Legge 28 dicembre 1999, n. 522

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  • 1Decreto ominibus sulla pubblica amministrazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 marzo 2006

  • 2Risoluzione del 03/07/2001 n. 100 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 3 luglio 2001

    L\'Associazione Nazionale ......... ha chiesto chiarimenti in ordine all\'applicazione dell\'art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, il quale ha sostituito il primo periodo del comma 1 dell\'art. 9-quater del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, ed ha disposto:"Nell\'articolo 2, lettera A), della Tariffa di cui all\'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n.1216 l\'aliquota e\' ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia ad …

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Giurisprudenza9

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  • 1Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/10/2023, n. 8802
    Provvedimento: Pubblicato il 09/10/2023 N. 08802/2023REG.PROV.COLL. N. 03284/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3284 del 2019, proposto da AR CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN TO in Roma, piazza Salviati 1; contro Comune di Monte Argentario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri …
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    • ristrutturazione edilizia·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • vincolo idrogeologico·
    • demolizione opere abusive·
    • art. 31 DPR 380/2001·
    • acquisizione area di sedime·
    • legittimità dell'ordinanza di demolizione·
    • pregiudizio alle parti legittime del manufatto·
    • vincolo paesaggistico·
    • art. 33 L.R. 52/1999·
    • sostituzione di motivazione·
    • sanzione demolitoria·
    • permesso di costruire·
    • ordinanza di demolizione·
    • D.I.A.

  • 2Trib. Roma, sentenza 12/09/2023, n. 12901
    Provvedimento: RGAC 59892 ANNO 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 59892 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 26 maggio 2023 e vertente TRA (cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, via Parte_1 C.F._1 Santa Lucia n. 76 presso lo studio dell'avv. Marco Acampora che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente ATTORE E (cf ), in persona del …
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    • reati ostativi·
    • legge 512/1999·
    • giurisdizione civile·
    • art. 407 cpp·
    • diniego accesso fondo vittime criminalità·
    • requisiti soggettivi e oggettivi·
    • art. 628 cp·
    • estraneità ambienti malavitosi·
    • misura di prevenzione·
    • sentenza definitiva di condanna

  • 3Trib. Palmi, sentenza 21/07/2023, n. 621
    Provvedimento: N. R.G. 381/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 381/2018 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti MASSIMILIANO PEZZANI e PIER PAOLO PEZZANI; -attrice- nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE ATTINA'; Controparte_1 -convenuta- e di rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZINA Controparte_2 MANDAGLIO; -convenuto- CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da processo verbale del 26/01/2023 *** RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- …
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    • spese CTU·
    • giurisdizione tribunale ordinario·
    • art. 248 TUEL·
    • improcedibilità domanda·
    • indennizzo assicurativo·
    • art. 183 c.p.c.·
    • responsabilità per omessa manutenzione·
    • danno da evento atmosferico·
    • esondazione fiume·
    • compensazione spese legali

  • 4TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/01/2018, n. 140
    Provvedimento: Pubblicato il 09/01/2018 N. 00140/2018 REG.PROV.COLL. N. 03648/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3648 del 2014, proposto da: Naval Interiors S.r.l., Izzo Repair Ship Construction S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in LI, via Melisurgo, 4; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …
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    • compensazione delle spese·
    • decadenza della concessione·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse·
    • determinazione del canone·
    • canone demaniale·
    • subingresso in concessione demaniale·
    • procedimento amministrativo ex lege 241/1990·
    • eccesso di potere·
    • recupero del debito pregresso

  • 5TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/07/2012, n. 731
    Provvedimento: N. 01169/2011 REG.RIC. N. 00731/2012 REG.PROV.COLL. N. 01169/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2011, proposto da: SERVIZI NAUTICI ASINARA Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Carlo Bilanci, Roberto Mascia, con domicilio eletto presso avv. Roberto Mascia in Cagliari, via Pessina 9; contro AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA, GOLFO ARANCI E PORTO TORRES, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; per …
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    • giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
    • giurisdizione amministrativa·
    • principio di buona amministrazione·
    • modifica di concessione·
    • valutazione delle attività economiche·
    • canoni concessori·
    • interpretazione delle norme concessorie·
    • concessione demaniale marittima·
    • onere della prova·
    • diniego di modifica della concessione
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Finalita')
    Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominato "Regolamento", ad accrescere il grado di competitivita' delle imprese nazionali impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, completamente liberalizzati a decorrere dal 1o gennaio 1999 dal Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali della gente di mare, nonche' a sostenere ed accrescere, con interventi a favore del settore armatoriale, in particolare crocieristico, il grado di competitivita' internazionale delle imprese italiane che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 .
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo del Regolamento CEE n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - 5 novembre 1998, n. 87.
    - Il testo del Regolamento CEE n. 3577/92 del Consiglio, del 7 gennaio 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale 21 gennaio 1993, n. 6.
    - Il testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303.
  • Art. 2. (Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali)
    Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unita' navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2.
    2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto.
    Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati.
    Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
    Nota all'art. 2, comma 1:
    - Il testo dell' art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , recante "Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306), e convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1994, n. 48), e' il seguente:
    "Art. 2. - Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unita' a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:
    a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocita' non inferiore ai 30 nodi;
    b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);
    c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.
    2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto le navi militari, le unita' da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonche' le unita' da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.
    3. Sono altresi' esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato".
    Nota all'art. 2, comma 2:
    - Il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , e' il seguente:
    "Art. 3. - 1. Per le nuove costruzioni delle unita' di cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234 , per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale e' rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.
    2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.
    3. Qualora la Commissione delle Comunita' economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.
    4. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.
    5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unita' di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unita' senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.
    6. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione".
    "Art. 4. - 1. Per le iniziative di trasformazione delle unita' indicate all'art. 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234 , per lavori commessi nel periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.
    2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unita', indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purche' i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.
    3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.
    4. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto.
    5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa".
  • Art. 3. (Contributi per l'innovazione tecnologica nel settore navale) 1. Nei limiti e per le finalita' di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all' articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , un contributo non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ECU. 2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , che si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto o del processo produttivo. 3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefi'ci accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni.
    Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
    Nota all'art. 3, comma 1:
    - Il testo dell'art. 6 del citato Regolamento CEE n. 1540/98 e' il seguente:
    "Art. 6 (Aiuti agli investimenti innovativi). - Gli aiuti concessi per l'innovazione in cantieri esistenti di costruzione, trasformazione e riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensita' massima del 10% lordo purche' siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, ossia non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'Unione europea, e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che:
    gli aiuti si limitino a coprire le spese per gli investimenti e le attivita' di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto; il loro importo e la loro intensita' siano limitati al minimo indispensabile, tenendo conto del grado di rischio associato al progetto".
    Nota all'art. 3, comma 1:
    - Il testo dell' art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , recante "Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, S.O.) e' il seguente:
    "Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
    a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;
    b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;
    c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.
    2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.
    3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti".
    Nota all'art. 3, comma 2:
    - Il testo dell' art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , recante "Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1976, n. 130) e' il seguente:
    "Art. 4. - Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
    Il comitato e' presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed e' cosi' composto:
    a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;
    b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;
    c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
    d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;
    e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;
    f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
    g) da un esperto designato dall'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
    h) da un esperto designato dal registro navale italiano;
    i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
    Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potra' essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.
    Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
    I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati".