Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
La competenza a decidere sui reclami in ordine ai provvedimenti di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94, resta attribuita al Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto di pena cui era assegnato il detenuto o l'internato sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, a nulla rilevando il luogo ove il reclamo sia stato presentato in conseguenza di eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo disposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 10287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10287 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 655
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35488/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE IN, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 7.7.2009 del Tribunale di sorveglianza di Perugia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza dell'UI.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, respingeva il reclamo proposto da IN VI avverso il silenzio- rigetto opposto dal Ministro della Giustizia alla sua richiesta di revoca anticipata del regime di sospensione delle regole del trattamento penitenziario ordinano ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 41-bis (ordinamento penitenziario).
Affermata la propria competenza, il Tribunale osservava che non esistevano in realtà elementi "nuovi" "rispetto alla situazione concreta" esistente all'atto dell'applicazione della misura.
2. Ha proposto ricorso il detenuto, personalmente, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazioni di legge.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione dell'art. 41-bis o.p., commi 2-ter e 2-
quinquies, denunziando l'illegittimità del rigetto della eccezione d'incompetenza per territorio tempestivamente prospettata in udienza dal Procuratore generale e dalla difesa. Ricorda che l'art. 41-bis o.p., comma 2-quinquies, al quale rinvia il comma 2-ter, fissa la competenza del Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è stato assegnato e prevede che il successivo trasferimento non modifica la competenza. Nel caso in esame il VI era stato assegnato, in data 28.2.2008 e in via definitiva, alla Casa circondariale di TU (l'UI);
al momento della presentazione della richiesta di revoca e della maturazione del silenzio-rigetto era ancora detenuto in quel carcere ed erroneamente l'ordinanza impugnata aveva affermato il contrario;
era stato provvisoriamente trasferito a Spoleto soltanto a seguito e a causa del terremoto dell'UI (ed era oramai tornato nel carcere dell'UI).
2.2. Con il secondo motivo denunzia l'omesso esame e la totale mancanza di motivazione in ordine alla documentazione difensiva prodotta a sostegno della domanda di revoca e l'erroneità della affermazione con la quale si sosteneva che la revoca non poteva essere richiesta allegando l'originaria insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, con il quale s'è denunziato il rigetto dell'eccezione d'incompetenza per ragioni di territorio, è fondato e assorbente.
1.1. Va anzitutto premesso che non possono incidere sulla situazione in esame le modifiche recate alla L. n. 354 del 1975, art. 41-bis (ordinamento penitenziario) in ordine alla competenza e, apparentemente, alla disciplina della richiesta di revoca anticipata del regime speciale, dalla L. 15 luglio 2009, mediante l'abrogazione del comma 2-ter e la individuazione del Tribunale di sorveglianza di Roma quale giudice competente a decidere sui reclami proposti da detenuti ovunque ristretti.
Il principio secondo cui in materia processuale tempus regit actum, reso esplicito dall'art. 11 preleggi, implica difatti che l'atto processuale e i suoi eventuali effetti sono regolati dalla norma vigente al momento della sua formazione e da esso discende che, in caso di mutamento normativo e in assenza di specifica disciplina transitoria, il regime delle impugnazioni, categoria alla quale vanno ricondotti i reclami, va ancorato "non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della pronuncia" impugnata, "posto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla" (S.U. n. 27614 del 29/03/2007, Lista).
1.2. Ora, alla luce del dato testuale e della ratio che assisteva la previsione dell'art. 41-bis o.p., non era da dubitare che, secondo le disposizioni vigenti all'epoca, la competenza a decidere sui reclami in ordine ai provvedimenti di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati era attribuita al Tribunale di sorveglianza che aveva giurisdizione sull'istituto di pena al quale era stato assegnato il detenuto o l'internato sottoposto al regime di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 41-bis, a prescindere dal suo temporaneo trasferimento e neppure rilevando, perciò, il luogo ove il reclamo è stato presentato in conseguenza di un eventuale trasferimento a qualsiasi titolo disposto (Sez. 1, n. 9221 del 03/02/2009, Anselmo;
Sez. 1, n. 45714 del 08/11/2001, Cianciaruso;
Sez. 1, n. 21339 del 24/04/2008, Broccatelli). La regola secondo cui il mero trasferimento non può incidere sulla competenza, eccezionale rispetto a quella generale dell'art. 677 c.p.p., è difatti inderogabile e trova ragione nell'esigenza di evitare la possibilità, o il sospetto, che l'Amministrazione da cui proviene l'imposizione del regime differenziato possa incidere, mediante un mutamento temporaneo del luogo di detenzione, sulla individuazione del Giudice competente a decidere della legittimità del suo operato. Nel caso in esame il ricorrente risultava e risulta assegnato ad istituto sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di sorveglianza dell'UI. Detto Tribunale era dunque competente a decidere del reclamo avverso il rigetto della richiesta di revoca del regime speciale e non poteva determinare uno spostamento della competenza il trasferimento temporaneo del detenuto in altro istituto, ancorché del tutto giustificato dai terribili eventi dell'aprile 2009. 2. La fondatezza della censura sulla competenza comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza dell'UI con effetti, allo stato, "assorbenti" rispetto alle censure gradate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di sorveglianza dell'UI per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010