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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2330/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa LA MA Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2330/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tessari ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, via de' Barucci
n. 12;
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
RR e dall'avv. Daniela Milanesi ed elettivamente domiciliata presso
l'indirizzo pec Email_1
APPELLATA
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, per i motivi di cui in narrativa: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in integrale riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1113/2022
Tribunale di Firenze) dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto ad alcun
1 titolo da a . Con vittoria di spese e Parte_1 Controparte_1 compensi di entrambi i gradi di giudizio, di cui il difensore fa istanza di distrazione ex art. 93 cpc dichiarandosene antistatario.” per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale: dichiarare inammissibile o respingere integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Firenze, con sentenza n. 3167/2022, pubblicata l'11 novembre 2022, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 5293/2022 così disponeva:
“Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. Rigetta l'opposizione;
2. Conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
3. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in euro 6.307,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e
CPA, come per legge”
Il Giudice di primo grado premetteva quanto segue:
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1113/2022, emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
114.197,30. In particolare, questi i fatti dedotti dalla e riportati dal CP_1 giudice di prime cure:
“a) ora con polizza Controparte_2 Controparte_1 fideiussoria n. 4105425/e del 15.4.1998, ha garantito l'allora Parte_2 per il rimborso anticipato del credito IVA relativo all'anno 1997 da parte della Società
, ai sensi dell'art. 38 bis del Dpr n. 633/72; b) con Parte_3
2 provvedimento del 13.8.2002, l'Agenzia delle Entrate di Ufficio IVA di Pt_2 Pt_2
2, ha escusso la suddetta garanzia, chiedendo a il Controparte_2 pagamento dell'importo di € 152.332,06, a seguito dell'avviso di rettifica n.
609126/02 notificato alla curatela del;
Parte_4
c) in data 11.10.2002, ha provveduto al pagamento di € Controparte_2
152.332,06;
d) la e quest'ultimo in proprio, già erano stati Parte_5 dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di Nola n. 30 del 8.3.2000;
e) avendo nel frattempo la curatela del fallimento impugnato l'avviso di rettifica, con sentenza n. 120/29/16, passata in giudicato, della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli del 13.1.2016, l'avviso di rettifica è stato parzialmente annullato, con determinazione dell'importo effettivamente dovuto in € 52.512,97, oltre interessi
e sanzioni;
f) la sentenza n. 120/29/16 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli è passata in giudicato;
g) l'importo escutibile dall'Agenzia delle Entrate ammontava ad € 52.512,97 oltre agli interessi ed alle sanzioni da ricalcolarsi sul minore importo, come definitivamente accertato con la sentenza n. 120/29/16;
h) in data 28.7.2017, ha inviato all'Agenzia delle Controparte_1
Entrate, Direzione Provinciale di un'istanza di rimborso della maggior somma Pt_2 corrisposta, alla quale facevano seguito ulteriori analoghe istanze in assenza di riscontro;
i) l'Agenzia delle Entrate ha dato riscontro all'istanza predetta in data 22.4.2021, comunicando che il rimborso era già stato effettuato in favore del Sig. la
[...]
, socio della (il cui fallimento era stato nel frattempo chiuso), a Pt_1 Parte_3 seguito di istanza di rimborso dallo stesso inviata;
j) con successive istanze del 30.6.2021 e 14.10.2021, ha Controparte_3 richiesto all'Agenzia delle Entrate di comunicare l'importo corrisposto a Parte_1
;
[...]
k) l'Agenzia delle Entrate ha riscontro all'istanza, comunicando di aver rimborsato a
la somma di € 114.197,30; Parte_1
l) inutile si è rivelato l'invio della richiesta di rimborso al debitore con raccomanda
a.r. del 30.6.2021.”
3 L'opponente eccepiva:
- La carenza di legittimazione passiva di non Controparte_1 sussistendo alcun rapporto giuridico tra le parti e rilevando che la somma di cui viene chiesto il rimborso è stata già versata alla Agenzia delle Entrate di
– Ufficio IVA di 2; Pt_2 Pt_2
- La prescrizione del credito azionato atteso il pagamento soprariportato in data 11.10.2002;
- L'assenza di prova per il titolo del rimborso
- L'esistenza del giudicato in relazione alla sentenza della Corte di cassazione n. 2152/21
Il giudice preliminarmente considerava come pacifiche, oltre che documentate, le circostanze sub a) e k) sopra riportate ed in particolare che la Controparte_2
ora con polizza fideiussoria n. 4105425/E
[...] Controparte_1 del 15.4.1998, ha garantito l'allora per il rimborso anticipato Parte_2 del credito IVA relativo all'anno 1997 da parte della Società Parte_3
ai sensi dell'art. 38 bis del Dpr n. 633/72; l'Agenzia delle Entrate ha
[...] comunicato di aver rimborsato a la somma di € 114.197,30. In Parte_1 particolare, riteneva che l'opponente non le avesse contestate specificatamente nell'atto di citazione in opposizione. Ciò posto rigettava il primo ed il terzo motivo di opposizione, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, rilevando in primo luogo che l'opponente non aveva contestato specificatamente di avere incassato la somma dall'Agenzia delle Entrate, limitandosi a porre la questione dell'assenza di rapporti giuridici diretti con Controparte_2 ora e della prova del titolo del rimborso preteso. Per tale motivo il primo CP_1 giudice riteneva tale fatto provato. Peraltro, l'opponente aveva svolto alla udienza del 4 novembre 2022 delle argomentazioni difensive che il primo giudice riteneva tardive. Tanto premesso, affermava la sussistenza di indebito ai sensi dell'art. 2033
c.c., inquadrando la fattispecie nella ipotesi di indebito soggettivo ex latere o ex persona accipientis per cui un soggetto paga un debito effettivamente esistente ma in favore di un soggetto che non è creditore con la conseguenza che colui che lo riceve risulta obbligato alla ripetizione, configurandosi una situazione analoga a quella dell'indebito oggettivo. Nel caso di specie, rilevava il primo giudice, l'Agenzia delle Entrate aveva adempiuto all'obbligo di restituire quanto precedentemente
4 riscosso a titolo di iva, versando la somma di cui è causa in favore di un soggetto che non era il creditore cioè il signor (rectius, ) quale socio della Pt_6 Parte_1
. Per tali motivi il giudice di primo grado riteneva Parte_3 Parte_3 sussistente la legittimazione passiva di con riferimento Parte_1 all'azione di indebito esercitata da che riteneva fondata alla luce della CP_1 documentazione da quest'ultima prodotta in sede monitoria con particolare riferimento ai doc. nn.
