Sentenza 20 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2018, n. 8181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8181 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE ER IG nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/07/2016 del GIUDICE DI PACE di LATINA2 i visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. TO LU OC ricorre avverso la sentenza del 12 luglio 2016 con la quale il Giudice di pace di Latina dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di ingiuria, contestato come commesso in Latina il 29 dicembre 2008 in danno di Giuseppina De Prosperis, per abrogazione della norma incriminatrice, e lo condannava al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge sulla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, che presuppone un'affermazione di responsabilità penale nella specie mancante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile presuppone, ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., l'accoglimento della domanda risarcitoria, il quale a sua volta richiede l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Tale responsabilità veniva esclusa con la sentenza impugnata, anche se con una formula testualmente riferita all'improcedibilità in luogo di quella, corretta, dell'assoluzione per non essere il fatto previsto come reato. La disposizione di condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile veniva pertanto pronunciata in assenza delle condizioni di legge, e deve quindi essere eliminata, annullandosi senza rinvio sul punto la sentenza impugnata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile, che elimina. Così deciso il 22/11/2017 Il Presidente $tazia crapalot