Sentenza 15 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini della convalida dell'arresto in flagranza per il reato di detenzione di stupefacente non è necessario il preventivo esame del " narcotest", indispensabile, invece, per qualificare la gravità indiziaria ai fini dell'emissione della misura cautelare.
Commentario • 1
- 1. Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2009, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 15/12/2009
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1725
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 32388/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI AVEZZANO;
nei confronti di:
1) OM IN N. IL 11/03/1967;
avverso l'ordinanza n. 1003/2009 GIP TRIBUNALE di AVEZZANO, del 05/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
lette le conclusioni del PG Dott. Mura Antonio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano avverso l'ordinanza in data 5.6.2009 con la quale il G.I.P. di quel circondario non ha convalidato l'arresto eseguito in data 4.6.2009 dalla polizia giudiziaria nei confronti di MA UA in quanto, sebbene il MA fosse stato colto in possesso di 71,133 gr. di sostanza stupefacente verosimilmente hashish, suddivisa in 2 pezzi e di 28 dosi della medesima sostanza custodite in altrettanti involucri di carta stagnola del peso complessivo di gr. 32,94, il G.I.P. riteneva che non era stata dimostrata la natura di sostanza stupefacente almeno con il "narcotest".
Rileva la ricorrente Parte pubblica che erano sufficienti a tal fine la dichiarazione spontanea resa dall'indagato, al momento dell'arresto, il riconoscimento della sostanza effettuato dai carabinieri operanti in base alla loro specifica esperienza, la suddivisione in dosi per la vendita al dettaglio e la personalità del reo (pregiudicato per reati della medesima indole) e le dichiarazioni rese da un acquirente di stupefacente, che aveva riferito di avere, sia pur in passato, acquistato hashish dal MA.
Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il vaglio cui è chiamato il giudice nella fase di convalida dell'arresto attiene soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quando ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell'uso degli stessi, deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa.
Orbene, buona parte dei dati richiamati dal ricorrente, ed in particolare il riconoscimento della sostanza effettuato dai carabinieri operanti in base alla loro specifica esperienza, la suddivisione in dosi per la vendita al dettaglio, la personalità del reo (pregiudicato per reati della medesima indole) e le dichiarazioni rese da altra persona (che si accompagnava all'indagato la quale, trovata in possesso di un pezzettino della medesima sostanza, riferiva d'averla ricevuta gratuitamente dal Tomassini), erano più che sufficienti per ravvisare gli estremi del reato contestato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73: invero, ai fini della convalida di arresto, non è necessario disporre anche il preventivo esame del "narcotest", indispensabile, invece, per qualificare la gravita degli indizi necessaria per l'emissione della misura cautelare. Se dunque s'impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza deve convenirsi con il P.G. sull'opportunità che esso avvenga senza rinvio, attesa l'inutilità di sollecitare dal giudice a quo una pronuncia che avrebbe valore meramente formale (art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza senza rinvio essendo l'arresto legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010