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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dr.ssa Roberta Pastore pronunciato all'udienza del 16/7/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5755/2024 RGL promossa da:
, c.f. , assistita dall'avv. ARIOTTO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. , assistito ex art. 417 NTroparte_1 P.IVA_1 bis c.p.c. dalle dott.sse TECLA RIVERSO e dal dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ricorre in giudizio affermando di aver lavorato come docente in Parte_1 forza di plurimi contratti a termine per chiedere la condanna del e NTroparte_1 del merito:
A. alla consegna della carta elettronica del docente;
B. al compenso ex art. 7 c.c.n.l. (retribuzione professionale docenti);
A. Sulla carta del docente
1. lamenta di non aver beneficiato negli a.s. 2020/2021, Parte_1
2022/2023 e 2023/2024 della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, parte attrice agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo CP_1 di € 1.500,00 (pari ad € 500 per ciascun anno) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando CP_1 la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento.
4. la questione deve essere risolta facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
5. parte ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2022/2023 in forza di un contratto dal 9/9/2022 al 31/8/2023 e di esser rimasta all'interno del sistema scolastico in quanto iscritta nelle graduatorie: sussistono quindi i presupposti che legittimano l'attribuzione della carta docente per tale annualità;
6. quanto alla domanda riferita agli anni 2020/2021 e 2023/2024 in cui parte ricorrente ha prestato attività lavorativa in forza di supplenze brevi e saltuarie, deve considerarsi che la sopra richiamata clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 così dispone: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte affermato che “la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 106 Al contrario, detta nozione richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-
652/19, EU:C:2021:208, punto 60 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez.
VI, 15/12/2022, n. 40);
7. lo scopo della carta del docente è stato esaustivamente delineato dalla Corte di
Cassazione con la già richiamata sentenza n. 29961/2023, la quale ha reiteratamente evidenziato la stretta correlazione, operata dal legislatore nazionale, tra la finalità formativa a cui è diretta l'attribuzione della Carta Docente, la durata annuale della docenza e dunque la programmazione didattico educativa in cui il singolo docente è coinvolto: “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima […] Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad
«iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r.
275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto […] Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica 'annua' esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”;
8. in questi termini la Corte di Cassazione, pur considerando i fini generali perseguiti dal legislatore di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, ha ritenuto che il riferimento all'anno scolastico non consentisse di limitare il beneficio in questione ai soli docenti di ruolo, potendosi includere tra i beneficiari anche i docenti precari il cui lavoro, per l'ordinamento scolastico, avesse analoga taratura (“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”);
9. la soluzione alla questione di diritto sottoposta alla Corte di Cassazione – come già anticipato in relazione ai contratti intercorsi per gli altri anni scolastici oggetto del presente giudizio – è dalla stessa fornita mediante il richiamo alle supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, in quanto destinate a coprire un lasso temporale pari o superiore a quello che è l'orizzonte temporale che giustifica l'attribuzione della Carta Docente: le supplenze sul c.d. organico di diritto
(art. 4 comma 1) riguardano cattedre che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;
le supplenze sul c.d. organico di fatto (art. 4 comma 2) sono destinate a coprire cattedre non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico: in entrambe le tipologie di supplenze
(coperte con contratti con termine, rispettivamente, al 31 agosto e al 30 giugno) la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente enunciata (osserva la Corte:
“si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”); il riconoscimento della Carta Docente ai titolari di tali supplenze vale a rimuovere la discriminazione subita rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in quanto “chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale”;
10. il ricorso alle supplenze temporanee, previste dall'art. 4 comma 3 della L. 124/1999, avviene “nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2”, e pertanto nei casi in cui – per definizione – difetta l'orizzonte di continuità didattica parametrata sull'anno scolastico che si è visto caratterizzare le supplenze su organico di diritto e su organico di fatto: la diversa natura e finalità di tali supplenze emerge anche dal distinto bacino a cui si attinge per la nomina (per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le GPS – graduatorie provinciali per le supplenze – mentre per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto);
11. la Corte di Giustizia ha ritenuto che le ragioni oggettive di trattamento differenziato tra lavoratore a termine e lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato possano risiedere nello “scopo specifico dell'indennità […] come pure il contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE sez. II, 11/04/2019, n. 29, punto 53, che richiama: sentenze del 5 giugno
2018, Montero C-677/16, EU:C:2018:393, punto 63; del 5 giugno 2018, Per_1
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 60, e del 21 novembre 2018, de , C-619/17, EU:C:2018:936, punto 74); Persona_2
12. la necessaria correlazione tra carta del docente e annualità della didattica – già esplicitata nella sentenza n. 29961/2023 sopra riportata – è stata poi chiaramente ribadita e confermata nel decreto n. 7254/2024 del 19/03/2024 con cui la Prima
Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara proprio in relazione alle supplenze temporanee;
