Articolo 6 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1208
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 dicembre 1951
Art. 6.
L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da parte dell'Istituto, avranno inizio alla stessa data ed avranno la durata massima di venti anni.
L'ammortamento dei mutui sara' effettuato al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, mediante annualita' posticipate costanti, comprensivo della quota spettante agli Istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita con la convenzione, di cui al precedente art. 2.
Dette annualita' saranno versate dagli Istituti - previa detrazione della quoti ad essi spettante - al Ministero del tesoro a rimborso dell'anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata, alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento
all'istituto della corrispondente annualita' da parte del mutuatario.
Oltre al pagamento delle anzidette annualita' e delle normali spese
contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere potra' essere fatto gravare sui mutuatari, dagli Istituti, a qualsiasi titolo.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1951