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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1887/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 1887/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa giusta procura allegata all' atto di citazione dall' Parte_1
Avv. Stefania Castellone e dall' Avv. Massimilano Castellone, presso lo studio dei quali è elett.te domiciliata in GL d' AR (Na) alla Via Fratelli Bandiera n. 85
-attrice contro
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
-convenuto contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 10 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni riportati in occasione del Controparte_2
sinistro verificatosi il giorno 20 gennaio 2017 alle ore 19:00 circa, in GL d'AR, alla Via
Passariello, allorquando l'istante, giunta all'altezza del civico n°38, inciampava in una profonda buca presente sul marciapiede, riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
Il non si costituiva nonostante la regolarità della notifica e, pertanto, Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
Istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica medico – legale, la causa veniva assegnata in decisione all' udienza del 10 dicembre 2024 con la concessione del solo primo termine ex art. 190
c.p.c., stante la contumacia del convenuto.
pagina 1 di 7 Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini della qualificazione della domanda, occorre rilevare che la fattispecie va ricondotta al paradigma di cui all'art 2051 cc, in materia di danno cagionato da cose in custodia, applicabile pacificamente anche ai beni in custodia alla P.A.
Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto (custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale
(fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie concreta di cui è causa, occorre aggiungere che -come ribadito dalla Suprema Corte- “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità- dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17; Trib. Roma, sent. n. 16015 del 2018; Trib.
Roma, sent. n. 282 del 2019; Trib. Lucca, sent. n. 1214 del 2018).
Ed infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al
pagina 2 di 7 modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”
(Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014; Trib. Roma, sent. 24863 del 2015).
Tanto premesso in diritto, è da ritenersi che, nella fattispecie in esame, l'attrice abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo provato sia la verificazione del fatto storico con le modalità indicate in citazione, sia il nesso di causalità con la res in custodia della P.A. e le lesioni riportate;
viceversa il convenuto, contumace, non ha fornito la prova della ricorrenza di un fattore fortuito idoneo ad escludere la responsabilità.
L' istruttoria espletata ha confermato la dinamica del sinistro così come descritta in citazione: in particolare il teste sig. escusso all' udienza del 10.11.2020, ha riferito di trovarsi in Tes_1
compagnia dell' attrice al momento dei fatti e di aver assistito alla caduta della stessa in una profonda buca presente sul marciapiede: “ eravamo io, la sig. ed il marito, stavamo camminando a Pt_1
piedi verso la macchina, percorrevamo la Via Passariello, sul marciapiede, io camminavo di fianco al marito della sig.ra e stavamo subito dietro la signora, che ci precedeva di circa un metro o Pt_1
due, non di più; la sig. è andata giù perché è caduta su una buca presente nel marciapiede, è Pt_1 caduta in modo disastroso, l'abbiamo vista crollare a terra, è caduta in avanti in modo strano, è caduta con la gamba sotto, come se il piede si fosse bloccato in questa buca. Quando ci siamo avvicinati abbiamo visto che c'era una buca bella profonda, nell'asfalto…., la strada non era illuminata, la buca non si vedeva. Noi l'abbiamo vista perché ci era caduta la signora dentro. Sono arrivati i vigili dopo poco, non ricordo bene chi li ha chiamati….. poi è stata chiamata anche
l'ambulanza….”.
Il teste escusso, infine, specificava che il marciapiede percorso dalla sig.ra non era illuminato Pt_1
e la buca non si vedeva, data l'ora ed il periodo dell'anno (19/19.30 di gennaio), in cui era già completamente buio.
