Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 3
La trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni non ha determinato il venir meno del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, previsto dall'art. 10, secondo comma, decreto legge 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, non avendo il legislatore previsto esplicite limitazioni riguardanti il patrocinio erariale, diversamente da quanto avvenuto in altre analoghe vicende di "privatizzazione" (quali la trasformazione in società per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato e dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e non potendo un simile effetto fondarsi sul fatto che il citato art. 10, secondo comma, D.L. n. 487 del 1993 si riferisce all'Ente Poste Italiane, considerato che lo stesso riferimento è contenuto in tutte le altre disposizioni del testo normativo, sicuramente applicabili alla società per azioni ad eccezione di quelle incompatibili con la detta trasformazione (per esempio quelle relative agli organi dell'ente); ne', d'altra parte, la forma societaria è incompatibile, sotto il profilo sistematico, con la difesa erariale, dato che, in difetto di una privatizzazione sostanziale, il regime giuridico di un tale tipo di società per azioni, assoggettate ad un "diritto speciale" in ragione della partecipazione dello Stato al capitale azionario e del perseguimento di finalità di interesse pubblico, non è diverso da quello cui era sottoposto il medesimo soggetto quando aveva la veste giuridica di ente pubblico economico (v. Corte cost. n. 466 del 1993).
L'art. 9, ventunesimo comma del D.L. n. 510 del 1996 - secondo cui "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto" - è norma derogatoria del regime di diritto comune, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione dal regime pubblicistico a quello privatistico (come ha riconosciuto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 419 del 2000), che si applica a tutti i contratti stipulati nel periodo di riferimento, senza alcun riguardo per la data di scadenza (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in applicazione della legge n. 230 del 1962, aveva dichiarato a tempo indeterminato i contratti a termine stipulati entro il settembre 1996, escludendo l'efficacia retroattiva del D.L. n. 510/1996 perché entrato in vigore quando i contratti erano scaduti e il diritto acquisito).
La trasformazione di un ente economico in società per azioni non determina l'estinzione ne' un mutamento di stato dell'ente stesso, che mantiene la sua identità soggettiva solo mutando la forma della sua organizzazione; pertanto, l'indicazione quale ricorrente dell'Ente Poste Italiane anziché delle Poste Italiane SpA, in cui il primo si è trasformato, dà luogo ad un mero errore materiale senza incidenza alcuna sulla identificazione della parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
MU LA, OS BA, ON CA, ET IN, BA LI, MA IE, AS ER, AU LA, AR IE, NT BA e AS AU, elettivamente domiciliate in Roma, Via Prestinari, n. 13, presso l'avv. Giuseppe Ramadori, che, unitamente all'avv. Mirella Caffaratti, le rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti -
nonché contro
GA LI, IC NA, FO RA, AR ER e MO IM;
- intimate -
e sul ricorso proposto da
MU LA, OS BA, ON CA, ET IN, BA LI, MA IE, AS ER, AU LA, AR IE, NT BA e AS AU, come sopra domiciliate rappresentate e difese;
- ricorrenti incidentali -
contro
ENTE POSTE ITALIANE, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Mondovì n. 399 in data 15 novembre 1997 (R.G. 327/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2000 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Caffaratti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
L'Ente Poste Italiane ha proposto appello al Tribunale di Mondovì contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva, in accoglimento delle domande proposte da LA LÈ ed altre litisconsorti, accertato l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro, ordinato la reintegrazione nei rispettivi posti di lavoro e condannato l'ente al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla cessazione delle prestazioni lavorative. L'appello ha trovato accoglimento solo in parte, con la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla statuizione concernente le retribuzioni ed il rigetto delle domande di pagamento, mentre è stata confermata per il resto.
Il Tribunale, premesso che tutti i contratti a termine erano stati stipulati nel periodo compreso tra il 12/12/1994 e il 28/9/1996 e che, di conseguenza, non trovava applicazione, a seguito della stipulazione del contratto collettivo 26/11/1994, la precedente normativa pubblicistica, ha rilevato che per nessuno dei contratti ricorrevano le condizioni di legittima apposizione del termine ai sensi sia della contrattazione collettiva che delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato privato. Ha concluso, pertanto, che doveva farsi applicazione delle disposizioni della legge n. 230 del 1962, reputando i rapporti a tempo indeterminato, non essendo a ciò
di ostacolo la normativa contenuta nell'art. 9, comma 21, d.l. n. 5 10 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, perché norma priva di efficacia retroattiva ed entrata in vigore quando tutti i contratti a termine erano già scaduti ed il diritto acquisito dalle lavoratrici, non potendosi fra l'altro ammettere che un contratto invalido per violazione di norma imperativa divenga valido per effetto di una norma sopravvenuta. Il Tribunale ha, invece, respinto, riformando sul punto la sentenza appellata, le domande relative al pagamento della retribuzione, sul rilievo che, essendo mancate le prestazioni lavorative, non poteva sussistere diritto alla retribuzione.
