Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2011, n. 7633
CASS
Sentenza 18 novembre 2011

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L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (nella specie un procedimento disciplinare) - non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in una memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento, in quanto l'operatività dell'esimente - funzionale al libero esercizio del diritto di difesa - deve restare circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Commentari4

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    L'esimente concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (nella specie un procedimento disciplinare) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in una memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento. L'operatività dell'esimente è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa e deve restare circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE …

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    Per costante giurisprudenza (Cass. 138/2016; Cass. 8174/2012; Cass. 7633/2011), l'interpretazione del regolamento condominiale fornita dai giudici di merito, non è censurabile dinnanzi alla Corte di Cassazione, se non per violazione dei canoni ermeneutici dettati dal legislatore con gli artt. 1362 e seg. c.c. o per vizi di motivazione. Ciò posto, appare altrettanto pacifico che il regolamento condominiale di origine contrattuale, vale a dire quello predisposto dal costruttore o dall'originario unico proprietario, può stabilire limitazioni alla proprietà privata, anche con l'elencazione delle attività vietate all'interno dei singoli appartamenti, tuttavia, dette limitazioni e tali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2011, n. 7633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7633
Data del deposito : 18 novembre 2011

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