3-10. Dichiarava poi la infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente atteso che la somma di cui ha CP_1 richiesto il rimborso non è quella pagata in data 11.10.2002 (per cui sarebbe maturata la prescrizione decennale) ma la minor somma di cui l'Agenzia delle
Entrate ha disposto il rimborso a seguito della sentenza della Commissione
Tributaria Regionale di Napoli n. 120/29/16 del 13.1.2016. Peraltro, il giudice di primo grado rilevava che con riferimento alla somma di cui è causa, il dies a quo da cui iniziare a far decorrere la prescrizione era da collocarsi in data 22 aprile
2021, momento in cui l'Agenzia delle Entrate comunicava a di avere CP_1 disposto il rimborso in favore di : rispetto a tale data il termine Parte_1 prescrizionale non era decorso. Infine, rigettava la eccezione di giudicato in quanto l'accertamento di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2152/2021 riguardava l'azione di surroga e regresso esercitata dal garante, incidendo esclusivamente sulla validità ed efficacia della pattuizione speciale allegata alla polizza in forza della quale si era impegnato nei confronti di Parte_1
e della cui sottoscrizione era stata dichiarata la falsità. Tanto motivato CP_1 statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Previa richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, impugna Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1) Errato governo dei principi della prova, con riferimento alla portata della non contestazione
L'odierno appellante, richiamando il principio dell'onere della prova in materia di ripetizione dell'indebito, contesta quanto affermato dal giudice di primo grado circa la prova che lo stesso abbia incassato la somma di € 114.197,30 dall'Agenzia delle
Entrate, desumendolo dal fatto che la contestazione formulata a riguardo in atto di opposizione non era sufficientemente specifica e quella più puntuale formulata in prima udienza era da ritenersi tardiva. L'odierno appellante sostiene che,
5 contrariamente a come sopra riportato, ha, nell'atto introduttivo, contestato quel fatto nel momento in cui ha affermato che in atti non vi è prova alcuna del diritto di ad avere denaro dallo stesso. Inoltre, la precisazione formulata alla Pt_7 udienza del 4 novembre 2022 non è tardiva non essendo prevista alcuna decadenza in questo senso. Ciò posto evidenzia come non vi sia prova che l'Agenzia delle
Entrate di ha pagato la somma di € 114.197,30 “in relazione alla vicenda Pt_2 prospettata nel ricorso monitorio” e peraltro non costituisce per forza titolo di restituzione delle somme anticipate da In particolare, la semplice CP_1 dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di avere pagato non è atta a dimostrare l'effettivo pagamento.
2) Carenza di legittimazione passiva e di titolarità passiva della pretesa creditoria
L'odierno appellante, nell'eccepire la carenza di legittimazione passiva, si riporta integralmente a quanto già dedotto nella prima udienza del 4 novembre 2022 e in particolare che la ricostruzione dei fatti oltre ad essere indimostrata, è inverosimile in quanto non ha mai avuto neanche l'apparenza di potere incassare Parte_1 somme per conto di né per conto della Soc. di CP_1 Parte_3 Pt_3 essendo uscito dalla compagine di tale società più di quindici anni prima.
[...]
Peraltro, l'odierno appellante rivestiva la carica di socio accomandante e in quanto tale privo di poteri di rappresentanza e gestori, come da visura storica prodotta da controparte. Dunque, non vi è alcun titolo, né contrattuale né extracontrattuale, che giustifica una azione di nei confronti di . Prosegue l'odierno CP_1 Parte_1 appellante affermando che non ha azione ai sensi dell'art. 2033 c.c. CP_1 atteso che quest'ultima spetta “a chi ha eseguito un pagamento” e nella prospettazione di controparte, il pagamento lo avrebbe eseguito l'Agenzia delle
Entrate di e non ha neppure azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. sia perché la Pt_2 stessa è residuale sia perché, eventualmente, si sarebbe arricchito a Parte_1 danno dell'Agenzia delle Entrate e non di Il primo giudice ha CP_1 correttamente affermato che, vertendosi in tema di indebito “latere accipientis” il solvens che ha pagato ha diritto alla ripetizione dell'indebito ma non ha considerato che in questo caso si tratterebbe proprio dell'Agenzia delle Entrate. Se, come ha sostenuto il primo giudice, è dimostrato che ha pagato all'Agenzia delle CP_1
6 Entrate somme per cui ha titolo al rimborso e Agenzia delle Entrate ha a sua volta rimborsato la somma all'appellante, si sarebbe di fronte a due pagamenti indebiti:
a) verso l'Agenzia delle Entrate di (indebito oggettivo); CP_1 Pt_2
b) L'Agenzia delle Entrate di verso (indebito Pt_2 Parte_1 soggettivo latere accipientis);
In relazione al primo pagamento il solvens è e ha azione nei confronti CP_1 dell'accipiens cioè l'Agenzia delle Entrate di e in relazione al secondo il Pt_2 solvens è l'Agenzia delle Entrate di che dunque ha azione nei confronti Pt_2 dell'odierno appellante, peraltro con giurisdizione tributaria e non del giudice ordinario.
3) Mancato accoglimento delle questioni di prescrizione e giudicato
Quanto all'eccezione di giudicato, la pronuncia della Cassazione n. 2152/21 copre il dedotto e il deducibile con riferimento alla inesistenza del diritto di di CP_1 ottenere dall'odierno appellante la restituzione di quanto pagato da Pt_7 all'Agenzia delle Entrate di Erroneamente il giudice di primo grado ha Pt_2 ritenuto che tale giudicato non si estenda al diritto conseguente al rimborso che sorge a seguito della sentenza tributaria che riduce il debito fiscale accertato a carico di e da cui deriva il diritto al rimborso delle maggiori somme Parte_3 versate. Secondo l'odierno appellante tale statuizione sarebbe dipesa dalla confusione operata sui due pagamenti di cui si è detto sopra: in particolare nel
2002 ha pagato, quale fideiussore, il debito tributario di Pt_7 Parte_3 all'Agenzia delle Entrate ed è in quel momento che il diritto ad agire in ripetizione nei confronti dell'obbligato principale ( è sorto e che dunque è oggi Parte_3 prescritto. La sentenza tributaria che ha ridotto parzialmente il debito dell'obbligato principale ( non ha mutato la posizione giuridica di il cui Parte_3 CP_1 credito è rimasto immutato. Dunque, l'Agenzia delle Entrate, a seguito della sentenza tributaria, non avrebbe dovuto rimborsare ma la CP_1 Parte_3 che a sua volta è obbligata in via di regresso verso indipendentemente CP_1 dall'esito del giudizio tributario.
Si costituisce preliminarmente evidenziando la Controparte_1 mancata impugnazione con conseguente passaggio in giudicato della seguente statuizione: “Sono da considerarsi pacifiche (oltre che documentate) le circostanze sub a) – k) sopra riportate, in quanto allegate nel ricorso monitorio e non
7 specificatamente contestate dall'opponente nell'atto introduttivo” (v. p. 6, sentenza impugnata). Ciò posto contesta tutto quanto ex adverso proposto e in particolare:
1) Sul primo motivo di impugnazione
Secondo l'odierna appellata correttamente ha statuito il giudice nella parte in cui ha ritenuto non contestato l'avvenuto rimborso della somma di € 114.197,30 da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di . In particolare, Parte_1
è stato ampiamente documentato il diritto di credito di conseguente al CP_1 pagamento eseguito in data 11.10.2002 in favore dell'Agenzia delle Entrate in forza della polizza fideiussoria. Inoltre, l'odierna appellata ha prontamente eccepito che controparte non ha contestato di avere incassato la somma di cui è causa, non essendoci alcun riferimento nell'atto di opposizione al mancato rimborso della somma da parte dell'Agenzia delle Entrate a . Correttamente poi Parte_1 il primo giudice ha dichiarato la tardività delle difese di cui al verbale di udienza del 4 novembre 2022 e a differenza di quanto affermato dall'appellante mai è stato contestato l'avvenuto rimborso né la riferibilità di questo alle medesime ragioni di credito, oggetto dell'istanza di con conseguente inammissibilità di tutte CP_1 le relative argomentazioni. Peraltro, nulla ha poi allegato in merito a questa asserita altra riferibilità posto che certamente l'odierno appellante dispone della richiesta di rimborso dallo stesso effettuata e dalle relative comunicazioni dell'Agenzia delle
Entrate. Fermo quanto sopra riportato, l'odierna appellata eccepisce la inammissibilità del motivo di impugnazione in quanto fondato su questioni dichiarate tardive dal giudice, non avendo specificatamente impugnato la statuizione di tardività.
