Sentenza 18 novembre 2011
Massime • 1
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (nella specie un procedimento disciplinare) - non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in una memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento, in quanto l'operatività dell'esimente - funzionale al libero esercizio del diritto di difesa - deve restare circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Castrovillari ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Rossano, appellata dalla parte civile P. Pasquale, che aveva assolto R. Giammaria dall'addebito di diffamazione in danno del P. 1.1. È fatto carico all'imputato di avere offeso la reputazione della parte offesa in una missiva, trasmessa al Comune di Rossano - Ufficio del personale e Ufficio Economato - in cui si accusava il P. di insistere nel "trattenere illegittimamente le somme liquidate in favore dei figli, peraltro lasciati in gravissime ristrettezze economiche". 1.2. Il Tribunale, così come il giudice di primo grado, ha rilevato …
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L'esimente concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (nella specie un procedimento disciplinare) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in una memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento. L'operatività dell'esimente è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa e deve restare circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE …
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Per costante giurisprudenza (Cass. 138/2016; Cass. 8174/2012; Cass. 7633/2011), l'interpretazione del regolamento condominiale fornita dai giudici di merito, non è censurabile dinnanzi alla Corte di Cassazione, se non per violazione dei canoni ermeneutici dettati dal legislatore con gli artt. 1362 e seg. c.c. o per vizi di motivazione. Ciò posto, appare altrettanto pacifico che il regolamento condominiale di origine contrattuale, vale a dire quello predisposto dal costruttore o dall'originario unico proprietario, può stabilire limitazioni alla proprietà privata, anche con l'elencazione delle attività vietate all'interno dei singoli appartamenti, tuttavia, dette limitazioni e tali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2011, n. 7633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7633 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 18/11/2011
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO LO A. - Consigliere - N. 2725
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO LO G. - Consigliere - N. 38731/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 26.6.2010 da:
avv. Azzolini Giorgio, difensore di TI ER NT, nato a [...] il [...]; e sul ricorso proposto il 10.7.2010 dall'avv. Cosimo Dannano Rampino, difensore di IA LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Belluno del 14 gennaio 2010. Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Letta la memoria difensiva depositata il 24.10.2011 dall'avv. LO Patelmo, difensore della parte civile Di AL Vottorio. Sentita la relazione del Consigliere dr. LO Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per MA;
e l'annullamento con rinvio per TI.
Sentito l'avv. LO Patelmo, difensore della parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte, insistendo per il rigetto dei ricorsi.
Sentito, altresì, l'avv. Cosimo Damiano Rampino, difensore del MA, che si è associato alle richieste del PG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI CE NT e MA LO erano chiamati a rispondere, innanzi al Giudice di pace di Belluno, dei reati di seguito indicati:
Il TI del reato di cui al capo A), ai sensi dell'art. 81 cpv, art. 61, nr. 10 e art. 595 c.p., commi 1 e 2, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, inviando al Questore di Belluno una memoria difensiva datata 31/08/2004 da lui redatta nell'ambito di un procedimento disciplinare aperto a suo carico (memoria indirizzata anche al Dirigente dell'Ufficio del Personale ed al Capo di Gabinetto della Questura di Belluno ed alla Segreteria Nazionale della SILP di Roma) e quindi inviando un esposto al Procuratore della Repubblica ed al Questore di Belluno, nonché al Capo della Polizia, al Ministero degli Interni, al Direttore Interregionale Triveneto ed alla Segreteria Nazionale del Sindacato SILP, esposto al quale allegava la predetta memoria difensiva, nella quale si leggeva, tra l'altro, "... appare alquanto singolare ed intraprendente, che un acerbo funzionario privo di esperienza professionale, si lasci andare in uno scritto a diffamanti dichiarazioni ... Sono convinto che la