La ricostruzione della vicenda appare, poi, coerente con quanto dichiarato dalla danneggiata ai sanitari del 118 giunti sul luogo del sinistro, che trasportavano la stessa al presidio ospedaliero Santa Maria della Pietà di Nola, dandosi atto nel verbale di Pronto Soccorso (all. 3 nella produzione attorea) che la paziente “riferisce di essere caduta su strada dissestata in data odierna a GL”. pagina 3 di 7 Dalla complessiva istruttoria espletata, pertanto, si evince che – secondo le modalità in cui si è verificato in concreto il sinistro - l'odierna attrice non avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, evitare la caduta, in quanto l'insidia presente sul maricapiede, zona della carreggiata preposta al transito pedonale, non era percepibile né evitabile;
sulla scorta di tali emergenze processuali, pertanto, si ritiene che l'attrice abbia fornito la prova su di lei incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre non è stata fornita alcuna prova da parte del convenuto in ordine alla ricorrenza del caso fortuito richiesto CP_1
al fine di escludere la responsabilità del custode, nè di un concorso colposo della danneggiata rilevante ai sensi dell' art. 1227 c.c..
Il convenuto, quale ente proprietario della strada, è quindi tenuto al risarcimento dei danni CP_1 subiti dall'attrice.
Venendo alla quantificazione dei tali danni, partendo dal pregiudizio di natura non patrimoniale, occorre ricordare che alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia (v. Corte cost. 233/2003;
Corte di Cass. a SS.UU. n. 26972/2008), tale danno assume natura unitaria ed omnicomprensiva, con la conseguenza che esso vada inteso come omnicomprensivo di qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Al riguardo, occorre dare conto delle risultanze cui è pervenuto il CTU il quale, dopo aver visitato la perizianda ed esaminato la documentazione medica in atti, ha rappresentato che “la perizianda presenta postumi di frattura bimalleolare caviglia sinistra con distacco osseo lamellare malleolo tibiale, diastasi della pinza bimalleolare, complicata da algodistofia e limitazione funzionale di circa 1/3 dei movimenti articolari del piede”, riconoscendo il rapporto di derivazione causale di tali lesioni dalla caduta.
Tale diagnosi ha indotto il consulente a stimare gli esiti invalidanti permanenti nella misura del 6%, con un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 30, e parziale al 75% di giorni 15, al 50% di giorni 30 ed al 25% di ulteriori giorni 30.
pagina 4 di 7 Non vi sono motivi per discostarsi da questa valutazione apparendo corretti i criteri tecnici adoperati dal consulente, il quale ha adeguatamente motivato in merito alla loro applicazione al caso concreto;
pertanto, il contenuto della relazione viene integralmente condiviso.
Per ciò che attiene ai valori cui attenersi per la liquidazione del danno biologico appare equo rifarsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024 (non può, invero, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. Micropermanenti, avendo la Cassazione precisato che trattasi di parametri utilizzabili solo in caso di lesioni conseguenti ad incidenti stradali): in base ai valori indicati dalle predette tabelle va riconosciuta alla parte la somma di euro 8.276,00 che corrisponde al risarcimento per le lesioni di carattere permanente tenuto conto dell'età al momento del fatto (57 anni)
e della percentuale di invalidità riconosciuta (6%), mentre per l' invalidità temporanea va riconosciuto l' importo complessivo di euro 7.331,25, di cui euro 3.450,00 a titolo di ITT, euro 1.293,75 per l'ITP al
75% ;euro 1.725,00 per la ITP al 50%, euro 862,50 per la ITP al 25%, per un totale di euro 15.607,25.
A tale somma va, poi, aggiunta a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 1.093,55, corrispondente alle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU, tenuto conto che tali esborsi integrano un pregiudizio di natura patrimoniale eziologicamente riconducibile in via immediata al sinistro.
Non sono dovute ulteriori voci risarcitorie aggiuntive, non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla ricorrenza delle circostanze concrete idonee a giustificare la richiesta personalizzazione.
Come già rilevato, infatti, il pregiudizio di natura non patrimoniale è da intendersi omnicomprensivo delle varie voci (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) che assumono natura meramente descrittiva;
pertanto, il cd. “danno morale” (più correttamente, la personalizzazione del danno), non è una voce autonomamente risarcibile, e le eventuali peculiari caratteristiche del caso concreto (in passato considerate rilevanti ai fini del cd. danno morale) possono essere apprezzate solo sotto il profilo della personalizzazione del danno ed al fine di rendere il più possibile integrale il risarcimento, sempre che l'attore abbia svolto una adeguata attività assertiva e probatoria che giustifichi la liquidazione di un ulteriore aumento, in via personalizzata, del credito risarcitorio.