2) Sul secondo motivo di impugnazione
Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, secondo l'odierno appellato la mancata contestazione dell'avvenuto incasso consente di ritenere provato il fondamento dell'ingiunzione oggetto di causa, circostanza che già di per sé contraddice l'eccepito difetto di legittimazione passiva e l'assunto secondo cui dovrebbe avanzare le proprie richieste nei confronti dell'Agenzia delle CP_1
Entrate. L'odierna appellata evidenzia di avere rappresentato che il rimborso effettuato dall'Agenzia delle Entrate era stato effettuato su istanza di , Parte_1 dovendo la stessa procedere al rimborso nei confronti del contribuente ossia la fermo restando che poi il contribuente avrebbe dovuto rimborsarla a Parte_3
8 sua a volta a chi l'aveva corrisposta all'Agenzia delle Entrate e dunque a CP_1
Correttamente il primo giudice ha statuito che parte appellante ha conseguito un indebito come da capo della sentenza che riporta. L'odierna appellata asserisce che le argomentazioni del primo giudice non sono state censurate dall'appellante che si sarebbe limitato a ribadire le medesime argomentazioni tardivamente svolte alla udienza del 4 novembre 2002 con conseguente inammissibilità del motivo di impugnazione. Fermo questo, comunque è infondato atteso che ha indebitamente percepito la somma di cui è causa e come qualificato in sentenza trattasi di indebito soggettivo ex latere accipiens. Nel caso di specie peraltro troverebbe applicazione l'art. 1189 c.c. secondo cui in caso di pagamento al creditore apparente, quest'ultimo è tenuto a restituire la prestazione al vero creditore secondo le norme proprie della ripetizione dell'indebito con conseguente diritto alla ripetizione a favore di chi non ha effettuato la prestazione così realizzandosi una surrogazione legale dell'effettivo creditore nel diritto di ripetizione dell'adempiente. Infine, non ha, come affermato da controparte, confuso l'azione ai sensi dell'art. CP_1
2033 c.c. con quella di cui all'art. 2041 c.c. che residuerebbe una volta esclusa l'azione di ripetizione dell'indebito.
3) Sul terzo motivo di impugnazione
L'odierna appellata afferma che, come già esposto in primo grado, la somma di cui si chiede il rimborso non è quella pagata da in data 11.10.2002 ma la CP_1 minor somma di cui l'Agenzia delle Entrate ha disposto il rimborso a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 120/29/19 del 13 gennaio 2016 con la conseguenza per cui il termine di prescrizione decennale non
è decorso. Quanto alla eccezione di giudicato, l'odierna appellata ribadisce che l'accertamento riguarda l'azione di surroga e regresso esercitata dal garante ed incide esclusivamente sulla validità ed efficacia della pattuizione speciale allegata alla polizza in forza della quale si era impegnato nei confronti Parte_1 di non avendo nulla a che vedere con il caso di specie come già CP_1 correttamente affermato dal primo giudice.
Alla udienza del 16 aprile 2025 le parti concludevano e la Corte, nominando quale relatore la Presidente MA in sostituzione del Consigliere D'Amelio, si riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione.
L'appello deve essere deciso come segue.
È opportuno ricostruire le circostanze oggettive per inquadrare la fattispecie di riferimento. In particolare, nel caso di specie, con polizza fideiussoria n. 4105425/E la (ora ha garantito Controparte_2 Controparte_1
l'allora per il rimborso anticipato del credito IVA relativo Parte_2 all'anno 1997 da parte della Società (di cui Parte_3
l'odierno appellante era socio accomandante come da visura camerale storica prodotta dalla , fatto documentalmente provato dal doc. 1 del ricorso CP_1 monitorio (copia polizza fideiussoria). Con provvedimento del 13 agosto 2002
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio IVA di 2, nell'escutere la suddetta garanzia, Pt_2 demandava alla (ora il pagamento Controparte_2 CP_1 dell'importo di € 152.332,06, a seguito dell'avviso di rettifica n. 609126/02 notificato alla curatela del (nel frattempo dichiarata fallita Parte_4 con sentenza del Tribunale di Nola n. 30 del 8.3.2000). Tale pagamento veniva effettuato in data 11 ottobre 2002. Entrambe le circostanze sono documentalmente dimostrate, versando in atti il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (doc. 2, ricorso monitorio) e la copia del modello F24 quietanzato (doc. 3, ricorso monitorio).
L'importo di cui all'avviso di rettifica soprariportato veniva rideterminato nel quantum con sentenza, passata in giudicato, n. 120/29/16 del 13 gennaio 2016 ed in particolare ridotto da € 152.332,06 a € 52.512,97 oltre ad interessi da ricalcolarsi sul minore importo. Per tale motivo la con una prima istanza CP_1 datata 28 luglio 2017, chiedeva alla Agenzia delle Entrate di l rimborso della Pt_2 maggior somma alla stessa corrisposta che, a seguito di ulteriori solleciti, in data
22 aprile 2021, comunicava di avere già corrisposto il rimborso della somma di €
114.197,30 in favore di , facendo seguito ad una istanza dallo Parte_1 stesso presentata, come si evince dai doc. nn.
6-9 del ricorso monitorio
Con il primo motivo, l'odierno appellante rileva come il primo giudice ha erroneamente ritenuto che lo stesso non abbia, ab origine, specificatamente contestato l'incasso della somma di cui è causa (circostanza che riteneva dunque provata), limitandosi a sostenere l'assenza di un rapporto giuridico con la CP_1
10 e di una prova a fondamento del diritto alla ripetizione, peraltro eccependo la tardività delle argomentazioni difensive svolte dall'opponente alla udienza del 4 novembre 2022. In particolare, nell'atto introduttivo in opposizione, l'odierno appellante si è effettivamente limitato ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, senza nulla contestare, come sostenuto dal primo giudice, circa l'effettiva ricezione del rimborso della somma di € 114.197,30 dall'Agenzia delle Entrate, affermando sinteticamente che la non aveva dimostrato il CP_1 suo diritto alla ripetizione di tale importo. In tema di onere della prova nella opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e dunque, nel caso di specie su mentre l'opponente ha l'onere di specifica CP_1 contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea. Non si ritiene, dall'esame dell'atto introduttivo in opposizione, che l'odierno appellante abbia assolto l'onere sullo stesso gravante, risultando la contestazione, eccessivamente generica e sintetica tale da non consentire di ritenere che siano stati sufficientemente contestati i fatti costitutivi posti a fondamento del ricorso monitorio. Quanto alle argomentazioni difensive di cui alla udienza del 4 novembre 2022, da non ritenersi tardive essendo intervenute nel rispetto del termine di cui all'art. 183 c.p.c. (v.