contestazione di addebiti disciplinari in questione sia stata ampiamente spiegata in tutte le sue parti, resto invece moderatamente fiducioso, di essere riuscito a convincere le SS.LL. che in questa vicenda risulta esserci, nella migliore delle ipotesi, almeno un'altra persona a cui si dovrebbero essere mosse delle contestazioni disciplinari, quantomeno per aver preso volontariamente delle decisioni organizzative alfine di nuocere in maniera strumentale e precostituita all'altro dipendente, ma non solo ..., violazioni disciplinari e professionali per altro più gravi di un presunto comportamento scorretto tra colleghi e superiori, comportamento indubbiamente frequente in altri dipendenti della Questura di Belluno, Funzionari compresi e mai riscontrato e contestato ad alcuno!!! Sarebbe corretto conoscere le gravi motivazioni che hanno spinto tra l'altro il Di AL ad effettuare quel " lavoro informatico" sul computer posto nella mia scrivania e sapere se questa prassi di "spionaggio" sia consolidata nella Questura di Belluno e per quanti e quali dipendenti è stata messa in atto;
ritenendolo infatti un atto estremo da parte dell'Amministrazione, dovrebbe essere a mio avviso supportato da dubbi fondati e gravissimi sul dipendente prescelto...", e nella quale si indicava come teste il "Comm. Capo Di Lolla Vittorio per sapere le motivazioni della sua ispezione nel computer in uso ali" ufficio servizi - per conoscere i contenuti dei documenti (tutti) e di tutto l'ulteriore materiale trovato non consono o in violazione della legge e regolamento - per sapere se queste ispezioni informatiche sono state messe in atto ad altri computer della Questura e di quali dipendenti, ma soprattutto per quali motivi ..." offendeva la reputazione del Commissario Capo della Polizia di Stato Dott. Di AL Vittorio, al quale peraltro attribuiva un fatto determinato;
con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle funzioni. Il Marsia del reato sub B), ai sensi dell'art. 61, nr. 10 e art.595 c.p., commi 1 e 2, perché, inviando una lettera al Questore di
Belluno ed al Ministero degli Interni nella quale si affermava che il Commissario Capo Dott Di Laila aveva effettuato una ispezione sul computer in uso a Surtile CE NT e nella quale si irridevano le capacità professionali del predetto funzionario prospettando anche l'ipotesi di commissione di reati da parte di lui (un così accentuato acume investigativo meriterebbe a parere dello scrivente ben altro incarico per il Dott. Di AL, anche se riteniamo che nel caso in specie bisognerà valutare se l'azione posta in essere faccia emergere eventuali reati in pregiudizio "dello spiato": e per questo la relazione prodotta dal Funzionario per ogni debita valutazione sarà inviata alla Procura della Repubblica di Belluno ...", "... la verità è che la particolare attitudine investigativa del funzionario, forse più pregnante di quella organizzativa, ha creato presso ufficio dove opera il TI con le funzioni di responsabile un disservizio che forse era evitabile";
"... per la parte che ci riguarda in questa penosa vicenda fatta di insensibilità mista a disorganizzazione traspare la voglia di colpire il rappresentante dell'O.S. ..."), offendeva la reputazione del Commissario Capo della Polizia di Stato dott Vittorio Di Lella, attribuendogli peraltro un fatto determinato, con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle funzioni.
Con sentenza del 23 settembre 2008 il Giudice di pace dichiarava TI CE NT e MA LO responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, per l'effetto, li condannava alle pene pecuniarie ritenute di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa costituitasi parte civile, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dai difensori, il Tribunale di Belluno, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso la pronuncia anzidetta, i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo del ricorso in favore del TI denuncia mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla valutazione fatta dal GIP di Bolzano sul contenuto della memoria difensiva del 31.8.2004., con particolare riferimento al rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per violazione del divieto del ne bis in idem posto che i fatti oggetto di giudizio erano gli stessi in ordine ai quali, in diverso procedimento, il GIP di Vicenza e di Bolzano aveva disposto l'archiviazione.
Il secondo motivo deduce difetto di motivazione, ai sensi del citato art. 606, lett. e) in ordine al diniego dell'esimente di cui all'art.598 c.p., con riferimento all'invio della memoria difensiva al
Questore di Belluno.
