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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1432/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in Parte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli giusta procura generale alle liti in Notar di Roma del 22.3.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313); Persona_1
- Ricorrente -
CONTRO
, c.f. , rappresento e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Salvà, per procura in atti;
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi l'insussistenza in capo a dei requisiti Controparte_1 sanitari per la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 richiesto con domanda amministrativa del 21/07/2023 e ritenuti sussistenti (in fase di ATP ) sin dalla data della detta domanda.
Contestava le conclusioni del CTU in sede di ATP che aveva ritenuto la sussistenza della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, Criticandole siccome non adeguatamente ponderate e coerenti con i dati di fatto emersi in corso di accertamento e rilevando la sussistenza di “evidenti incongruenze fra quanto riportato con la documentazione sanitaria prodotta, l'esame obiettivo ed il giudizio medico legale conclusivo..”.
In particolare, parte opponente evidenziava che il CTU aveva riconosciuto, quale patologia a supporto della concessione della prestazione richiesta, di fatto unicamente la sindrome depressiva sofferta dal periziato e "reattiva" all'intervento cardiochirurgico cui lo stesso è stato sottoposto e per il quale, in atto, era documentato il buon compenso emodinamico. E tuttavia il CTU non aveva accertato e verificato le concrete mansioni che il ricorrente svolge all'interno dell'Ufficio legale di Catania, accertamento
1 necessario “per poter valutare la capacità di lavoro del ricorrente in relazione alle attitudini professionali e, di conseguenza, l'incidenza delle infermità denunciate sulla predetta capacità lavorativa relazionata, appunto, con le attitudini professionali…”
(cfr ricorso ). All'uopo produceva documentazione ritenuta utile a “conoscere il Pt_1 reale carico di lavoro” e a “conoscere il modo autonomo con cui il ricorrente si può organizzare il proprio lavoro..”, in considerazione dei quali assumeva che “non sussistono le condizioni cliniche e medico-legali a motivo del riconosciuto assegno ordinario di invalidità”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso, la improcedibilità e comunque chiedendo rigettarsi nel merito l'opposizione, formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ri-corso ove depositato in violazione di quanto disposto dall'art. 445 bis, commi 4 e 6, C.P.C.
Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 445 bis comma 2° C.P.C. del ricorso in opposizione proposto dall' in Pt_1 palese violazione del disposto di cui all'art. 445 bis, comma 1, C.P.C., che consente esclusivamente un accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. In via principale, accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'odierno resistente, Avv. del requisito Controparte_1 sanitario normativamente previsto ai sensi dell'art. 1, Legge n. 222/1984, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta dall' anche in via istruttoria e testimoniale, in quanto Pt_1 del tutto infondata, generica, irrituale ed inconducente ed in quanto tale da considerarsi inammissibile ed improcedibile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio…”.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 15 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Non si ritiene sussistere la denunciata inammissibilità del ricorso introduttivo della presente fase di giudizio avuto riguardo alle contestazioni mosse che denunciano una non coerenza delle valutazioni medico-legali svolte con l'obiettività rilevata.
Parimenti non si ravvisano i presupposti per la chiesta declaratoria di improcedibilità, le domande svolte in seno al ricorso introduttivo della presente fase apparendo inerenti all'accertamento tipico della presente sede “ per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere..”, nella specie delle condizioni medico- legali presupposte dall'art.1 L.222/2984 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità.
Venendo dunque al merito, il C.T.U. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto (“Ipertensione arteriosa in buon Controparte_1 compenso farmacologico in soggetto operato (25/11/22) per aneurisma dell'aorta ascendente con apposizione di protesi e per val-vulopatia aortica trattata con sostituzione valvolare meccanica in buon compenso emodinamico (II-III classe
NYHA); 2 • Spondilopatia con bulging disco-erniari in sede lombare con associata neuropatia periferica sensitivo-motoria e marcata ipotonia muscolare generalizzata, ridotta la forza muscolare agli arti inferiori e superiori in soggetto con gonartrosi bilaterale a significativa incidenza funzionale con pregressa lesione del LCA del ginocchio de-stro e tenopatia degenerativa della caviglia e del piede di sinistra e retrazione del tendine di achille suscettibile di correzione chirurgica oltre alla correzione del piede piatto (certificato del 23/11/19);
• Iniziale cerebrovasculopatia in assenza di significativo deficit cognitivo in soggetto affetto da sindrome depressiva con attacchi di ansia
• Neoplasie cutanee a bassa malignità (basaliomi) e m. di Bowen pluridistrettuale
• Modestissimo deficit visivo
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale medio-grave a sx, media a dx, in soggetto con vertigine parossistica posizionale …”) comportano una “permanente riduzione
a meno di un terzo della sua capacità di lavoro (ai sensi dell'art. 1 legge 12.6.84
n°222) in occupazioni confacenti alle sue attitudini. SI INVALIDO (art. 1 legge
222/84); NON INABILE (art. 2 legge 222/84)..” con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (21/07/23) “in quanto patologie disfunzionali già all'epoca presenti e di pari intensità” (cfr Relazione del CTU pagg. 10 e 11 ).
