Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3923
CASS
Sentenza 19 marzo 2001

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La trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni non ha determinato il venir meno del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, previsto dall'art. 10, secondo comma, decreto legge 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, non avendo il legislatore previsto esplicite limitazioni riguardanti il patrocinio erariale, diversamente da quanto avvenuto in altre analoghe vicende di "privatizzazione" (quali la trasformazione in società per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato e dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e non potendo un simile effetto fondarsi sul fatto che il citato art. 10, secondo comma, D.L. n. 487 del 1993 si riferisce all'Ente Poste Italiane, considerato che lo stesso riferimento è contenuto in tutte le altre disposizioni del testo normativo, sicuramente applicabili alla società per azioni ad eccezione di quelle incompatibili con la detta trasformazione (per esempio quelle relative agli organi dell'ente); ne', d'altra parte, la forma societaria è incompatibile, sotto il profilo sistematico, con la difesa erariale, dato che, in difetto di una privatizzazione sostanziale, il regime giuridico di un tale tipo di società per azioni, assoggettate ad un "diritto speciale" in ragione della partecipazione dello Stato al capitale azionario e del perseguimento di finalità di interesse pubblico, non è diverso da quello cui era sottoposto il medesimo soggetto quando aveva la veste giuridica di ente pubblico economico (v. Corte cost. n. 466 del 1993).

L'art. 9, ventunesimo comma del D.L. n. 510 del 1996 - secondo cui "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto" - è norma derogatoria del regime di diritto comune, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione dal regime pubblicistico a quello privatistico (come ha riconosciuto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 419 del 2000), che si applica a tutti i contratti stipulati nel periodo di riferimento, senza alcun riguardo per la data di scadenza (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in applicazione della legge n. 230 del 1962, aveva dichiarato a tempo indeterminato i contratti a termine stipulati entro il settembre 1996, escludendo l'efficacia retroattiva del D.L. n. 510/1996 perché entrato in vigore quando i contratti erano scaduti e il diritto acquisito).

La trasformazione di un ente economico in società per azioni non determina l'estinzione ne' un mutamento di stato dell'ente stesso, che mantiene la sua identità soggettiva solo mutando la forma della sua organizzazione; pertanto, l'indicazione quale ricorrente dell'Ente Poste Italiane anziché delle Poste Italiane SpA, in cui il primo si è trasformato, dà luogo ad un mero errore materiale senza incidenza alcuna sulla identificazione della parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3923
    Data del deposito : 19 marzo 2001

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