Ed infatti, la determinazione della percentuale di invalidità e la sua liquidazione tenuto conto dell'età della vittima appare di per sé indicativa del pregiudizio di natura non patrimoniale che subisca ogni soggetto di pari età che riporti un pari grado di menomazione, apparendo necessario, ai fini del riconoscimento di un aumento a titolo di personalizzazione, che vengano adeguatamente allegate e pagina 5 di 7 provate – nel corso del giudizio – ulteriori circostanze idonee a dimostrare che, nella fattispecie concreta, il danneggiato abbia riportato delle conseguenze lesive diverse ed ulteriori rispetto al pregiudizio patito da analogo soggetto di analoga età.
Nella fattispecie, appare evidente la insussistenza dei presupposti per la liquidazione di tale voce di danno, in presenza di una attività assertiva generica ed in totale mancanza di riscontri probatori sul punto (che consentisse, cioè, di ravvisare in capo alla danneggiata profili di sofferenza diversi ed ulteriori rispetto a quelli riportati da altro soggetto, della stessa età, che subisca lo stesso danno); pertanto, l' importo liquidato appare congruo rispetto al danno riconosciuto.
In definitiva, in totale l'importo dovuto ammonta ad euro 16.700,80 comprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Tali somme sono, pertanto, determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (20 gennaio 2017), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici
ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, CP_1 tenendo conto dell'attività concretamente svolta dai difensori e del valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi per la sola fase di studio (per la bassa complessità) e medi per le residue, di cui al D.M. n. 55 del 2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), con attribuzione ai difensori antistatari.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto, nella misura liquidata con decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
euro 16.700,80, oltre interessi e rivalutazione nella misura di cui in motivazione;
- condanna il GL d'AR (Na), in persona del Sindaco pro tempore, al CP_2 pagamento, in favore dell'attrice e con attribuzione ai difensori antistatari Avv. Stefania
Castellone e dall'Avv. Massimo Castellone, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 270,00 per spese ed euro 4.618,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU espletata.
Nola, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 1887/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa giusta procura allegata all' atto di citazione dall' Parte_1
Avv. Stefania Castellone e dall' Avv. Massimilano Castellone, presso lo studio dei quali è elett.te domiciliata in GL d' AR (Na) alla Via Fratelli Bandiera n. 85
-attrice contro
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
-convenuto contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 10 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni riportati in occasione del Controparte_2
sinistro verificatosi il giorno 20 gennaio 2017 alle ore 19:00 circa, in GL d'AR, alla Via
Passariello, allorquando l'istante, giunta all'altezza del civico n°38, inciampava in una profonda buca presente sul marciapiede, riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
Il non si costituiva nonostante la regolarità della notifica e, pertanto, Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
Istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica medico – legale, la causa veniva assegnata in decisione all' udienza del 10 dicembre 2024 con la concessione del solo primo termine ex art. 190
c.p.c., stante la contumacia del convenuto.
pagina 1 di 7 Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini della qualificazione della domanda, occorre rilevare che la fattispecie va ricondotta al paradigma di cui all'art 2051 cc, in materia di danno cagionato da cose in custodia, applicabile pacificamente anche ai beni in custodia alla P.A.
Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto (custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale
(fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie concreta di cui è causa, occorre aggiungere che -come ribadito dalla Suprema Corte- “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità- dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17; Trib. Roma, sent. n. 16015 del 2018; Trib.
Roma, sent. n. 282 del 2019; Trib. Lucca, sent. n. 1214 del 2018).
Ed infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al
pagina 2 di 7 modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”
(Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014; Trib. Roma, sent. 24863 del 2015).
Tanto premesso in diritto, è da ritenersi che, nella fattispecie in esame, l'attrice abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo provato sia la verificazione del fatto storico con le modalità indicate in citazione, sia il nesso di causalità con la res in custodia della P.A. e le lesioni riportate;
viceversa il convenuto, contumace, non ha fornito la prova della ricorrenza di un fattore fortuito idoneo ad escludere la responsabilità.