In particolare il CTU, tenuto conto della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo è giunto alle conclusioni supra riportate. Pertanto risultano confermate le valutazioni espresse dal CTU dott. in seno all'ATP. Persona_2
Con riguardo alle osservazioni alla relazione formulate da nel termine concesso Pt_1 con le quali si è rilevato che “non è possibile condividere il giudizio medico-legale sia perché esso non risulta affatto motivato e sia perché le patologie riportate in diagnosi sono in palese difformità con quanto rilevato all'esame obiettivo dallo stesso CTU…” per le considerazioni ulteriormente rilevate e come in atti e di cui anche nel corpo della relazione del CTU, quest'ultimo ha al riguardo osservato quanto segue: “IN
RISPOSTA Ricordando che siamo nell'ambito della Legge 222/84 e non in ambito di invalidità civile, il ri-conoscimento della condizione di “SI Invalido” alla luce della suddetta legge riposa non tanto nelle problematiche artropatiche bensì nelle patologie cardiovascolari. Ricordiamo infatti che il sig. è affetto da Controparte_1 ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico in soggetto operato
(25/11/22) per aneurisma dell'aorta ascendente con apposizione di protesi e per valvulopatia aortica trattata con sostituzione valvolare meccanica in buon compenso emodinamico (II-III classe NYHA) oltre che da sindrome depressiva con attacchi di ansia (as-sai giustificabili per l'importanza della patologia vascolare aortica). Tutte condizioni queste che, vista l'attività lavorativa svolta (avvocato con necessità Pt_1 di espletare parecchie pratiche in tempi di certo non eccessivamente prolungabili e che per la loro esecuzione, si richiede una costante attenzione intellettuale, ben possono avere incidenza negativa nell'attività cardiaca anche se tal(k)e attività, così come precisato viene svolta in “smart working” per 4 giorni su 5; anche qualora questi fosse risultato affetto da una qualsivoglia patologia invali-dante (e ciò non è, come obiettivato in ultimo in sede di Causa), l'eventuale incidenza sulla capacità lavorativa sarebbe stata ampiamente compensata proprio dalla modalità di svolgi-
3 mento del lavoro medesimo. Si conferma pertanto il giudizio di SI INVALIDO (art.
1 legge 222/84)”, di guisa che il CTU ha confermato dunque le proprie conclusioni.
Tenuto conto della valutazione della documentazione prodotta e della esaustività e condivisibilità delle osservazioni svolte in considerazione dell'obiettività in concreto rilevata e di cui alla relazione peritale (cfr relazione di CTU con riferimento all'esame obiettivo e alle considerazioni diagnostiche e conclusioni medico legali), la relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare in relazione alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Sussistono dunque i requisiti sanitari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84.
Le spese di lite - sia con riferimento al procedimento per ATP sia con riferimento al presente procedimento di opposizione - seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini di cui al dispositivo,
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1432/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che presenta patologie determinanti Controparte_1 complessivamente, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/84 n. 222, una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali
(requisiti sanitari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84 ) con decorrenza dalla domanda amministrativa (21/07/2023); condanna l' alla rifusione a favore di delle spese Pt_1 Controparte_1 processuali della fase di ATP e della presente fase di giudizio che liquida in complessivi € 6.164,50 (€ 1528,00 + € 4.636,50) oltre esborsi (se anticipati), spese forfettarie al 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata Pt_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 16 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1432/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in Parte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli giusta procura generale alle liti in Notar di Roma del 22.3.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313); Persona_1
- Ricorrente -
CONTRO
, c.f. , rappresento e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Salvà, per procura in atti;
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi l'insussistenza in capo a dei requisiti Controparte_1 sanitari per la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 richiesto con domanda amministrativa del 21/07/2023 e ritenuti sussistenti (in fase di ATP ) sin dalla data della detta domanda.