Il terzo motivo deduce identico vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 599 c.p.. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al contenuto diffamatorio delle espressioni contenute nella memoria difensiva 31.8.2004 ed alla ritenuta sussistenza del reato contestato.
Il quinto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'stesso art. 606, lett. e), in ordine alla quantificazione della pena e della provvisionale nonché in relazione alla richiesta sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Il ricorso in favore del MA lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica sindacale.
2. - Il primo motivo del ricorso in favore del TI, ripropone la questione, già agitata in sede di appello, con riferimento all'efficacia preclusiva da giudicato riveniente, a suo dire, da due provvedimenti di archiviazione, emessi da altre autorità giudiziarie. Eccezione che il giudice di appello aveva correttamente risolto con riferimento all'oggettiva diversità dei fatti in esame, pur senza rilevare il pregiudiziale profilo d'infondatezza, ossia l'inoperatività della preclusione processuale di cui all'art. 649 c.p.p., nei confronti del decreto di archiviazione, che non è certo equiparabile alla sentenza - intesa come provvedimento che definisce il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione - e non può mai diventare irrevocabile ed è, dunque, privo di effetto preclusivo (cfr., per il precedente regime processuale, Cass. sez. 1, Sentenza n. 6588 del 31.1.1989 rv. 181208). La seconda censura, relativa al diniego dell'esimente dell'art. 598 c.p. è destituita di fondamento, non meritando critiche di sorta il rilievo argomentativo in forza del quale il giudice a quo ne ha negato l'operatività nella fattispecie, con riferimento all'invio della memoria difensiva redatta per il procedimento disciplinare ad autorità diverse dal Questore che era l'unico contraddittore nello stesso procedimento disciplinare. La relativa statuizione è in linea con indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, in ordine all'inapplicabilità dell'esimente in caso di invio degli scritti difensivi a soggetti diversi dai legittimi contraddirteli nel processo (cfr., tra le altre, Cass sez. 5, 16.10.2002, n. 40725 rv. 22318) o di espressioni ingiuriose contenute in esposti (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 29.4.2010 n. 24003, rv. 247396). Non è revocabile in dubbio, del resto, che l'operatività dell'esimente, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, debba restare circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano state proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, alla luce della perspicua formulazione letterale dell'art. 598 c.p.. La quarta censura si colloca, invece, alle soglie dell'ammissibilità, afferendo ad improponibile questione di merito, come pacificamente è quella riguardante la valutazione delle risultanze processuali ogni qual volta - come nel caso di specie - sia assistita da motivazione congiura e formalmente corretta. In particolare, è ineccepibile - e dunque insindacabile - l'apprezzamento di fatto sul contenuto di offensività delle espressioni racchiuse nella memoria difensiva in questione, che si traducevano in gratuito attacco alla sfera morale della persona offesa.
hi area di inammissibilità si pone, invece, la censura relativa al trattamento sanzionatone, trattandosi anche in questo caso di questione di merito, insuscettiva di sindacato di legittimità siccome adeguatamente motivata.
Inammissibili, in quanto non proponibili in questa sede, sono anche le censure relative all'entità della provvisionale od alla mancata sospensione della provvisoria esecutorietà, a parte che anche sul punto non manca idonea motivazione.
La motivazione è, invece, carente, nel senso di mancanza grafica, con riferimento alla richiesta - oggetto del terzo motivo - di applicazione della norma di cui all'art. 599 c.p., in tema di provocazione, ancorché della relativa istanza il giudice di appello avesse dato atto nella narrativa della sentenza in esame. La mancanza di motivazione sulla richiesta difensiva è causa di annullamento in parte qua della sentenza impugnata, che va dunque dichiarato nei termini di cui in dispositivo, affinché il competente giudice del rinvio proceda al relativo esame.
