Articolo 35 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 34Articolo 36
Versione
2 maggio 1963
Art. 35. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950-51 sono stabiliti nelle seguenti somme

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1950-51 (articolo 31)................. L. 4.014.859.771,50

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 33)......................... L. 2.936.695.428,04

Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo dell'entrata)......... L. 3.286,64
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Residui attivi al 30 giugno 1951.... L. 6.951.551.912,90
Entrata in vigore il 2 maggio 1963