Per la cassazione della sentenza ricorre l'Ente Poste Italiane per sette motivi. Resistono con controricorso le lavoratrici indicate in epigrafe, proponendo ricorso incidentale per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo. Le controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Non si sono costituite nel giudizio di cassazione LI UD, NA AL, RA FO, ER AR e IM NI. Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Le parti controricorrenti sollevano questioni pregiudiziali di rito.
Viene eccepita, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso principale per carenza di mandato e violazione dell'art. 365 c.p.c., nell'assunto che l'Ente avrebbe dovuto conferire specifico mandato all'Avvocatura dello Stato;
l'inammissibilità è anche dedotta sotto il profilo che, a decorrere dal 28 febbraio 1998 era diventata operativa la trasformazione dell'ente in società per azioni, con la conseguenza che il ricorso per cassazione è stato proposto da soggetto non legittimato ed ormai inesistente, comunque erroneamente indicato a norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c. e in assenza di procura speciale rilasciata ad avvocato iscritto nell'apposito albo;
viene, infine, eccepita la tardività del ricorso in quanto proposto contro una sentenza che nel ricorso stesso si afferma non essere stata notificata, mentre in realtà la notificazione è stata effettuata data 10 febbraio 1998.
La Corte giudica le suesposte eccezioni prive di fondamento giuridico e di fatto.
2.1. L'art. 1 del decreto legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sebbene parli di "trasformazione" dell'azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato "Poste Italiane", sotto il profilo tecnico-giuridico ha sicuramente creato una nuova persona giuridica, distinta da quella statale, entro la quale si collocava l'azienda autonoma, quale titolare di un'organizzazione imprenditoriale. Trasformazione in senso tecnico è, invece, quella prevista dal medesimo articolo dell'ente economico in società per azioni, atteso che una simile vicenda non determina l'estinzione di un ente, con la creazione di un nuovo e distinto soggetto che succede al precedente, nè un mutamento di stato dell'ente stesso, che, al contrario, mantiene la sua identità soggettiva, solo mutando la forma della sua organizzazione e sopravvivendo a tale vicenda modificativa senza soluzione di continuità (cfr. Cass, sez. un., 6378/1994, 6841/1996 e numerose altre decisioni conformi, pronunziate con riguardo all'evento analogo della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni).
Ne discende che l'indicazione quale ricorrente dell'Ente Poste Italiane, anziché delle Poste Italiane società per azioni, concreta un mero errore materiale senza incidenza alcuna sull'identificazione della parte (cfr. Cass. 3967/1980, Cass., sez. un., 10112/1993, Cass. 4540/1995), tanto più che nella specie la trasformazione era legislativamente prevista a data fissa ed attuata con le modalità stabilite dalla delibera del CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2.2. La questione della necessità di uno specifico mandato all'Avvocatura erariale è stata già esaminata dalla giurisprudenza della Corte e risolta univocamente nel senso che l'Ente Poste italiane può avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, senza bisogno di apposite specifiche deliberazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.l. 487/1993, e quindi senza che sia necessario un apposito mandato all'Avvocatura stessa;
ne' quest'ultima è onerata della produzione del provvedimento del competente organo dell'ente di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio, assumendo essa ex lege la rappresentanza e la difesa in giudizio (vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8594/1998, alla cui motivazione si rinvia).
2.3. La trasformazione dell'ente pubblico economico in società per azioni non ha determinato il venir meno del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato secondo le previsioni dell'art. 10 d.l. 487/1993. Il legislatore nulla ha previsto esplicitamente al riguardo, come ha fatto invece in altre analoghe vicende di cd. "privatizzazione". Ad esempio, l'art. 15, comma 3-bis, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75, stabilisce che la trasformazione in società per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato lascia permanere il patrocinio dell'Avvocatura erariale limitatamente alle controversie pendenti ed al grado di giudizio in corso alla data della trasformazione stessa;
l'art. 8 d.lgs. 21 aprile 1999, n. 116 - recante norme per la trasformazione dell'Istituto poligrafico dello Stato, ente pubblico economico, in società per azioni - ha sostituito l'art. 19 della legge 13 luglio 1966, n. 559, nel senso che, "fino alla trasformazione in società
per azioni" è in facoltà dell'Istituto di avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.