Cass. n. 10359 2025), se ne evidenzia la infondatezza in quanto, in ogni caso, la prova del pagamento e del rimborso emerge con evidenza dalla documentazione, come si dirà e motiverà infra.
Con il secondo motivo di appello eccepisce la propria carenza Parte_1 di legittimazione passiva riportando integralmente quanto dedotto alla udienza del
4 novembre 2022. La fattispecie, come sopra descritta, rientra nel campo di applicazione dell'art. 2033 c.c. con particolare riferimento all'indebito soggettivo ex latere accipientis che ricorre quando il debitore (l'Agenzia delle Entrate di Pt_2 esegue il pagamento nei confronti di un soggetto che non è il creditore ( Parte_1
). Tale ipotesi rappresenta una fattispecie pressoché identica a quella
[...] dell'indebito oggettivo “e deve pertanto ritenersi disciplinata dall'art. 2033 c.c. con la conseguenza che a legittimare il solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, deve ritenersi sufficiente l'obiettiva inesistenza di una iusta causa solvendi, non avendo alcuna rilevanza la scusabilità o meno dell'errore per effetto del quale il pagamento è stato eseguito” (Cass. 3802/2003). L'odierno appellante evidenzia
11 come la norma faccia riferimento a “chi ha eseguito il pagamento non dovuto” quale soggetto legittimato attivamente ad agire in ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. pe cui avrebbe dovuto esperire l'azione nei suoi confronti l'Agenzia delle Entrate di altrimenti, atteso che il pagamento eventualmente eseguito da quest'ultima Pt_2 sarebbe stato eseguito nei confronti di un soggetto privo di legittimazione ad incassarlo ( ), questo non avrebbe valore liberatorio e, non Parte_1 essendosi estinta la obbligazione nei confronti dell'effettivo titolare del credito, tuttalpiù avrebbe azione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Pt_7 Pt_2 di talché la asserita carenza di legittimazione passiva dell'odierno appellante.
Invero, l'articolo 1189 c.c. che disciplina la ipotesi di pagamento al creditore apparente, aderente al caso di specie, al secondo comma stabilisce che il creditore apparente è tenuto alla ripetizione di quanto ricevuto in favore del vero creditore secondo quanto previsto in tema di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., consentendo, attraverso tale esplicito richiamo, la legittimazione ad agire non a chi ha eseguito il pagamento (Agenzia delle Entrate) ma a chi avrebbe dovuto riceverlo
( nei confronti del creditore apparente ( ). Peraltro, ad CP_1 Parte_1 abundantiam, si riporta il seguente principio di diritto aderente al caso di specie:
“Il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto i garanti di una società fallita, che avevano eseguito pagamenti in favore della banca creditrice, legittimati ad agire nei confronti di quest'ultima con l'azione di ripetizione di indebito)” (Cass. 13418 2022).
Tanto motivato, rispetto alla azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033
c.c., nella ipotesi come sopra ricostruita, è legittimato passivamente l'odierno appellante in qualità di creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c.. Inconferente la asserita o meno estraneità dello stesso al rapporto giuridico sottostante per cui sarebbe inverosimile che un soggetto quale l'Agenzia delle Entrate abbia rimborsato dei soldi “ad un perfetto sconosciuto giuridico” come definisce sé stesso l'odierno appellante. Ciò che conta è che sia stato eseguito uno spostamento patrimoniale
12 privo di giustificazione causale e così è nel caso di specie, evincendosi da quanto sopra ricostruito e dalla documentazione in atti per cui quel pagamento non era oggettivamente dovuto e questa circostanza è stata accertata da una sentenza passata in giudicato. L'eventuale errore dell'Agenzia delle Entrate, che non è parte di questo procedimento, non rileva, come anche la qualifica di socio accomandante che giustificherebbe o meno la correttezza di tale rimborso. Il fatto è che questo pagamento, effettivamente indebito, è stato eseguito dal solvens, come ampiamento motivato, e ricevuto dall'accipiens atteso che dalla istanza di rimborso presentata da (v. doc. 6, ricorso monitorio) emergono chiaramente i riferimenti alla CP_1 polizza fideiussoria, al provvedimento del 13 agosto 2002, all'avviso di rettifica, al pagamento effettuato e alla sentenza passata in giudicato che ha rideterminato il quantum; per cui non si può ragionevolmente ritenere che l'Agenzia delle Entrate abbia dato riscontro riferendosi ad una somma del tutto estranea alla vicenda di cui si tratta, anzi è proprio per questo che si ritiene che la somma che l'Agenzia delle Entrate, con la nota di cui al 22 aprile 2021, ha provveduto a rimborsare è quella di cui è causa non sussistendo motivi per ritenere il contrario.
Prive di pregio le eccezioni di prescrizione e di giudicato: quanto alla prima è evidente che il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente ricevuto è sorto nel momento in cui è venuta a conoscenza dell'avvenuto rimborso della CP_1 somma in favore di (22 aprile 2021), iniziando la prescrizione a Parte_1 decorrere dal momento in cui il diritto può farsi valere ai sensi dell'art. 2935 c.c..
Tuttalpiù si potrebbe collocare in un momento anteriore quale la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Napoli del 13 gennaio 2016 posto che, prima di tale momento, non sussisteva alcun pagamento indebito di cui richiedere il rimborso. In entrambi i casi, il termine di prescrizione decennale non è decorso;
quanto alla eccezione di giudicato, è inammissibile in quanto non risulta essere confutata sulla motivazione assunta e comunque infondata atteso che la sentenza n. 2152/2021 della Corte di Cassazione ha statuito in ordine alla falsità della sottoscrizione apposta sulla pattuizione speciale allegata alla polizza assicurativa n. 4105425/E in forza della quale agiva in via di regresso, nei confronti CP_1 di , per il pagamento della somma di € 152.332,06. È evidente Parte_1 che tale statuizione nulla ha a che vedere con la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. in quanto, come correttamente affermato dal primo giudice, tale
13 accertamento ha riguardato unicamente l'azione di surroga e regresso che non poteva essere esercitata dal garante in forza di una pattuizione speciale la cui sottoscrizione è stata dichiarata falsa.
Tanto motivato, l'appello deve essere rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione compreso tra € 52.001
a € 260.000, ai minimi di legge, esclusa la sola fase istruttoria). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. attesa la mancanza di diligenza e prudenza nel proporre delle censure del tutto ingiustificate, da liquidarsi come in dispositivo in misura pari a quella prevista per le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 3167/2022 del Tribunale Ordinario di Firenze che conferma;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 4.997,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, di una somma equitativamente determinata ai sensi Controparte_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in € 4.997,00.
Raddoppio del c.u..
Firenze, 1 dicembre 2025 La Presidente rel.
