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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/06/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RD SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2416 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GABRIELE MAGGI;
Parte_1 P.IVA_1
- Attrice opponente - contro
(già - C.F. , nella sua qualità di Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale della (C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_3 dall'avv. SALVATORE MERCURIO e dall'avv. FABIO DEL TORCHIO;
- Convenuta -
e contro
C.F. ; Controparte_3 C.F._1
- Convenuto, contumace -
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Parte_1
n. 776/2016, ha proposto opposizione agli atti esecutivi lamentando l'inesistenza dell'atto di pignoramento;
il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, ha sospeso la procedura esecutiva;
la debitrice ha quindi tempestivamente introdotto il relativo giudizio di merito.
2. La , succeduta al creditore procedente ai sensi dell'art. 111 c.p.c. a Controparte_1 seguito di cessione del credito, ha contestato la fondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
creditore intervenuto, è rimasto contumace. Controparte_3
3. In corso di causa le parti costituite hanno raggiunto un accordo con cui hanno convenuto (i) il pagamento rateale «a saldo e stralcio» del debito residuo da parte della;
(ii) la Parte_1 richiesta congiunta, nel presente procedimento, della dichiarazione di inesistenza del pignoramento che ha originato la procedura esecutiva n. 776/16, con compensazione delle
Pag. 1 di 2 spese.
A seguito dell'accordo così raggiunto, le parti hanno concordemente concluso per la dichiarazione di inesistenza del pignoramento.
4. A fondamento dell'opposizione la ha dedotto che il pignoramento è inesistente Parte_1 in quanto notificato in data 30/09/2016 a mezzo del servizio postale a «tale Sig. » Per_1 nella qualità di suo liquidatore pro tempore, soggetto che tuttavia non ha mai ricoperto la carica di liquidatore o di legale rappresentante della società.
5. Per giurisprudenza costante «L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo» (Cass.
Sez. 5, 20/10/2022, n. 31085, Rv. 666088 - 01). La consegna dell'atto da notificare in un luogo o ad un soggetto diversi da quelli previsti dagli artt. 137 e ss. c.p.c., pertanto, costituiscono motivo di nullità della notificazione, che quindi può sempre essere sanata, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo.
In particolare, «Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.» (Cass. Sez. 6, 17/12/2019, n. 33466, Rv. 656349 - 01).
Le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti devono pertanto essere disattese.
5. Il comportamento processuale delle parti costituisce motivo per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e compensa le spese.
Così deciso in Velletri il 24/06/2025
Il Giudice
RD SS
Pag. 2 di 2
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RD SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2416 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GABRIELE MAGGI;
Parte_1 P.IVA_1
- Attrice opponente - contro
(già - C.F. , nella sua qualità di Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale della (C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_3 dall'avv. SALVATORE MERCURIO e dall'avv. FABIO DEL TORCHIO;
- Convenuta -
e contro
C.F. ; Controparte_3 C.F._1
- Convenuto, contumace -
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Parte_1
n. 776/2016, ha proposto opposizione agli atti esecutivi lamentando l'inesistenza dell'atto di pignoramento;
il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, ha sospeso la procedura esecutiva;
la debitrice ha quindi tempestivamente introdotto il relativo giudizio di merito.
2. La , succeduta al creditore procedente ai sensi dell'art. 111 c.p.c. a Controparte_1 seguito di cessione del credito, ha contestato la fondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
creditore intervenuto, è rimasto contumace. Controparte_3
3. In corso di causa le parti costituite hanno raggiunto un accordo con cui hanno convenuto (i) il pagamento rateale «a saldo e stralcio» del debito residuo da parte della;
(ii) la Parte_1 richiesta congiunta, nel presente procedimento, della dichiarazione di inesistenza del pignoramento che ha originato la procedura esecutiva n. 776/16, con compensazione delle
Pag. 1 di 2 spese.
A seguito dell'accordo così raggiunto, le parti hanno concordemente concluso per la dichiarazione di inesistenza del pignoramento.
4. A fondamento dell'opposizione la ha dedotto che il pignoramento è inesistente Parte_1 in quanto notificato in data 30/09/2016 a mezzo del servizio postale a «tale Sig. » Per_1 nella qualità di suo liquidatore pro tempore, soggetto che tuttavia non ha mai ricoperto la carica di liquidatore o di legale rappresentante della società.
5. Per giurisprudenza costante «L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo» (Cass.
Sez. 5, 20/10/2022, n. 31085, Rv. 666088 - 01). La consegna dell'atto da notificare in un luogo o ad un soggetto diversi da quelli previsti dagli artt. 137 e ss. c.p.c., pertanto, costituiscono motivo di nullità della notificazione, che quindi può sempre essere sanata, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo.
In particolare, «Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.» (Cass. Sez. 6, 17/12/2019, n. 33466, Rv. 656349 - 01).
Le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti devono pertanto essere disattese.
5. Il comportamento processuale delle parti costituisce motivo per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e compensa le spese.
Così deciso in Velletri il 24/06/2025
Il Giudice
RD SS
Pag. 2 di 2