Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 3
L'equo indennizzo, attribuibile ai lavoratori del pubblico impiego ex art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, e del quale continuano a poter beneficiare i dipendenti delle Ferrovie dello Stato benché il relativo rapporto di lavoro sia stato privatizzato, è una prestazione diretta a compensare la perdita di integrità fisica derivante dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa, o di attività ad essa connesse , indipendentemente da eventuali inadempimenti imputabili al datore di lavoro ex art. 2087 cod.civ.; ne consegue che , in applicazione delle regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere probatorio, sia la prova dell'insorgenza dell'infermità che la prova del nesso causale tra essa e l'attività di servizio svolta devono essere fornite dal lavoratore.
Premesso che la prova dell'avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha rilasciato la procura a stare in giudizio deve essere fornita dal rappresentante solo se venga negata l'esistenza dell'atto di conferimento, la questione della regolarità della procura può essere sollevata per la prima volta in cassazione anche con riferimento ai precedenti gradi di giudizio, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; tuttavia, qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, la prova (documentale) della sussistenza della legittimazione processuale può essere fornita anche in questa sede, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ..
L'equo indennizzo previsto in favore dei dipendenti pubblici che abbiano subito una infermità a causa di servizio dall'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ha natura retributiva, con conseguente esclusione delle controversie aventi ad oggetto il diritto all'attribuzione del medesimo dall'ambito di applicazione dell'art. 152 disp. att. al cod. proc. civ.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12547 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICCONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IU, elettivamente domiciliato in Roma, via Marsala, n. 9, presso Ufficio centrale legale dell'Associazione invalidi e familiari caduti F.S., difeso dagli avv. Edoardo Di Berardino e Francesco V. Papadia con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per azioni - in persona del procuratore speciale Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, V.le U. Tupini, n. 113 presso l'avv. Nicola Corbo che la difende con procura speciale apposta a margine del contro ricorso;
- resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 3050 in data 23 novembre 1999 (R.G. 715/98);
sentiti, nella pubblica udienza del l'11.12.2002 il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Paola De Virgilio per delega dell'avv. Corbo;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello della S.p.A. Ferrovie dello Stato, ha riformato la sentenza del Pretore della stessa sede, rigettando la domanda proposta da IU AV per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto e la condanna alla corresponsione dell'equo indennizzo. Ha ritenuto il Tribunale che il lavoratore non avesse fornito la prova - formulando richieste istruttorie inammissibili o irrilevanti - della sussistenza di quelle concrete condizioni di lavoro - particolare gravosità delle modalità di espletamento delle mansioni - alle quali attribuire il ruolo di causa o concausa della malattia accertata, ne' la prova in questione poteva desumersi dalla relazione della consulenza tecnica;
del resto, ha ulteriormente precisato, nella fattispecie si era in presenza di una comune malattia artrosica da cui sono affetti la gran parte dei soggetti anziani, ed anche la relazione del consulente tecnico aveva concluso nel senso della mera possibilità del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia a genesi multifattoriale.
Per la cassazione della sentenza ricorre IU AV per cinque motivi;
resiste con controricorso la S.p.A. Ferrovie dello Stato, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione degli art. 75, 420 e 182 c.p.c., per avere il Tribunale giudicato sull'appello della società senza rilevare che la procura apposta a margine dell'atto era stata rilasciata da soggetto non avente la qualità di legale rappresentante, stante il mancato deposito della procura speciale cui si faceva riferimento nell'atto stesso.
2. La dedotta nullità della sentenza impugnata non sussiste. Il ricorrente denuncia la mancata produzione in appello della procura con la quale è stato conferito il potere rappresentativo al soggetto che ha poi rilasciato il mandato al difensore per proporre il giudizio di gravame. Secondo il pacifico orientamento della Corte, la necessità di siffatta produzione non costituisce conseguenza automatica dell'esercizio del suddetto potere, ma soltanto un onere che il rappresentante è tenuto ad assolvere ove venga negata l'esistenza dell'atto di cui trattasi (Cass. 12 giugno 1984, n. 3507;
27 giugno 2000, n. 8760). Peraltro, la questione della regolarità della procura nei precedenti gradi di giudizio può essere sollevata in questa sede in quanto l'accertamento della legitimatio ad processum, i riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, è compiuto - salvo il limite del giudicato - dalla Corte anche d'ufficio con diretta verifica degli atti attributivi del potere rappresentativo (Cass. 22 aprile 1997, n. 3463). Ma proprio perché la questione della sussistenza della legittimazione processuale è esaminabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, non rileva il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale di tale sussistenza, essendo consentito farlo anche in sede di legittimità ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (Cass. 16 novembre 1995, n. 11851; 8760/2000, cit.) 3. Nella specie, risulta che il ricorso in appello della società, depositato il 2.7.1998, è stato sottoscritto dal difensore cui la procura era stata rilasciata dall'avv. Maria Teresa Fantola, la quale, nell'epigrafe, è indicata come legale rappresentante. Nel testo della procura, apposta a margine dell'atto, è detto che la rappresentanza deriva all'avv. Fantola dalla procura per "dott. Paolo Castellini del 7 agosto 1997, prot. 53321. Risulta, infine, che il lavoratore appellato non sollevò alcuna contestazione, neppure per denunciare la mancata produzione dei documenti attributivi del potere rappresentativo.