LA MA
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa LA MA Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2330/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tessari ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, via de' Barucci
n. 12;
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
RR e dall'avv. Daniela Milanesi ed elettivamente domiciliata presso
l'indirizzo pec Email_1
APPELLATA
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, per i motivi di cui in narrativa: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in integrale riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1113/2022
Tribunale di Firenze) dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto ad alcun
1 titolo da a . Con vittoria di spese e Parte_1 Controparte_1 compensi di entrambi i gradi di giudizio, di cui il difensore fa istanza di distrazione ex art. 93 cpc dichiarandosene antistatario.” per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale: dichiarare inammissibile o respingere integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Firenze, con sentenza n. 3167/2022, pubblicata l'11 novembre 2022, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 5293/2022 così disponeva:
“Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. Rigetta l'opposizione;
2. Conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
3. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in euro 6.307,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e
CPA, come per legge”
Il Giudice di primo grado premetteva quanto segue:
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1113/2022, emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
114.197,30. In particolare, questi i fatti dedotti dalla e riportati dal CP_1 giudice di prime cure:
“a) ora con polizza Controparte_2 Controparte_1 fideiussoria n. 4105425/e del 15.4.1998, ha garantito l'allora Parte_2 per il rimborso anticipato del credito IVA relativo all'anno 1997 da parte della Società
, ai sensi dell'art. 38 bis del Dpr n. 633/72; b) con Parte_3
2 provvedimento del 13.8.2002, l'Agenzia delle Entrate di Ufficio IVA di Pt_2 Pt_2
2, ha escusso la suddetta garanzia, chiedendo a il Controparte_2 pagamento dell'importo di € 152.332,06, a seguito dell'avviso di rettifica n.
609126/02 notificato alla curatela del;
Parte_4
c) in data 11.10.2002, ha provveduto al pagamento di € Controparte_2
152.332,06;
d) la e quest'ultimo in proprio, già erano stati Parte_5 dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di Nola n. 30 del 8.3.2000;
e) avendo nel frattempo la curatela del fallimento impugnato l'avviso di rettifica, con sentenza n. 120/29/16, passata in giudicato, della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli del 13.1.2016, l'avviso di rettifica è stato parzialmente annullato, con determinazione dell'importo effettivamente dovuto in € 52.512,97, oltre interessi
e sanzioni;
f) la sentenza n. 120/29/16 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli è passata in giudicato;
g) l'importo escutibile dall'Agenzia delle Entrate ammontava ad € 52.512,97 oltre agli interessi ed alle sanzioni da ricalcolarsi sul minore importo, come definitivamente accertato con la sentenza n. 120/29/16;
h) in data 28.7.2017, ha inviato all'Agenzia delle Controparte_1
Entrate, Direzione Provinciale di un'istanza di rimborso della maggior somma Pt_2 corrisposta, alla quale facevano seguito ulteriori analoghe istanze in assenza di riscontro;
i) l'Agenzia delle Entrate ha dato riscontro all'istanza predetta in data 22.4.2021, comunicando che il rimborso era già stato effettuato in favore del Sig. la
[...]
, socio della (il cui fallimento era stato nel frattempo chiuso), a Pt_1 Parte_3 seguito di istanza di rimborso dallo stesso inviata;
j) con successive istanze del 30.6.2021 e 14.10.2021, ha Controparte_3 richiesto all'Agenzia delle Entrate di comunicare l'importo corrisposto a Parte_1
;
[...]
k) l'Agenzia delle Entrate ha riscontro all'istanza, comunicando di aver rimborsato a
la somma di € 114.197,30; Parte_1
l) inutile si è rivelato l'invio della richiesta di rimborso al debitore con raccomanda
a.r. del 30.6.2021.”
3 L'opponente eccepiva:
- La carenza di legittimazione passiva di non Controparte_1 sussistendo alcun rapporto giuridico tra le parti e rilevando che la somma di cui viene chiesto il rimborso è stata già versata alla Agenzia delle Entrate di
– Ufficio IVA di 2; Pt_2 Pt_2
- La prescrizione del credito azionato atteso il pagamento soprariportato in data 11.10.2002;
- L'assenza di prova per il titolo del rimborso
- L'esistenza del giudicato in relazione alla sentenza della Corte di cassazione n. 2152/21
Il giudice preliminarmente considerava come pacifiche, oltre che documentate, le circostanze sub a) e k) sopra riportate ed in particolare che la Controparte_2
ora con polizza fideiussoria n. 4105425/E
[...] Controparte_1 del 15.4.1998, ha garantito l'allora per il rimborso anticipato Parte_2 del credito IVA relativo all'anno 1997 da parte della Società Parte_3
ai sensi dell'art. 38 bis del Dpr n. 633/72; l'Agenzia delle Entrate ha
[...] comunicato di aver rimborsato a la somma di € 114.197,30. In Parte_1 particolare, riteneva che l'opponente non le avesse contestate specificatamente nell'atto di citazione in opposizione. Ciò posto rigettava il primo ed il terzo motivo di opposizione, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, rilevando in primo luogo che l'opponente non aveva contestato specificatamente di avere incassato la somma dall'Agenzia delle Entrate, limitandosi a porre la questione dell'assenza di rapporti giuridici diretti con Controparte_2 ora e della prova del titolo del rimborso preteso. Per tale motivo il primo CP_1 giudice riteneva tale fatto provato. Peraltro, l'opponente aveva svolto alla udienza del 4 novembre 2022 delle argomentazioni difensive che il primo giudice riteneva tardive. Tanto premesso, affermava la sussistenza di indebito ai sensi dell'art. 2033
c.c., inquadrando la fattispecie nella ipotesi di indebito soggettivo ex latere o ex persona accipientis per cui un soggetto paga un debito effettivamente esistente ma in favore di un soggetto che non è creditore con la conseguenza che colui che lo riceve risulta obbligato alla ripetizione, configurandosi una situazione analoga a quella dell'indebito oggettivo. Nel caso di specie, rilevava il primo giudice, l'Agenzia delle Entrate aveva adempiuto all'obbligo di restituire quanto precedentemente
4 riscosso a titolo di iva, versando la somma di cui è causa in favore di un soggetto che non era il creditore cioè il signor (rectius, ) quale socio della Pt_6 Parte_1
. Per tali motivi il giudice di primo grado riteneva Parte_3 Parte_3 sussistente la legittimazione passiva di con riferimento Parte_1 all'azione di indebito esercitata da che riteneva fondata alla luce della CP_1 documentazione da quest'ultima prodotta in sede monitoria con particolare riferimento ai doc. nn.