2.4. Un simile effetto, relativamente all'Ente Poste, non potrebbe fondarsi sulla lettera del secondo comma dell'art. 10 del decreto- legge, per il fatto che si riferisce all'Ente "Poste Italiane", considerato che lo stesso riferimento è contenuto in tutte le altre norme del testo nominativo, della cui persistente applicabilità alla società per azioni nessuno dubita, fatta eccezione per quelle incompatibili con la suddetta trasformazione (es. organi dell'ente).
2.5. Pertanto, l'inapplicabilità alla SpA del disposto dell'art. 10, comma 2, d.l. 487/1993, secondo cui l'Ente poste "può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato" (cd. regime facoltativo e non istituzionale, come, invece, venne stabilito per l'Ente ferrovie dello Stato dall'art. 24, comma 3^ l. 210/1985), potrebbe derivare soltanto dall'incompatibilità "di sistema" della forma societaria del soggetto con i principi generali che costituiscono il presupposto della difesa erariale, sistema che sarebbe delineato dal testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato.
Tuttavia, sebbene tradizionalmente anche la giurisprudenza della Corte sembri ritenere l'incompatibilità tra patrocinio dell'Avvocatura e forma privata del soggetto, l'opinione non è stata particolarmente approfondita con riguardo specifico alla nuova realtà normativa rappresentata dal tipo di società per azioni costituita mediante trasformazione di un ente pubblico economico. D'altra parte, il patrocinio dell'Avvocatura non era previsto per la gran parte degli enti pubblici economici poi trasformati in SpA, mentre per l'Ente Ferrovie dello Stato ogni questione è stata direttamente risolta dal legislatore. Con riguardo specifico all'Ente Poste Italiano, poi, la giurisprudenza della Corte non ha avuto modo di pronunziarsi sul problema, poiché nei giudizi in cui la questione si è posta è rimasta sostanzialmente assorbita dalla regola secondo la quale non hanno rilievo gli eventi interruttivi che si verificano nel corso del giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 8594/1998, cit., ed altre decisioni conformi).
2.6. Invero, anche a prescindere dall'ovvia considerazione che la normativa generale sulle attribuzioni dell'Avvocatura erariale è dettata da legge ordinaria, alla quale una fonte equiordinata ben può derogare, più che la natura del soggetto, il r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 presuppone il coinvolgimento di pregnanti interessi pubblici nella controversia, sicché l'Avvocatura difende anche soggetti privati quali sono gli impiegati ed agenti pubblici (art. 44); del resto, l'ampiezza del riferimento contenuto nell'art. 43 agli "enti", senza che segua la qualificazione di pubblico, "sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato" è in grado di conferire piena coerenza sul piano ordinamentale ad una previsione legislativa che consenta il patrocinio facoltativo di una società le cui azioni sono interamente attribuite al Ministero del tesoro che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (art. 2, Delibera CIPE 18 dicembre 1997, n, 244, in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197), a cui rimane conferita la titolarità dei compiti e funzioni pubbliche esercitate in precedenza, il cui statuto è deliberato dai Ministri competenti (cfr. delibera CIPE, cit.).
2.7. La lettura delle norme che conduce a ritenere che la possibilità di avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato continua ad essere prevista anche dopo la trasformazione in SpA, esce definitivamente confermata dall'equiparazione, operata dalla giurisprudenza costituzionale, della società ad un "ente al quale lo Stato contribuisce in via ordinaria" ai sensi dell'art. 100, comma secondo, Cost.
Decidendo sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo, la Corte costituzionale ha dichiarato che il controllo ex art. 12 l. 259/1958 si esercita anche sulle SpA costituite a seguito della trasformazione di enti pubblici economici (con specifico riferimento alla trasformazione dell'Iri, Eni, Ina ed Enel, ma identica situazione si riscontra per altre trasformazioni, come quella dell'Ente Ferrovie e dell'Ente Poste), in quanto da considerarsi "enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria" ai sensi dell'art. 100, co. 2^, Cost., e ciò fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario (C. cost. 466/1993). La Corte costituzionale ha praticamente ritenuto irrilevante il solo mutamento della veste giuridica, senza modifiche sostanziali afferenti all'imputazione del patrimonio (trasformato in capitale azionario), alla gestione dei servizi assunti in veste di concessionario, alla conservazione delle attribuzioni di potestà pubbliche in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e urgenza. Di particolare importanza sono le considerazioni contenute nella decisione in ordine al progressivo stemperamento della dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato, sia a causa del crescente impiego dello strumento della società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico, sia a causa degli indirizzi della normazione comunitaria favorevoli all'adozione di una nozionè sostanziale di impresa pubblica, confermato dalla stessa vicenda normativa concernente la "privatizzazione" nella parte in cui assoggetta le dette società ad un "diritto speciale". Conclusivamente, la giurisprudenza costituzionale si è espressa nel senso che, in difetto di una privatizzazione sostanziale, il regime giuridico di queste SpA non è diverso da quello cui era assoggettato il medesimo soggetto quando aveva la veste giuridica di ente pubblico economico.