3. - Per quanto riguarda il ricorso del MA, i rilievi critici che lo sostanziano attengono tutti al mancato riconoscimento del diritto di critica sindacale, negato dal giudice a quo con richiamo ad orientamento interpretativo di questa Corte regolatrice in ordine ai limiti di applicabilità della scriminante in parola. La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero, nel fare pedissequo richiamo ad arresti giurisprudenziali (peraltro assolutamente pacifici nel sottolineare la necessità che la critica non debordi in gratuiti attacchi alla sfera morale del soggetto passivo), ha omesso di considerare altri enunciati giurisprudenziali, parimenti pacifici in ordine ad altra, ineludibile, necessità di valutare le espressioni offensive nel particolare contesto di riferimento (cfr. Cass. sez. 5, 14.4.2000, n. 7499, rv. 216534). Ove così avesse fatto, il giudice a quo non avrebbe potuto fare a meno di considerare che le espressioni in esame, ancorché aspre e graffianti - specie con riferimento al rilievo sarcastico delle sorprendenti doti investigative che il dirigente avrebbe usato nel disporre l'ispezione del computer del TI e che, forse, avrebbero meritato ben altra applicazione, in ambiti più appropriati - erano comunque inserite in uno scritto/denuncia che intendeva stigmatizzare l'asserito disservizio organizzativo dell'ufficio, nell'ambito ed in ragione del mandato sindacale dell'imputato, in quanto rappresentante di un'organizzazione di categoria e, dunque, in funzione delle finalità istituzionali sottese a quell'incarico. Non solo, ma anche il TI risultava iscritto al sindacato, tanto che la polemica iniziativa del MA lasciava chiaramente intendere che il comportamento del dirigente, attuato mediante forme di spionaggio attraverso il controllo del computer in sua dotazione, potesse essere ingenerato da finalità persecutorie o punitive in ragione dell'attività sindacale dello stesso TI. Accusa che, giustificata o meno che fosse, rientrava certamente nei limiti dell'attività di rappresentanza sindacale, che tra i suoi compiti, annovera certamente anche quello della denuncia di situazioni, fatti o condotte ritenuti non in linea con i doveri istituzionali ovvero posti in essere in ottica antisindacale o persercutoria. Non travalica i limiti immanenti al relativo diritto neppure il manifestato convincimento che le condotte denunciate potessero integrare anche ipotesi di reato, come di recente statuito, in analoga fattispecie, da questo Giudice di legittimità (cfr., Cass. sez. 5, 12.6.2009, n. 32180 rv. 244495, secondo cui sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale (art. 51 cod. pen.) qualora il rappresentante di un'organizzazione sindacale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali nonché alla stessa parte lesa, che censuri le scelte di quest'ultima - effettuate in qualità di Capo dell'Ufficio di Procura, in ordine alla gestione del personale amministrativo - ipotizzando a suo carico la realizzazione di comportamenti penalmente rilevanti (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la missiva non espressione di una "querelle"personale ma di critica in ordine all'operato istituzionale, essendo volta a stigmatizzarne, ancorché con toni aspri, eppur conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e giudiziario, censurando atteggiamenti ritenuti inutilmente persecutori e, quindi, intervenendo a tutela dei lavoratori del settore nella veste di rappresentante di categoria). Le espressioni oggettivamente offensive, contenute nello scritto del 3.8.2004, erano tutte funzionali all'iniziativa sindacale ed in sintonia con i pertinenti moduli espressivi e non debordavano, dunque, dai limiti all'esercizio del relativo diritto per risolversi in attacchi gratuiti ad personam.
3. - Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, per quanto riguarda il TI, solo nella parte relativa alla mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della provocazione, affinché il competente giudice del rinvio proceda al relativo esame, provvedendo anche alla liquidazione delle spese di parte civile.
La sentenza impugnata deve essere, invece, annullata senza rinvio nei confanti del MA perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso nell'esercizio del diritto di critica sindacale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, nei confronti di MA LO, perché il fatto non costituisce reato e con rinvio al Tribunale di Belluno per nuovo giudizio, nei confronti di TI CE NT.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012