3-10. Dichiarava poi la infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente atteso che la somma di cui ha CP_1 richiesto il rimborso non è quella pagata in data 11.10.2002 (per cui sarebbe maturata la prescrizione decennale) ma la minor somma di cui l'Agenzia delle
Entrate ha disposto il rimborso a seguito della sentenza della Commissione
Tributaria Regionale di Napoli n. 120/29/16 del 13.1.2016. Peraltro, il giudice di primo grado rilevava che con riferimento alla somma di cui è causa, il dies a quo da cui iniziare a far decorrere la prescrizione era da collocarsi in data 22 aprile
2021, momento in cui l'Agenzia delle Entrate comunicava a di avere CP_1 disposto il rimborso in favore di : rispetto a tale data il termine Parte_1 prescrizionale non era decorso. Infine, rigettava la eccezione di giudicato in quanto l'accertamento di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2152/2021 riguardava l'azione di surroga e regresso esercitata dal garante, incidendo esclusivamente sulla validità ed efficacia della pattuizione speciale allegata alla polizza in forza della quale si era impegnato nei confronti di Parte_1
e della cui sottoscrizione era stata dichiarata la falsità. Tanto motivato CP_1 statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Previa richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, impugna Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1) Errato governo dei principi della prova, con riferimento alla portata della non contestazione
L'odierno appellante, richiamando il principio dell'onere della prova in materia di ripetizione dell'indebito, contesta quanto affermato dal giudice di primo grado circa la prova che lo stesso abbia incassato la somma di € 114.197,30 dall'Agenzia delle
Entrate, desumendolo dal fatto che la contestazione formulata a riguardo in atto di opposizione non era sufficientemente specifica e quella più puntuale formulata in prima udienza era da ritenersi tardiva. L'odierno appellante sostiene che,
5 contrariamente a come sopra riportato, ha, nell'atto introduttivo, contestato quel fatto nel momento in cui ha affermato che in atti non vi è prova alcuna del diritto di ad avere denaro dallo stesso. Inoltre, la precisazione formulata alla Pt_7 udienza del 4 novembre 2022 non è tardiva non essendo prevista alcuna decadenza in questo senso. Ciò posto evidenzia come non vi sia prova che l'Agenzia delle
Entrate di ha pagato la somma di € 114.197,30 “in relazione alla vicenda Pt_2 prospettata nel ricorso monitorio” e peraltro non costituisce per forza titolo di restituzione delle somme anticipate da In particolare, la semplice CP_1 dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di avere pagato non è atta a dimostrare l'effettivo pagamento.
2) Carenza di legittimazione passiva e di titolarità passiva della pretesa creditoria
L'odierno appellante, nell'eccepire la carenza di legittimazione passiva, si riporta integralmente a quanto già dedotto nella prima udienza del 4 novembre 2022 e in particolare che la ricostruzione dei fatti oltre ad essere indimostrata, è inverosimile in quanto non ha mai avuto neanche l'apparenza di potere incassare Parte_1 somme per conto di né per conto della Soc. di CP_1 Parte_3 Pt_3 essendo uscito dalla compagine di tale società più di quindici anni prima.
[...]
Peraltro, l'odierno appellante rivestiva la carica di socio accomandante e in quanto tale privo di poteri di rappresentanza e gestori, come da visura storica prodotta da controparte. Dunque, non vi è alcun titolo, né contrattuale né extracontrattuale, che giustifica una azione di nei confronti di . Prosegue l'odierno CP_1 Parte_1 appellante affermando che non ha azione ai sensi dell'art. 2033 c.c. CP_1 atteso che quest'ultima spetta “a chi ha eseguito un pagamento” e nella prospettazione di controparte, il pagamento lo avrebbe eseguito l'Agenzia delle
Entrate di e non ha neppure azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. sia perché la Pt_2 stessa è residuale sia perché, eventualmente, si sarebbe arricchito a Parte_1 danno dell'Agenzia delle Entrate e non di Il primo giudice ha CP_1 correttamente affermato che, vertendosi in tema di indebito “latere accipientis” il solvens che ha pagato ha diritto alla ripetizione dell'indebito ma non ha considerato che in questo caso si tratterebbe proprio dell'Agenzia delle Entrate. Se, come ha sostenuto il primo giudice, è dimostrato che ha pagato all'Agenzia delle CP_1
6 Entrate somme per cui ha titolo al rimborso e Agenzia delle Entrate ha a sua volta rimborsato la somma all'appellante, si sarebbe di fronte a due pagamenti indebiti:
a) verso l'Agenzia delle Entrate di (indebito oggettivo); CP_1 Pt_2
b) L'Agenzia delle Entrate di verso (indebito Pt_2 Parte_1 soggettivo latere accipientis);
In relazione al primo pagamento il solvens è e ha azione nei confronti CP_1 dell'accipiens cioè l'Agenzia delle Entrate di e in relazione al secondo il Pt_2 solvens è l'Agenzia delle Entrate di che dunque ha azione nei confronti Pt_2 dell'odierno appellante, peraltro con giurisdizione tributaria e non del giudice ordinario.
3) Mancato accoglimento delle questioni di prescrizione e giudicato
Quanto all'eccezione di giudicato, la pronuncia della Cassazione n. 2152/21 copre il dedotto e il deducibile con riferimento alla inesistenza del diritto di di CP_1 ottenere dall'odierno appellante la restituzione di quanto pagato da Pt_7 all'Agenzia delle Entrate di Erroneamente il giudice di primo grado ha Pt_2 ritenuto che tale giudicato non si estenda al diritto conseguente al rimborso che sorge a seguito della sentenza tributaria che riduce il debito fiscale accertato a carico di e da cui deriva il diritto al rimborso delle maggiori somme Parte_3 versate. Secondo l'odierno appellante tale statuizione sarebbe dipesa dalla confusione operata sui due pagamenti di cui si è detto sopra: in particolare nel
2002 ha pagato, quale fideiussore, il debito tributario di Pt_7 Parte_3 all'Agenzia delle Entrate ed è in quel momento che il diritto ad agire in ripetizione nei confronti dell'obbligato principale ( è sorto e che dunque è oggi Parte_3 prescritto. La sentenza tributaria che ha ridotto parzialmente il debito dell'obbligato principale ( non ha mutato la posizione giuridica di il cui Parte_3 CP_1 credito è rimasto immutato. Dunque, l'Agenzia delle Entrate, a seguito della sentenza tributaria, non avrebbe dovuto rimborsare ma la CP_1 Parte_3 che a sua volta è obbligata in via di regresso verso indipendentemente CP_1 dall'esito del giudizio tributario.
Si costituisce preliminarmente evidenziando la Controparte_1 mancata impugnazione con conseguente passaggio in giudicato della seguente statuizione: “Sono da considerarsi pacifiche (oltre che documentate) le circostanze sub a) – k) sopra riportate, in quanto allegate nel ricorso monitorio e non
7 specificatamente contestate dall'opponente nell'atto introduttivo” (v. p. 6, sentenza impugnata). Ciò posto contesta tutto quanto ex adverso proposto e in particolare:
1) Sul primo motivo di impugnazione
Secondo l'odierna appellata correttamente ha statuito il giudice nella parte in cui ha ritenuto non contestato l'avvenuto rimborso della somma di € 114.197,30 da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di . In particolare, Parte_1
è stato ampiamente documentato il diritto di credito di conseguente al CP_1 pagamento eseguito in data 11.10.2002 in favore dell'Agenzia delle Entrate in forza della polizza fideiussoria. Inoltre, l'odierna appellata ha prontamente eccepito che controparte non ha contestato di avere incassato la somma di cui è causa, non essendoci alcun riferimento nell'atto di opposizione al mancato rimborso della somma da parte dell'Agenzia delle Entrate a . Correttamente poi Parte_1 il primo giudice ha dichiarato la tardività delle difese di cui al verbale di udienza del 4 novembre 2022 e a differenza di quanto affermato dall'appellante mai è stato contestato l'avvenuto rimborso né la riferibilità di questo alle medesime ragioni di credito, oggetto dell'istanza di con conseguente inammissibilità di tutte CP_1 le relative argomentazioni. Peraltro, nulla ha poi allegato in merito a questa asserita altra riferibilità posto che certamente l'odierno appellante dispone della richiesta di rimborso dallo stesso effettuata e dalle relative comunicazioni dell'Agenzia delle
Entrate. Fermo quanto sopra riportato, l'odierna appellata eccepisce la inammissibilità del motivo di impugnazione in quanto fondato su questioni dichiarate tardive dal giudice, non avendo specificatamente impugnato la statuizione di tardività.