2.8. Priva, infine, di qualsiasi fondamento giuridico è la questione della tempestività del ricorso, visto le stesse parti ricorrenti ammettono che la notificazione della sentenza è stata effettuata in data 10 febbraio 1998, mentre il ricorso è stato notificato in data 9 aprile 1998, nel pieno rispetto del termine breve di impugnazione. Nessuna incidenza sulla tempestività del ricorso può avere l'affermazione contenuta nel ricorso medesimo - e non rispondente alla realtà - circa la non avvenuta notificazione della sentenza, sicché non si vede per quale ragione, oltre alla copia autentica della decisione impugnata, il ricorrente sarebbe onerato della produzione della relazione di notificazione. È chiaro che un simile onere compete a colui che intende dimostrare la tardività, tardività che nel caso di specie non sussiste secondo gli stessi dati che si leggono nel controricorso.
3. I primi quattro motivi del ricorso principale vanno unitariamente esaminati perché concernono tutti l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 21, comma 9, del d.l. 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Assume il ricorrente, che la norma impediva di considerare a tempo indeterminato i contratti di lavoro oggetto della controversia, essendo applicabile a tutti i contratti stipulati nel periodo 1/1/1994-30/6/1997 indipendentemente dalla data di scadenza, con l'intento di escludere l'operatività delle disposizioni di diritto comune nella fase di transizione tra l'assetto pubblicistico dell'azienda autonoma e la nuova realtà imprenditoriale;
ne', di fronte alla portata retroattiva della legge, potevano farsi salvi i diritti quesiti come ritenuto dalla sentenza impugnata, la quale, in sostanza, si era arrogata i poteri spettanti alla Corte costituzionale senza provocare il giudizio incidentale di legittimità della norma.
3.1. La Corte giudica sostanzialmente fondate le argomentazioni svolte nei primi quattro motivi di ricorso principale come sopra esposte in sintesi.
Il testo dell'art. 9, comma 21, d.l. 510/1996 è il seguente: "I lavoratori che a decorrere dal 1^ dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente 'Poste italiane', hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente 'Poste italiane' per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente 'Poste italianè, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto".
Si tratta, quindi, di disposizione evidentemente derogatoria del regime di diritto comune, sia pure con effetti limitati nel tempo, stabilita anche per periodi in relazione ai quali, in forza della stipulazione del contratto collettivo, era cessata la vigenza della precedente regolamentazione di diritto pubblico (art. 6, comma 6, l. n. 71 del 1994, in tema di trasformazione dell'azienda postale in ente economico).
L'ambito di applicabilità è di chiarezza tale che non necessita di particolari operazioni interpretative: vi sono compresi tutti i contratti a termine stipulati nel periodo di riferimento, senza alcun riguardo per la data di scadenza.
3.2. L'interpretazione accolta dal Tribunale non solo si discosta senza un valido motivo dal significato delle parole adoperate dal legislatore, ma, condotta alle sue estreme e necessariamente coerenti conseguenze, avrebbe l'effetto di eliminare completamente l'intera portata normativa della disposizione legislativa con riferimento a tutte le assunzioni poste in essere prima della sua entrata in vigore. Non sarebbero ipotizzabili, con riferimento a tale arco temporale, rapporti non qualificabili come esauriti secondo l'impostazione data alla questione dalla sentenza impugnata. Infatti, l'esatta ricostruzione della vicenda del termine apposto illegittimamente al contratto di lavoro, o della proroga disposta in assenza delle condizioni richieste, ovvero di un nuovo contratto a termine stipulato prima dell'intervallo minimo stabilito, si ricava agevolmente dalle norme che stabiliscono che il "contratto si reputa a tempo indeterminato" (art. 1 l. 230/1962), come avviene anche in caso di proroga fuori dei casi consentiti o eccedente il periodo massimo, mentre, nell'ipotesi di riassunzione a termine prima dell'intervallo minimo "si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto" (art. 2, comma secondo, come sostituito dalla legge n. 197 del 1997). È chiaro, quindi, che non è alla scadenza del termine illegittimamente apposto che il lavoratore acquisisce i diritti derivanti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma con la stipulazione del contratto al quale il termine non è stato apposto nel rispetto delle condizioni di legge (la sentenza resa sulla controversia originata dalla cessazione delle prestazioni lavorativa non è costitutiva ma di mero accertamento dell'invalidità della clausola relativa al termine e della natura a tempo indeterminato del rapporto: cfr. Cass. 17 dicembre 1994, n. 10829; 8 maggio 2000, n. 5821).