13. deve quindi ritenersi che la condizione di impiego costituita dalla carta del docente sia contraddistinta dalla unitarietà dell'attribuzione con riferimento alla didattica annuale, in relazione all'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore con l'introduzione del beneficio, e costituisca idonea ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato ed i docenti a tempo determinato titolari di contratti di supplenza temporanea, ai quali è estraneo l'orizzonte didattico-temporale che caratterizza, per contro, le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche: merita precisare che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato
(nel caso di specie, da un lato, tra supplenti su organico di fatto o diritto e, dall'altro, tra supplenti temporanei), non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022,
n. 40); 14. la titolarità di un contratto di supplenza breve e saltuaria potrebbe quindi comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo qualora il periodo di supplenza attribuito sia di consistenza tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, in quanto in tale ipotesi il docente sarebbe chiamato alla programmazione didattica in misura analoga a chi è incaricato per l'intero anno scolastico, e manifesterebbe le medesime esigenze formative a cui è finalizzata l'attribuzione della carta: ciò si verificherebbe ove il contratto di supplenza consentisse, per la sua durata, una valutazione ex ante di durata pressoché annuale della didattica, analoga a quella di una supplenza su organico di fatto (in tal senso si
è espressa la Corte d'Appello territoriale nella sentenza n. 165 del 24/05/2024, favorevole al riconoscimento della carta del docente in un'ipotesi di unica supplenza temporanea della durata di 155 giorni “da gennaio agli scrutini”);
15. stante la necessità di reperire un criterio oggettivo che consenta di riferire alla didattica annuale anche i contratti di supplenza breve, pare congrua l'indicazione ricavabile dall'art. 37 CCNL 29/11/2007, che “al fine di garantire la continuità didattica”, prevede il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali del supplente del docente titolare che sia stato assente per un periodo non inferiore a
150 giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile: può ricavarsene, a fini interpretativi, che una supplenza destinata a protrarsi per almeno 150 giorni comporta un impegno didattico assimilabile a quello richiesto ai docenti con incarico quantomeno annuale;
16. fatta salva l'ipotesi dell'abuso nel ricorso all'utilizzo delle supplenze temporanee (non dedotta né provata nel caso in esame), va ritenuta infine l'irrilevanza dell'eventuale reiterazione dei contratti di supplenza breve e saltuaria succedutesi nel medesimo anno scolastico: la sussistenza delle ragioni oggettive che consentono la mancata attribuzione della carta deve essere verificata per ogni singolo contratto, rispetto al quale viene in rilievo il raffronto con il lavoratore a tempo indeterminato comparabile quanto alla prevedibilità dell'esigenza formativa e – correlativamente – all'esigibilità del comportamento adempiente da parte del;
la possibilità che ad un primo CP_1 contratto ne seguano altri, verosimilmente connessa al protrarsi dell'esigenza sostitutiva, costituisce elemento esterno ed accidentale al singolo contratto, inidoneo a consentire una valutazione unitaria e complessiva ex post, da cui ricavare la sussistenza di un diritto che – per ciascun autonomo rapporto di lavoro a termine – certamente non sorgerebbe;
17. ne consegue che la domanda proposta per l'a.s. 2020/2021, nel quale si sono succeduti contratti di supplenza temporanea privi delle caratteristiche sopra evidenziate (per un totale di 94 giorni), non può trovare accoglimento e che la domanda proposta per l'a.s. 2023/2024, nel quale è intercorso un contratto con le caratteristiche sopra evidenziate (durata ininterrotta dal 2/11/2023 al 7/6/2024) può invece essere accolta;
18. alla parte ricorrente spetta pertanto – per i soli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
– l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
19. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile a CP_1
nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle Parte_1 altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.000,00 corrispondente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
B. Sul diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti
20. parte ricorrente lamenta la mancata percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001; afferma che l'esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie da tale emolumento, che rappresenta un compenso legato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione tra prestatori di lavoro a tempo determinato e prestatori a tempo indeterminato, di derivazione comunitaria ed immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano, ed agisce per NT ottenere la condanna del al pagamento della somma corrispondente alla retribuzione professionale docenti maturata;
21. l'Amministrazione convenuta si è costituita opponendosi alle pretese azionate, osservando che la retribuzione professionale docenti prescinde dalla distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato (essendo riconosciuta sia al personale a tempo indeterminato che a quello in forza con contratti fino al termine delle attività didattiche o con contratti annuali): ritiene pertanto che non possa essere invocato il principio di non discriminazione;
22. la questione può essere risolta facendo applicazione del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015 (qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c), secondo il quale: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";
23. non vi sono contestazioni in merito all'importo da riconoscere, e l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
982,13 lordi oltre accessori di legge.
24. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso,
- accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. 2022/2023 e Parte_1
2023/2024, di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a NTroparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del docente, la Parte_1 somma complessiva di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 982,13
a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.059,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario
La Giudice dr.ssa Roberta Pastore