Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1959
CASS
Sentenza 12 febbraio 2001

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Nel caso in cui vi sia stata una sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell'amministratore, al risarcimento del danno che un terzo abbia subito per carente manutenzione di un bene che si assume comune soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto condominio parziale), non è preclusa al singolo condomino l'azione diretta all'accertamento in suo favore delle condizioni di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma cod. civ. ai fini dell'applicazione del criterio ivi previsto per la ripartizione degli oneri derivanti dalla sentenza di condanna del condominio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1959
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1959
Data del deposito : 12 febbraio 2001

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