Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 novembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 novembre 1986 |
Commentario • 1
- 1. stabilita 251Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 dicembre 2015
Giurisprudenza • 53
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 11Provvedimento: Pubblicato il 07/01/2026 N. 00011/2026 REG.PROV.COLL. N. 00160/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 160 del 2025, proposto dall'ing. NC AR HI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Di Caro, PEC dicaro0019@cert.avvmatera.it, e Gaetano Di Caro, PEC dicaro0222@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale; contro Comune di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Camilla Pastore, PEC …Leggi di più...
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- Consiglio di Stato·
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- 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2025, n. 1697Provvedimento: Pubblicato il 26/02/2025 N. 01697/2025REG.PROV.COLL. N. 02939/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2939 del 2024, proposto da NC MA IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Di Caro e Gaetano Di Caro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Leonardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Matera - Settore …Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
- art. 114 cod. proc. amm.·
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- 3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 58Provvedimento: Pubblicato il 16/02/2026 N. 00058/2026 REG.PROV.COLL. N. 00210/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 210 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, Lucia Marianna Valentina Bolognini, Riccardo Brasida Gussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franchino, con domicilio digitale come da PEC da …Leggi di più...
- art. 823 cod. civ.·
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- art. 2 Convenzione·
- art. 52 d.lgs. n. 196/2003·
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- art. 10 Convenzione·
- art. 9 Convenzione·
- art. 21-octies L. n. 241/1990·
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- L. n. 771/1986·
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- 4. Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 506Provvedimento: CORTE D'APPELLO DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori: - dott. LE IA Presidente - dott. Michele Videtta Consigliere - dott. IC CH Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 296/2021 R.G.A.C. tra (CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Defilpo (C.F.: elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio di quest'ultimo sito in Matera alla via Ettore Maiorana n. 78 appellante (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_2 C.F._3 AT (C.F.: ) elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
- valutazione delle prove·
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- art. 112 c.p.c.·
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- 5. Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/10/2024, n. 403Provvedimento: CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 591/2016 Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati: dott Ettore Luigi NESTI Presidente; dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere; avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 591/2016 Ruolo Generale avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1148/2016 emessa dal Tribunale di MATERA, pubblicata il 29.07.2016 non notificata in materia di nullità di atti di alienazione di beni destinati ad edilizia pubblica TRA (c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 …Leggi di più...
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- art. 11 legge 386/1976·
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Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' 1. La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse nazionale.
2. Essi sono attuati con le modalita' previste dalla presente legge. - Art. 2. Normativa generale 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 il comune di Matera definisce gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio di cui al medesimo articolo, sulla base delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043 , nonche' dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale fino al 31 dicembre 1983 e anche in variante rispetto al piano regolatore generale vigente.
2. Il comune, nel quadro delle previsioni generali di recupero in termini di residenza, servizi, anche di interesse socio-economico, ed attrezzature pubbliche, nonche' dei vincoli ambientali e paesaggistici, definisce l'articolazione degli interventi in programmi biennali, corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie.
3. Il comune determina le modalita' di formazione dei programmi biennali secondo criteri che consentano la pubblicita' delle scelte proposte.
4. L'approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' delle opere in essi previste.
5. Gli organi che, in virtu' delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.
NOTE
Nota all' art. 2, comma 1:
La legge n. 1043/1971 concerne modifiche alla legge 28 febbraio 1967. n. 126, per il risanamento dei rioni "Sassi" di Matera. - Art. 3. Programmi biennali di attuazione 1. I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei rioni Sassi di cui all'articolo 2 definiscono, tra l'altro:
a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbano ed edilizio ai sensi della presente legge;
b) le aree e gli immobili di proprieta' dello Stato da acquisire, e le aree e gli immobili di proprieta' privata la cui acquisizione e' indispensabile per assicurare organica attuazione degli interventi previsti nei programmi;
c) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi ammissibili in relazione all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonche' le destinazioni d'uso ammissibili;
d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno dei rioni Sassi, finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento di residenze o attivita' presenti negli immobili oggetto degli interventi;
e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi e dei relativi finanziamenti.
2. Il primo programma biennale deve essere approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza biennale.
3. I successivi programmi biennali conterranno inoltre una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei precedenti.
4. Le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi biennali sono trasmesse dal comune alle competenti commissioni parlamentari.
Nota all' art. 3, comma 1, lettera c):
La legge n. 457/1978 reca norme per l'edilizia residenziale. Il testo del relativo art. 31 e' il seguente:
"Art. 31. (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni ed integrazioni".