Contestava le conclusioni del CTU in sede di ATP che aveva ritenuto la sussistenza della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, Criticandole siccome non adeguatamente ponderate e coerenti con i dati di fatto emersi in corso di accertamento e rilevando la sussistenza di “evidenti incongruenze fra quanto riportato con la documentazione sanitaria prodotta, l'esame obiettivo ed il giudizio medico legale conclusivo..”.
In particolare, parte opponente evidenziava che il CTU aveva riconosciuto, quale patologia a supporto della concessione della prestazione richiesta, di fatto unicamente la sindrome depressiva sofferta dal periziato e "reattiva" all'intervento cardiochirurgico cui lo stesso è stato sottoposto e per il quale, in atto, era documentato il buon compenso emodinamico. E tuttavia il CTU non aveva accertato e verificato le concrete mansioni che il ricorrente svolge all'interno dell'Ufficio legale di Catania, accertamento
1 necessario “per poter valutare la capacità di lavoro del ricorrente in relazione alle attitudini professionali e, di conseguenza, l'incidenza delle infermità denunciate sulla predetta capacità lavorativa relazionata, appunto, con le attitudini professionali…”
(cfr ricorso ). All'uopo produceva documentazione ritenuta utile a “conoscere il Pt_1 reale carico di lavoro” e a “conoscere il modo autonomo con cui il ricorrente si può organizzare il proprio lavoro..”, in considerazione dei quali assumeva che “non sussistono le condizioni cliniche e medico-legali a motivo del riconosciuto assegno ordinario di invalidità”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso, la improcedibilità e comunque chiedendo rigettarsi nel merito l'opposizione, formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ri-corso ove depositato in violazione di quanto disposto dall'art. 445 bis, commi 4 e 6, C.P.C.
Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 445 bis comma 2° C.P.C. del ricorso in opposizione proposto dall' in Pt_1 palese violazione del disposto di cui all'art. 445 bis, comma 1, C.P.C., che consente esclusivamente un accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. In via principale, accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'odierno resistente, Avv. del requisito Controparte_1 sanitario normativamente previsto ai sensi dell'art. 1, Legge n. 222/1984, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta dall' anche in via istruttoria e testimoniale, in quanto Pt_1 del tutto infondata, generica, irrituale ed inconducente ed in quanto tale da considerarsi inammissibile ed improcedibile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio…”.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 15 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Non si ritiene sussistere la denunciata inammissibilità del ricorso introduttivo della presente fase di giudizio avuto riguardo alle contestazioni mosse che denunciano una non coerenza delle valutazioni medico-legali svolte con l'obiettività rilevata.
Parimenti non si ravvisano i presupposti per la chiesta declaratoria di improcedibilità, le domande svolte in seno al ricorso introduttivo della presente fase apparendo inerenti all'accertamento tipico della presente sede “ per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere..”, nella specie delle condizioni medico- legali presupposte dall'art.1 L.222/2984 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità.
Venendo dunque al merito, il C.T.U. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto (“Ipertensione arteriosa in buon Controparte_1 compenso farmacologico in soggetto operato (25/11/22) per aneurisma dell'aorta ascendente con apposizione di protesi e per val-vulopatia aortica trattata con sostituzione valvolare meccanica in buon compenso emodinamico (II-III classe
NYHA); 2 • Spondilopatia con bulging disco-erniari in sede lombare con associata neuropatia periferica sensitivo-motoria e marcata ipotonia muscolare generalizzata, ridotta la forza muscolare agli arti inferiori e superiori in soggetto con gonartrosi bilaterale a significativa incidenza funzionale con pregressa lesione del LCA del ginocchio de-stro e tenopatia degenerativa della caviglia e del piede di sinistra e retrazione del tendine di achille suscettibile di correzione chirurgica oltre alla correzione del piede piatto (certificato del 23/11/19);
• Iniziale cerebrovasculopatia in assenza di significativo deficit cognitivo in soggetto affetto da sindrome depressiva con attacchi di ansia
• Neoplasie cutanee a bassa malignità (basaliomi) e m. di Bowen pluridistrettuale
• Modestissimo deficit visivo
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale medio-grave a sx, media a dx, in soggetto con vertigine parossistica posizionale …”) comportano una “permanente riduzione
a meno di un terzo della sua capacità di lavoro (ai sensi dell'art. 1 legge 12.6.84
n°222) in occupazioni confacenti alle sue attitudini. SI INVALIDO (art. 1 legge
222/84); NON INABILE (art. 2 legge 222/84)..” con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (21/07/23) “in quanto patologie disfunzionali già all'epoca presenti e di pari intensità” (cfr Relazione del CTU pagg. 10 e 11 ).