L' istruttoria espletata ha confermato la dinamica del sinistro così come descritta in citazione: in particolare il teste sig. escusso all' udienza del 10.11.2020, ha riferito di trovarsi in Tes_1
compagnia dell' attrice al momento dei fatti e di aver assistito alla caduta della stessa in una profonda buca presente sul marciapiede: “ eravamo io, la sig. ed il marito, stavamo camminando a Pt_1
piedi verso la macchina, percorrevamo la Via Passariello, sul marciapiede, io camminavo di fianco al marito della sig.ra e stavamo subito dietro la signora, che ci precedeva di circa un metro o Pt_1
due, non di più; la sig. è andata giù perché è caduta su una buca presente nel marciapiede, è Pt_1 caduta in modo disastroso, l'abbiamo vista crollare a terra, è caduta in avanti in modo strano, è caduta con la gamba sotto, come se il piede si fosse bloccato in questa buca. Quando ci siamo avvicinati abbiamo visto che c'era una buca bella profonda, nell'asfalto…., la strada non era illuminata, la buca non si vedeva. Noi l'abbiamo vista perché ci era caduta la signora dentro. Sono arrivati i vigili dopo poco, non ricordo bene chi li ha chiamati….. poi è stata chiamata anche
l'ambulanza….”.
Il teste escusso, infine, specificava che il marciapiede percorso dalla sig.ra non era illuminato Pt_1
e la buca non si vedeva, data l'ora ed il periodo dell'anno (19/19.30 di gennaio), in cui era già completamente buio.
La ricostruzione della vicenda appare, poi, coerente con quanto dichiarato dalla danneggiata ai sanitari del 118 giunti sul luogo del sinistro, che trasportavano la stessa al presidio ospedaliero Santa Maria della Pietà di Nola, dandosi atto nel verbale di Pronto Soccorso (all. 3 nella produzione attorea) che la paziente “riferisce di essere caduta su strada dissestata in data odierna a GL”. pagina 3 di 7 Dalla complessiva istruttoria espletata, pertanto, si evince che – secondo le modalità in cui si è verificato in concreto il sinistro - l'odierna attrice non avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, evitare la caduta, in quanto l'insidia presente sul maricapiede, zona della carreggiata preposta al transito pedonale, non era percepibile né evitabile;
sulla scorta di tali emergenze processuali, pertanto, si ritiene che l'attrice abbia fornito la prova su di lei incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre non è stata fornita alcuna prova da parte del convenuto in ordine alla ricorrenza del caso fortuito richiesto CP_1
al fine di escludere la responsabilità del custode, nè di un concorso colposo della danneggiata rilevante ai sensi dell' art. 1227 c.c..
Il convenuto, quale ente proprietario della strada, è quindi tenuto al risarcimento dei danni CP_1 subiti dall'attrice.
Venendo alla quantificazione dei tali danni, partendo dal pregiudizio di natura non patrimoniale, occorre ricordare che alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia (v. Corte cost. 233/2003;
Corte di Cass. a SS.UU. n. 26972/2008), tale danno assume natura unitaria ed omnicomprensiva, con la conseguenza che esso vada inteso come omnicomprensivo di qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Al riguardo, occorre dare conto delle risultanze cui è pervenuto il CTU il quale, dopo aver visitato la perizianda ed esaminato la documentazione medica in atti, ha rappresentato che “la perizianda presenta postumi di frattura bimalleolare caviglia sinistra con distacco osseo lamellare malleolo tibiale, diastasi della pinza bimalleolare, complicata da algodistofia e limitazione funzionale di circa 1/3 dei movimenti articolari del piede”, riconoscendo il rapporto di derivazione causale di tali lesioni dalla caduta.
Tale diagnosi ha indotto il consulente a stimare gli esiti invalidanti permanenti nella misura del 6%, con un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 30, e parziale al 75% di giorni 15, al 50% di giorni 30 ed al 25% di ulteriori giorni 30.
pagina 4 di 7 Non vi sono motivi per discostarsi da questa valutazione apparendo corretti i criteri tecnici adoperati dal consulente, il quale ha adeguatamente motivato in merito alla loro applicazione al caso concreto;
pertanto, il contenuto della relazione viene integralmente condiviso.