2) Sul secondo motivo di impugnazione
Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, secondo l'odierno appellato la mancata contestazione dell'avvenuto incasso consente di ritenere provato il fondamento dell'ingiunzione oggetto di causa, circostanza che già di per sé contraddice l'eccepito difetto di legittimazione passiva e l'assunto secondo cui dovrebbe avanzare le proprie richieste nei confronti dell'Agenzia delle CP_1
Entrate. L'odierna appellata evidenzia di avere rappresentato che il rimborso effettuato dall'Agenzia delle Entrate era stato effettuato su istanza di , Parte_1 dovendo la stessa procedere al rimborso nei confronti del contribuente ossia la fermo restando che poi il contribuente avrebbe dovuto rimborsarla a Parte_3
8 sua a volta a chi l'aveva corrisposta all'Agenzia delle Entrate e dunque a CP_1
Correttamente il primo giudice ha statuito che parte appellante ha conseguito un indebito come da capo della sentenza che riporta. L'odierna appellata asserisce che le argomentazioni del primo giudice non sono state censurate dall'appellante che si sarebbe limitato a ribadire le medesime argomentazioni tardivamente svolte alla udienza del 4 novembre 2002 con conseguente inammissibilità del motivo di impugnazione. Fermo questo, comunque è infondato atteso che ha indebitamente percepito la somma di cui è causa e come qualificato in sentenza trattasi di indebito soggettivo ex latere accipiens. Nel caso di specie peraltro troverebbe applicazione l'art. 1189 c.c. secondo cui in caso di pagamento al creditore apparente, quest'ultimo è tenuto a restituire la prestazione al vero creditore secondo le norme proprie della ripetizione dell'indebito con conseguente diritto alla ripetizione a favore di chi non ha effettuato la prestazione così realizzandosi una surrogazione legale dell'effettivo creditore nel diritto di ripetizione dell'adempiente. Infine, non ha, come affermato da controparte, confuso l'azione ai sensi dell'art. CP_1
2033 c.c. con quella di cui all'art. 2041 c.c. che residuerebbe una volta esclusa l'azione di ripetizione dell'indebito.
3) Sul terzo motivo di impugnazione
L'odierna appellata afferma che, come già esposto in primo grado, la somma di cui si chiede il rimborso non è quella pagata da in data 11.10.2002 ma la CP_1 minor somma di cui l'Agenzia delle Entrate ha disposto il rimborso a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 120/29/19 del 13 gennaio 2016 con la conseguenza per cui il termine di prescrizione decennale non
è decorso. Quanto alla eccezione di giudicato, l'odierna appellata ribadisce che l'accertamento riguarda l'azione di surroga e regresso esercitata dal garante ed incide esclusivamente sulla validità ed efficacia della pattuizione speciale allegata alla polizza in forza della quale si era impegnato nei confronti Parte_1 di non avendo nulla a che vedere con il caso di specie come già CP_1 correttamente affermato dal primo giudice.
Alla udienza del 16 aprile 2025 le parti concludevano e la Corte, nominando quale relatore la Presidente MA in sostituzione del Consigliere D'Amelio, si riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione.
L'appello deve essere deciso come segue.
È opportuno ricostruire le circostanze oggettive per inquadrare la fattispecie di riferimento. In particolare, nel caso di specie, con polizza fideiussoria n. 4105425/E la (ora ha garantito Controparte_2 Controparte_1
l'allora per il rimborso anticipato del credito IVA relativo Parte_2 all'anno 1997 da parte della Società (di cui Parte_3
l'odierno appellante era socio accomandante come da visura camerale storica prodotta dalla , fatto documentalmente provato dal doc. 1 del ricorso CP_1 monitorio (copia polizza fideiussoria). Con provvedimento del 13 agosto 2002
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio IVA di 2, nell'escutere la suddetta garanzia, Pt_2 demandava alla (ora il pagamento Controparte_2 CP_1 dell'importo di € 152.332,06, a seguito dell'avviso di rettifica n. 609126/02 notificato alla curatela del (nel frattempo dichiarata fallita Parte_4 con sentenza del Tribunale di Nola n. 30 del 8.3.2000). Tale pagamento veniva effettuato in data 11 ottobre 2002. Entrambe le circostanze sono documentalmente dimostrate, versando in atti il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (doc. 2, ricorso monitorio) e la copia del modello F24 quietanzato (doc. 3, ricorso monitorio).
L'importo di cui all'avviso di rettifica soprariportato veniva rideterminato nel quantum con sentenza, passata in giudicato, n. 120/29/16 del 13 gennaio 2016 ed in particolare ridotto da € 152.332,06 a € 52.512,97 oltre ad interessi da ricalcolarsi sul minore importo. Per tale motivo la con una prima istanza CP_1 datata 28 luglio 2017, chiedeva alla Agenzia delle Entrate di l rimborso della Pt_2 maggior somma alla stessa corrisposta che, a seguito di ulteriori solleciti, in data
22 aprile 2021, comunicava di avere già corrisposto il rimborso della somma di €
114.197,30 in favore di , facendo seguito ad una istanza dallo Parte_1 stesso presentata, come si evince dai doc. nn.
6-9 del ricorso monitorio
Con il primo motivo, l'odierno appellante rileva come il primo giudice ha erroneamente ritenuto che lo stesso non abbia, ab origine, specificatamente contestato l'incasso della somma di cui è causa (circostanza che riteneva dunque provata), limitandosi a sostenere l'assenza di un rapporto giuridico con la CP_1
10 e di una prova a fondamento del diritto alla ripetizione, peraltro eccependo la tardività delle argomentazioni difensive svolte dall'opponente alla udienza del 4 novembre 2022. In particolare, nell'atto introduttivo in opposizione, l'odierno appellante si è effettivamente limitato ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, senza nulla contestare, come sostenuto dal primo giudice, circa l'effettiva ricezione del rimborso della somma di € 114.197,30 dall'Agenzia delle Entrate, affermando sinteticamente che la non aveva dimostrato il CP_1 suo diritto alla ripetizione di tale importo. In tema di onere della prova nella opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e dunque, nel caso di specie su mentre l'opponente ha l'onere di specifica CP_1 contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea. Non si ritiene, dall'esame dell'atto introduttivo in opposizione, che l'odierno appellante abbia assolto l'onere sullo stesso gravante, risultando la contestazione, eccessivamente generica e sintetica tale da non consentire di ritenere che siano stati sufficientemente contestati i fatti costitutivi posti a fondamento del ricorso monitorio. Quanto alle argomentazioni difensive di cui alla udienza del 4 novembre 2022, da non ritenersi tardive essendo intervenute nel rispetto del termine di cui all'art. 183 c.p.c. (v.