3.3. Del resto, sicuramente irragionevole, ai sensi del parametro di cui all'art. 3 Cost., sarebbe la lettura secondo cui la legge avrebbe inteso limitare la sua applicabilità ai rapporti in corso:
resterebbero salvi i diritti dei dipendenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge, il termine (da considerare, peraltro, sul piano giuridico tamquam non esset) è scaduto, ma non quelli per i quali è in corso, sebbene abbiano anch'essi acquisito anteriormente i diritti derivanti da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Ma la lettera della legge esprime, invece, con chiarezza l'intento di rendere inoperanti le disposizioni della l. n. 230 del 1962, e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui sanzionano le violazioni con il qualificare il contratto a tempo indeterminato, impedendo tale effetto per la totalità dei contratti stipulati ("assunzioni effettuate") nel periodo compreso tra la data di costituzione dell'ente economico ed il 31 dicembre del 1997. Si tratta di un precetto del quale, per la ratio che lo ispira, è sicura la natura imperativa (sicché si impone rispetto alle diverse disposizioni dell'autonomia collettiva) e retroattiva, altrimenti, come si è osservato, non avrebbe senso il riferimento alle assunzioni poste in essere a partire dalla data di costituzione dell'ente.
3.4. A torto, infine, il Tribunale richiama il principio, enunciato dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877) secondo cui un contratto nullo per violazione di norma imperativa non può acquistare validità per effetto di una legge abrogativa della norma imperativa. Non solo si tratta di un principio che presuppone la natura non retroattiva della norma sopravvenuta, ma, soprattutto, non è pertinente, perché nella specie non è stata sancita la validità dei termini apposti ai contratti, ma si è escluso soltanto l'effetto sanzionatorio della costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, secondo una disciplina del resto già in vigore nel regime pubblicistico dei rapporti stessi e confermata per i rapporti di lavoro contrattuali con le pubbliche amministrazioni dall'art. 36, comma 8, d.lgs. 29/1993 nel testo vigente. Cosicché la legge, con il dire che "decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto" ha inteso semplicemente escludere che le prestazioni lavorative protratte oltre la scadenza del termine possano considerarsi rese in esecuzione del contratto, dovendo considerarsi prestazioni di mero fatto (con applicabilità soltanto dell'art, 2126 c.c.).
3.5. Su di un piano del tutto diverso si colloca la questione se la norma, correttamente interpretata nel senso precisato, si ponga in conflitto con principi e norme della Costituzione.
Ma la questione stessa non può che essere dichiarata manifestamente infondata perché la Corte costituzionale, con sentenza 13 ottobre 2000, n. 419, ha esaminato tutti i profili di possibile contrasto delle disposizioni legislative in oggetto con le norme i principi della Carta fondamentale (retroattività della norma, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di libertà dell'iniziativa economica privata, della dignità umana dei lavoratori del diritto al lavoro, della libertà sindacale, dell'assenza dei presupposti per la decretazione di urgenza: art. 3, 4, 24, 35, 39, 77, 101, 102, 104 della Costituzione), concludendo nel senso della legittimità di un intervento legislativo giustificato da esigenze peculiari nella fase di transizione tra regime pubblicistico e regime privatistico.
4. Nella decisione di accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale resta assorbito l'esame dei restanti tre motivi dello stesso ricorso, concernenti questioni che presuppongono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché, per la stessa ragione, dell'unico motivo del ricorso incidentale, riguardante la statuizione di rigetto della domanda di pagamento delle retribuzioni.
5. Poiché la sentenza impugnata è cassata per violazione di norma di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., con pronunzia di rigetto delle domande proposte dalle lavoratrici nei confronti dell'Ente Poste.
6. In ordine al regolamento delle spese, sussistono evidenti giusti motivi per compensare interamente fra le parti sia quelle dei giudizi di merito che, limitatamente alle parti costituite, le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dalle parti resistenti e intimate, come elencate nell'epigrafe, nei confronti dell'Ente Poste Italiane;
compensa interamente fra le parti costituite le spese dei giudizi di merito e di cassazione;
compensa interamente le spese dei giudizi di merito con riguardo alle parti non costituite, per le quali non vi è da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2001