4. Sollevata con il ricorso la questione del difetto del potere di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, la S.p.A. Ferrovie dello Stato ha assolto all'onere di dare dimostrazione della sussistenza di detta legittimazione, attraverso la produzione, unitamente al controricorso ai sensi dell'art. 372 c.p.c., dell'atto attributivo della rappresentanza, anche sostanziale, all'avv. Maria Teresa Fantola.
5. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., nonché vizio della motivazione, perché il Tribunale, stante la necessaria corrispondenza tra qualifica e mansioni, avrebbe dovuto giudicare in ordine al nesso causale tra infermità e attività lavorativa sulla base dello svolgimento delle mansioni di manovale e manovratore, svolgimento che doveva ritenersi non contestato in relazione alle qualifica rivestita.
6. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e vizio della motivazione, per avere il Tribunale ignorato che i fatti rilevanti per la decisione della controversia erano tutti comprovati e che nessuna contestazione era stata mossa dalla controparte in ordine ai compiti lavorativi espletati;
inoltre, era stata chiesta in primo grado l'acquisizione del fascicolo sanitario e dei documenti relativi ai rischi professionali, ma le richieste istruttorie erano state ritenute irrilevanti e inammissibili senza una valida motivazione e in contrasto con le risultanze processuali.
7. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2087 e 2697 c.c., dell'art. 41 cod. pen. e vizio della motivazione per essersi il Tribunale discostato ingiustificatamente dalle conclusioni della consulenza tecnica, violando la regola secondo la quale il datore di lavoro deve adottare tutte le misure atte a salvaguardare la salute dei lavoratori e dell'adempimento deve dare la prova.
8. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto che dovesse escludersi la causa di servizio, in contrasto con le considerazioni contenute nella consulenza tecnica e senza neppure chiedere gli opportuni chiarimenti e supplementi di indagine.
9. La Corte deve esaminare unitariamente i suesposti motivi per la stretta connessione tra le argomentazioni ivi contenute. L'esito di tale esame è il rigetto del ricorso per le ragioni di seguito precisate.
10. Premesso che la "causa di servizio" costituisce il presupposto sia per il riconoscimento della dipendenza di un'infermità dal servizio (ai diversi fini previsti dall'ordinamento), sia per l'attribuzione di un equo indennizzo (il quale ultimo era previsto, per il pubblico impiego, dall'art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e di cui pure potevano indubbiamente beneficiare i dipendenti delle ferrovie statali: si vedano, in particolare, l'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564 ed il d.m. 2 luglio 1983, n. 1622), si osserva che la relativa nozione (non risultando nella controversia che le fonti contrattuali del rapporto di lavoro, divenuto di diritto privato, ne abbiano data una diversa) è offerta dall'art. 64 d.P.R. dicembre 1973, n. 1092. Questo stabilisce che i fatti di servizio, dai quali può dipendere una infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio;
e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante. Alla stregua di tale disposizione è stato quindi affermato, con particolare riferimento all'equo indennizzo, sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 luglio 1993, n. 9), che tale prestazione - limitata alle infermità più consistenti, ridotta in ragione dell'età avanzata ed attribuita secondo equità - è diretta a compensare la perdita dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa o dalle attività ad essa connesse.
11. I rilievi che precedono dimostrano la non pertinenza alla controversia del richiamo operato dal ricorrente all'art. 2087 c.c., nella parte in cui vorrebbe desumerne conseguenze ai fini della regola del riparto dell'onere della prova. L'art. 2087 c.c. impone qualificati doveri di sicurezza al datore di lavoro, il cui inadempimento comporta l'obbligo di risarcimento del danno nei confronti del lavoratore che abbia subito pregiudizio. Alla fattispecie di illecito, contrattuale o extracontrattuale, è completamente estraneo, invece, l'istituto dell'equo indennizzo, indubbiamente di "privilegio", in quanto contemplato per i soli lavoratori del settore pubblico (ed esteso a lavoratori privati come sono, ora, i ferrovieri), che si sostanzia nel porre a carico del datore di lavoro un'obbligazione pecuniaria strettamente inerente al rapporto di lavoro (la cui natura giuridica è, dunque, retributiva in senso lato sul piano strutturale, pur assolvendo ad una funzione di riparazione di un pregiudizio), che nasce per effetto dell'insorgenza di un'infermità cagionata, nel senso precisato, dalla prestazione del servizio, indipendentemente da eventuali inadempimenti imputabili al datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.. 12. Ne discende che, in applicazione dei principi generali, è l'attore, cioè colui che pretende l'adempimento dell'obbligazione, a doverne provare il fatto costitutivo (art. 2697, primo comma, c.c).
E, dunque, correttamente, sul piano del rispetto della regola predetta, il Tribunale ha escluso che il AV avesse fornito idonea prova del diritto azionato.
13. Non è esatto il rilevo che le modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alle qualifiche siano fatto notorio, che non necessitano di prova, bastando per contro rilevare come esse siano variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro (anche della sua localizzazione geografica), dei turni di servizio, dell'ambiente in generale, ecc.