Cass. n. 10359 2025), se ne evidenzia la infondatezza in quanto, in ogni caso, la prova del pagamento e del rimborso emerge con evidenza dalla documentazione, come si dirà e motiverà infra.
Con il secondo motivo di appello eccepisce la propria carenza Parte_1 di legittimazione passiva riportando integralmente quanto dedotto alla udienza del
4 novembre 2022. La fattispecie, come sopra descritta, rientra nel campo di applicazione dell'art. 2033 c.c. con particolare riferimento all'indebito soggettivo ex latere accipientis che ricorre quando il debitore (l'Agenzia delle Entrate di Pt_2 esegue il pagamento nei confronti di un soggetto che non è il creditore ( Parte_1
). Tale ipotesi rappresenta una fattispecie pressoché identica a quella
[...] dell'indebito oggettivo “e deve pertanto ritenersi disciplinata dall'art. 2033 c.c. con la conseguenza che a legittimare il solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, deve ritenersi sufficiente l'obiettiva inesistenza di una iusta causa solvendi, non avendo alcuna rilevanza la scusabilità o meno dell'errore per effetto del quale il pagamento è stato eseguito” (Cass. 3802/2003). L'odierno appellante evidenzia
11 come la norma faccia riferimento a “chi ha eseguito il pagamento non dovuto” quale soggetto legittimato attivamente ad agire in ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. pe cui avrebbe dovuto esperire l'azione nei suoi confronti l'Agenzia delle Entrate di altrimenti, atteso che il pagamento eventualmente eseguito da quest'ultima Pt_2 sarebbe stato eseguito nei confronti di un soggetto privo di legittimazione ad incassarlo ( ), questo non avrebbe valore liberatorio e, non Parte_1 essendosi estinta la obbligazione nei confronti dell'effettivo titolare del credito, tuttalpiù avrebbe azione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Pt_7 Pt_2 di talché la asserita carenza di legittimazione passiva dell'odierno appellante.
Invero, l'articolo 1189 c.c. che disciplina la ipotesi di pagamento al creditore apparente, aderente al caso di specie, al secondo comma stabilisce che il creditore apparente è tenuto alla ripetizione di quanto ricevuto in favore del vero creditore secondo quanto previsto in tema di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., consentendo, attraverso tale esplicito richiamo, la legittimazione ad agire non a chi ha eseguito il pagamento (Agenzia delle Entrate) ma a chi avrebbe dovuto riceverlo
( nei confronti del creditore apparente ( ). Peraltro, ad CP_1 Parte_1 abundantiam, si riporta il seguente principio di diritto aderente al caso di specie:
“Il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto i garanti di una società fallita, che avevano eseguito pagamenti in favore della banca creditrice, legittimati ad agire nei confronti di quest'ultima con l'azione di ripetizione di indebito)” (Cass. 13418 2022).
Tanto motivato, rispetto alla azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033
c.c., nella ipotesi come sopra ricostruita, è legittimato passivamente l'odierno appellante in qualità di creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c.. Inconferente la asserita o meno estraneità dello stesso al rapporto giuridico sottostante per cui sarebbe inverosimile che un soggetto quale l'Agenzia delle Entrate abbia rimborsato dei soldi “ad un perfetto sconosciuto giuridico” come definisce sé stesso l'odierno appellante. Ciò che conta è che sia stato eseguito uno spostamento patrimoniale
12 privo di giustificazione causale e così è nel caso di specie, evincendosi da quanto sopra ricostruito e dalla documentazione in atti per cui quel pagamento non era oggettivamente dovuto e questa circostanza è stata accertata da una sentenza passata in giudicato. L'eventuale errore dell'Agenzia delle Entrate, che non è parte di questo procedimento, non rileva, come anche la qualifica di socio accomandante che giustificherebbe o meno la correttezza di tale rimborso. Il fatto è che questo pagamento, effettivamente indebito, è stato eseguito dal solvens, come ampiamento motivato, e ricevuto dall'accipiens atteso che dalla istanza di rimborso presentata da (v. doc. 6, ricorso monitorio) emergono chiaramente i riferimenti alla CP_1 polizza fideiussoria, al provvedimento del 13 agosto 2002, all'avviso di rettifica, al pagamento effettuato e alla sentenza passata in giudicato che ha rideterminato il quantum; per cui non si può ragionevolmente ritenere che l'Agenzia delle Entrate abbia dato riscontro riferendosi ad una somma del tutto estranea alla vicenda di cui si tratta, anzi è proprio per questo che si ritiene che la somma che l'Agenzia delle Entrate, con la nota di cui al 22 aprile 2021, ha provveduto a rimborsare è quella di cui è causa non sussistendo motivi per ritenere il contrario.
Prive di pregio le eccezioni di prescrizione e di giudicato: quanto alla prima è evidente che il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente ricevuto è sorto nel momento in cui è venuta a conoscenza dell'avvenuto rimborso della CP_1 somma in favore di (22 aprile 2021), iniziando la prescrizione a Parte_1 decorrere dal momento in cui il diritto può farsi valere ai sensi dell'art. 2935 c.c..
Tuttalpiù si potrebbe collocare in un momento anteriore quale la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Napoli del 13 gennaio 2016 posto che, prima di tale momento, non sussisteva alcun pagamento indebito di cui richiedere il rimborso. In entrambi i casi, il termine di prescrizione decennale non è decorso;
quanto alla eccezione di giudicato, è inammissibile in quanto non risulta essere confutata sulla motivazione assunta e comunque infondata atteso che la sentenza n. 2152/2021 della Corte di Cassazione ha statuito in ordine alla falsità della sottoscrizione apposta sulla pattuizione speciale allegata alla polizza assicurativa n. 4105425/E in forza della quale agiva in via di regresso, nei confronti CP_1 di , per il pagamento della somma di € 152.332,06. È evidente Parte_1 che tale statuizione nulla ha a che vedere con la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. in quanto, come correttamente affermato dal primo giudice, tale
13 accertamento ha riguardato unicamente l'azione di surroga e regresso che non poteva essere esercitata dal garante in forza di una pattuizione speciale la cui sottoscrizione è stata dichiarata falsa.
Tanto motivato, l'appello deve essere rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (controversia rientrante nello scaglione compreso tra € 52.001
a € 260.000, ai minimi di legge, esclusa la sola fase istruttoria). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. attesa la mancanza di diligenza e prudenza nel proporre delle censure del tutto ingiustificate, da liquidarsi come in dispositivo in misura pari a quella prevista per le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 3167/2022 del Tribunale Ordinario di Firenze che conferma;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 4.997,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, di una somma equitativamente determinata ai sensi Controparte_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in € 4.997,00.
Raddoppio del c.u..
Firenze, 1 dicembre 2025 La Presidente rel.
LA MA
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