Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUB033 24/0 1 t t i r е i E N д d O с I Z l A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R l T a S I b G CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R Oggetto A D apporifice SEZIONE SECONDA CIVILE E T N Inquilin - E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente - R.G.N. 16395/98 - Rel. Consigliere-> Cron.6874 Dott. Antonio VELLA Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere- Rep. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Ud.20/12/00 ConsigliereDott. Carlo CIOFFI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.
5.24 per diritti L. 1500 1 sul r icorso proposto da: 11.08.03.01 IL EL AR AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocatoDELLA GIULIANA 58, MASSATANI MAURIZIO, che lo difende unitamente all'avvocato VITULLO MASSIMO, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLENA
contro
ELETTRICA DI OL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. DI OL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AB MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato STANISCIA NICOLA, difeso dall'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, giusta delega2000 2115 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 226/97 del Giudice conciliatore di ROMA, depositata il 06/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in 1 persona del Sostituto Procuratore Ан Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. -2- S E T R O C NOIZ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BI DI propose opposizione contro il decreto ingiuntivo che il Conciliatore di Roma aveva emesso nei suoi confronti per il pagamen- to del prezzo di materiale elettrico vendutogli dalla società Elettrica Di Paolo;
e,a sostegno dell'opposizione, affermò di non avere eseguito la propria prestazione, perché la merce consegnata era risultata affetta da vizi che la rendevano inidonea all'uso per il quale l'aveva acquista- ta. La società, costituitasi in giudizio, contestò il fondamento dell'opposi= zione che il Conciliatore ha,poi,rigettato con sentenza del 6 dicembre 1997, avendo ritenuto che il consulente tecnico d'ufficio non aveva ri- scontrato difetti del materiale venduto e che tutte le eccezioni del con' venuto non erano state provate. Il DI ricorre per cassazione con un motivo al quale la società resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente sostiene di avere omesso legittimamente il pagamento del prezzo, essendo risultato il materiale elettrico consegnatogli dalla so= cietà inidoneo all'uso per il quale l'aveva comprato (installazione di un cancello automatico),perché non predisposto per il collegamento a terra prescritto dalla legge n.46 del 1990,come era stato accertato an' che dal consulente tecnico d'ufficio. NOY! Il ricorso è inammissibile perché si risolve in una serie di critiche ri= volte contro l'incensurabile giudizio equitativo del Conciliatore,giudi= zio che, oltre a non contrastare con i principii regolatori della compra= vendita, con quelli generali dell' ordinamento e con la Costituzione, è motivato,sia pure concisamente, con la considerazione che "il consu= lente tenico di ufficio non aveva evidenziato carenze nei materiali for= niti dalla società opposta". Ai sensi dell'art.385 del codice di procedura civile il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di cassazione. P. T. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore della controri= corrente. Liquida dette spese in lire 607200 .di cui seicentomila di onorari d'avvocato. E N O Roma 20 dicembre 2000. I Z A R T S I Il presidente. Il consigliere estensore. G E (dott.G.Garofalo) R (dott.A.Vella) A D Антими Бойни спитаво E T N E S E IL EL C1 Paolo Talarico 2. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 MAR 2001 IL CANCELLIERĘ C1