Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 26
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del beneficio della previa escussione del cedente

    La Corte di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l'art. 14 del D.L.vo 472/1997 sia norma speciale rispetto all'art. 2560 c.c. e che il beneficio della preventiva escussione del cedente non sia stato dimostrato né giustificato. I tentativi di notifica effettuati non sono stati ritenuti sufficienti a provare l'incapienza del cedente.

  • Rigettato
    Applicabilità della cartella di pagamento come atto esecutivo

    La Corte ha ritenuto che l'art. 14 del D.L.vo 472/1997 sia norma speciale e che il beneficio della previa escussione del cedente debba essere dimostrato, cosa non avvenuta nel caso di specie.

  • Accolto
    Corretta individuazione del cedente come soggetto obbligato al pagamento

    La Corte ha ritenuto che il ricorso introduttivo promosso da Resistente_1 contro Agenzia Entrate-DP di Treviso fosse stato correttamente rigettato in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 26
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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