In particolare il CTU, tenuto conto della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo è giunto alle conclusioni supra riportate. Pertanto risultano confermate le valutazioni espresse dal CTU dott. in seno all'ATP. Persona_2
Con riguardo alle osservazioni alla relazione formulate da nel termine concesso Pt_1 con le quali si è rilevato che “non è possibile condividere il giudizio medico-legale sia perché esso non risulta affatto motivato e sia perché le patologie riportate in diagnosi sono in palese difformità con quanto rilevato all'esame obiettivo dallo stesso CTU…” per le considerazioni ulteriormente rilevate e come in atti e di cui anche nel corpo della relazione del CTU, quest'ultimo ha al riguardo osservato quanto segue: “IN
RISPOSTA Ricordando che siamo nell'ambito della Legge 222/84 e non in ambito di invalidità civile, il ri-conoscimento della condizione di “SI Invalido” alla luce della suddetta legge riposa non tanto nelle problematiche artropatiche bensì nelle patologie cardiovascolari. Ricordiamo infatti che il sig. è affetto da Controparte_1 ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico in soggetto operato
(25/11/22) per aneurisma dell'aorta ascendente con apposizione di protesi e per valvulopatia aortica trattata con sostituzione valvolare meccanica in buon compenso emodinamico (II-III classe NYHA) oltre che da sindrome depressiva con attacchi di ansia (as-sai giustificabili per l'importanza della patologia vascolare aortica). Tutte condizioni queste che, vista l'attività lavorativa svolta (avvocato con necessità Pt_1 di espletare parecchie pratiche in tempi di certo non eccessivamente prolungabili e che per la loro esecuzione, si richiede una costante attenzione intellettuale, ben possono avere incidenza negativa nell'attività cardiaca anche se tal(k)e attività, così come precisato viene svolta in “smart working” per 4 giorni su 5; anche qualora questi fosse risultato affetto da una qualsivoglia patologia invali-dante (e ciò non è, come obiettivato in ultimo in sede di Causa), l'eventuale incidenza sulla capacità lavorativa sarebbe stata ampiamente compensata proprio dalla modalità di svolgi-
3 mento del lavoro medesimo. Si conferma pertanto il giudizio di SI INVALIDO (art.
1 legge 222/84)”, di guisa che il CTU ha confermato dunque le proprie conclusioni.
Tenuto conto della valutazione della documentazione prodotta e della esaustività e condivisibilità delle osservazioni svolte in considerazione dell'obiettività in concreto rilevata e di cui alla relazione peritale (cfr relazione di CTU con riferimento all'esame obiettivo e alle considerazioni diagnostiche e conclusioni medico legali), la relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare in relazione alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Sussistono dunque i requisiti sanitari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84.
Le spese di lite - sia con riferimento al procedimento per ATP sia con riferimento al presente procedimento di opposizione - seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini di cui al dispositivo,
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1432/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che presenta patologie determinanti Controparte_1 complessivamente, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/84 n. 222, una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali
(requisiti sanitari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84 ) con decorrenza dalla domanda amministrativa (21/07/2023); condanna l' alla rifusione a favore di delle spese Pt_1 Controparte_1 processuali della fase di ATP e della presente fase di giudizio che liquida in complessivi € 6.164,50 (€ 1528,00 + € 4.636,50) oltre esborsi (se anticipati), spese forfettarie al 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata Pt_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 16 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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