Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2016, n. 40694
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Sentenza 14 luglio 2016

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In tema di reati edilizi, la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 - secondo cui le distanze fra fabbricati devono corrispondere alla altezza del fabbricato più grande, ammettendo distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche - si applica anche agli edifici posti nelle "altre zone" diverse dalla zona A e dalla zona C espressamente richiamate dai nn. 1 e 3 del comma primo del predetto art. 9. (Fattispecie relativa a fabbricati costruiti in zona D, nella quale la S.C. ha censurato la decisione di annullamento del sequestro preventivo, adottata dal Tribunale del Riesame sull'erroneo presupposto che gli edifici insistenti nelle "altre zone" soggiacciano all'unico limite minimo di metri 10 previsto dall'art. 9, n. 2 del D.M. citato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2016, n. 40694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40694
    Data del deposito : 14 luglio 2016

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