14. Del pari infondato è il rilievo della mancata contestazione con la comparsa di costituzione in primo grado delle predette modalità, le dette modalità in effetti non risultavano concretamente precisate.
15. Neppure condivisibile è il rilievo che alla mancata deduzione della prova dovesse sopperire di ufficio il giudice, trattandosi di una mera facoltà, il cui esercizio è insindacabile, con funzione non sostitutiva del mancato adempimento di oneri probatori, ma integrativa di un'insufficiente acquisizione di materiale probatorio (cfr. Cass. n. 6903 del 1994 e 9817 del 1998); inoltre, la censura relativa alla mancata acquisizione di documentazione è priva della specificazione dei dati di fatto, necessariamente decisivi, che da tale documentazione, si sarebbero in ipotesi potuto desumere. 16. Nè ha fondamento l'accusa mossa al Tribunale, di avere, in violazione di legge, escluso in radice che una malattia cosiddetta "multifattoriale" o "comune" potesse essere collegata alla prestazione lavorativa, sia pure a livello di concausa. Una simile affermazione la sentenza impugnata non contiene, e non è vero neppure che si sia fermata sulla soglia delle considerazioni astratte, rifiutando la valutazione del caso concreto. In proposito, il ricorrente riferisce che il giudizio favorevole formulato dal consulente tecnico era fondato sulla considerazione che nell'insorgenza della malattia, a genesi multifattoriale, se indubbiamente il tipo di patologia si sostanzia in un processo degenerativo della cartilagine articolare, tuttavia l'attività lavorativa di manovratore, svolta in presenza di determinati fattori climatici e geografici, era in grado di accelerare il naturale processo degenerativo, assumendo il ruolo di concausa. Orbene, sono proprio questi dati di fatto a comprovare la sufficienza e logicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui afferma che, in sostanza, gli unici elementi concreti emersi erano la qualifica e le mansioni del dipendente, i quali, in sè considerati, non comportavano alcun apprezzabile rischio di contrarre la patologia, sicché doveva concludersi che nessuna prova vi era in ordine alla dipendenza dal servizio di un'infermità che notoriamente si accentua con il progredire dell'età. 17. I rilievi che precedono privano altresì di fondamento la denuncia di vizi della motivazione, in particolare articolate con il quinto motivo di ricorso, avendo il Tribunale sufficientemente e logicamente motivato le ragioni per le quali non erano condivisibili le conclusioni del consulente tecnico, circa la natura professionale della malattia, non risultando elementi che suffragassero tale affermazione, sicché non vi era nessuna valida ragione per disporre una nuova consulenza tecnica o richiedere chiarimenti allo stesso consulente.
18. Sulle censure concernenti la mancata ammissione della prova per testi, evidentemente una prova articolata con riferimento alle "concrete modalità di svolgimento delle mansioni svolte", la formulazione dei capitali recante la descrizione di tutti i compiti di un manovratore in modo astratto, senza riferimenti alla prestazione concreta del singolo lavoratore interessato giustifica la decisione del Tribunale motivata con la genericità delle circostanze che si chiedeva di provare.
19. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, per le considerazioni svolte infra nn. 10 e 11, si deve affermare la natura retributiva in senso lato dell'equo indennizzo, con conseguente esclusione della controversia all'ambito di applicazione dell'art. 152 disp. att. al c.p.c..
Nessuna preclusione può discendere dal fatto che il giudice del merito abbia, invece, ritenuto la controversia di natura previdenziale. La qualificazione, infatti, è stata operata ai soli fini della statuizione sulle spese e il giudicato si forma sulle statuizioni, non sulle ragioni giuridiche che le sorreggono. L'affermata natura retributiva dell'equo indennizzo è conforme all'orientamento espresso, in particolare, dalle sezioni unite della Corte, che hanno costantemente affermato l'inerenza dell'istituto e della relativa obbligazione al rapporto di lavoro, escludendone la riconducibilità ad un autonomo rapporto previdenziale, sia ai fini dell'attribuzione delle competenza alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di impiego pubblico (Cass., sez. un., 8680/1995, 10243/1994, 1311/1993, 7707/1993;
5988/1992 ed altre numerose), sia, con specifico riguardo all'applicazione dell'art. 429 c.p.c. ai crediti per equo indennizzo dei dipendenti delle ferrovie dopo la privatizzazione, definiti crediti di lavoro (Cass. 28 febbraio 1993, n. 2202; Cass. sez. un., 19 dicembre 1996, n. 11395). Da questo orientamento si è discostata unicamente Cass. 279/1999, che, senza dare conto del citato orientamento e delle sue motivazioni, si è basata sopra argomentazioni non condivisibili in quanto essenzialmente fondate sulla possibilità che un'obbligazione previdenziale o assistenziale intercorra con il datore di lavoro e non con un diverso soggetto, senza svolgere alcuna indagine circa la natura dell'istituto.
21. Esclusa l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. al c.p.c., in ordine al regolamento delle spese ritiene che la natura della controversia giustifichi la totale compensazione fra le parti.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003