della cedente. Non è stata in ogni caso provata l'incapienza della cedente né risulta aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale ovvero trattandosi di ditta individuale del patrimonio personale della cedente, dovendosi peraltro affermare che, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 28709/20 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l'onere della prova spetta al creditore ovvero all'AD (cfr anche Cassazione, sezione V, n. 14736/21).
Nulla deve essere disposto, anche in punto di spese, con riguardo all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso, essendo l'appello stato rivolto esclusivamente nei confronti di AD.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della lite, i valori minimi e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, devono essere complessivamente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione
Treviso al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 più spese generali nella misura del 15% oltre ad accessori. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025. Il
RE Il Presidente Dott. Stefano Buccini Dott. Angelo Risi