Per ciò che attiene ai valori cui attenersi per la liquidazione del danno biologico appare equo rifarsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024 (non può, invero, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. Micropermanenti, avendo la Cassazione precisato che trattasi di parametri utilizzabili solo in caso di lesioni conseguenti ad incidenti stradali): in base ai valori indicati dalle predette tabelle va riconosciuta alla parte la somma di euro 8.276,00 che corrisponde al risarcimento per le lesioni di carattere permanente tenuto conto dell'età al momento del fatto (57 anni)
e della percentuale di invalidità riconosciuta (6%), mentre per l' invalidità temporanea va riconosciuto l' importo complessivo di euro 7.331,25, di cui euro 3.450,00 a titolo di ITT, euro 1.293,75 per l'ITP al
75% ;euro 1.725,00 per la ITP al 50%, euro 862,50 per la ITP al 25%, per un totale di euro 15.607,25.
A tale somma va, poi, aggiunta a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 1.093,55, corrispondente alle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU, tenuto conto che tali esborsi integrano un pregiudizio di natura patrimoniale eziologicamente riconducibile in via immediata al sinistro.
Non sono dovute ulteriori voci risarcitorie aggiuntive, non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla ricorrenza delle circostanze concrete idonee a giustificare la richiesta personalizzazione.
Come già rilevato, infatti, il pregiudizio di natura non patrimoniale è da intendersi omnicomprensivo delle varie voci (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) che assumono natura meramente descrittiva;
pertanto, il cd. “danno morale” (più correttamente, la personalizzazione del danno), non è una voce autonomamente risarcibile, e le eventuali peculiari caratteristiche del caso concreto (in passato considerate rilevanti ai fini del cd. danno morale) possono essere apprezzate solo sotto il profilo della personalizzazione del danno ed al fine di rendere il più possibile integrale il risarcimento, sempre che l'attore abbia svolto una adeguata attività assertiva e probatoria che giustifichi la liquidazione di un ulteriore aumento, in via personalizzata, del credito risarcitorio.
Ed infatti, la determinazione della percentuale di invalidità e la sua liquidazione tenuto conto dell'età della vittima appare di per sé indicativa del pregiudizio di natura non patrimoniale che subisca ogni soggetto di pari età che riporti un pari grado di menomazione, apparendo necessario, ai fini del riconoscimento di un aumento a titolo di personalizzazione, che vengano adeguatamente allegate e pagina 5 di 7 provate – nel corso del giudizio – ulteriori circostanze idonee a dimostrare che, nella fattispecie concreta, il danneggiato abbia riportato delle conseguenze lesive diverse ed ulteriori rispetto al pregiudizio patito da analogo soggetto di analoga età.
Nella fattispecie, appare evidente la insussistenza dei presupposti per la liquidazione di tale voce di danno, in presenza di una attività assertiva generica ed in totale mancanza di riscontri probatori sul punto (che consentisse, cioè, di ravvisare in capo alla danneggiata profili di sofferenza diversi ed ulteriori rispetto a quelli riportati da altro soggetto, della stessa età, che subisca lo stesso danno); pertanto, l' importo liquidato appare congruo rispetto al danno riconosciuto.
In definitiva, in totale l'importo dovuto ammonta ad euro 16.700,80 comprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Tali somme sono, pertanto, determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (20 gennaio 2017), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici
ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, CP_1 tenendo conto dell'attività concretamente svolta dai difensori e del valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi per la sola fase di studio (per la bassa complessità) e medi per le residue, di cui al D.M. n. 55 del 2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), con attribuzione ai difensori antistatari.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto, nella misura liquidata con decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
euro 16.700,80, oltre interessi e rivalutazione nella misura di cui in motivazione;
- condanna il GL d'AR (Na), in persona del Sindaco pro tempore, al CP_2 pagamento, in favore dell'attrice e con attribuzione ai difensori antistatari Avv. Stefania
Castellone e dall'Avv. Massimo Castellone, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 270,00 per spese ed euro 4.618,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU espletata.
Nola, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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