Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
In materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2013, n. 12353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12353 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 02/10/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - N. 1815
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 12910/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AN N. IL 12/09/1947;
avverso l'ordinanza n. 43/2011 TRIB.SEZ.DIST. di FRATTAMAGGIORE, del 24/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette le conclusioni del PG: inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 24 settembre 2012 il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Frattamaggiore - in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire avanzata da LO IM in relazione all'ordine emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 30 settembre 2011 e, contestualmente, revocava il precedente provvedimento di sospensione dell'esecuzione del 22 novembre 2011. Il giudice basava tale decisione sulla circostanza che gli atti di concessione successivamente rilasciati ai figli dell'istante (soggetto, quest'ultimo, originariamente condannato per il reato di costruzione abusiva con sentenza del 13 ottobre 1995, divenuta irrevocabile) dovevano ritenersi illegittimi e che, in ogni caso, l'immobile nel suo complesso eccedeva la volumetria di mc. 750 per la quale poteva essere consentito il condono edilizio ex L. n. 724 del 1994. 1.2 Avverso il detto provvedimento propone personalmente ricorso LO IM deducendo la manifesta illogicità e l'inosservanza della legge penale da parte del Giudice per avere lo stesso erroneamente ritenuto i figli dell'istante non legittimati, singolarmente, a richiedere il condono per le porzioni di immobile da ciascuno di essi edificate ed abitate: conseguentemente deve ritenersi illogica l'affermazione del giudice secondo la quale esso ricorrente non poteva sanare la costruzione per la eccedenza della volumetria rispetto al limite di 750 mc, in quanto la volumetria complessiva andava suddivisa tra ciascuno dei figli autori di singoli abusi e dunque nessuna delle relative costruzioni superava il detto limite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
2. Va premesso, in punto di fatto, che l'odierno ricorrente era stato condannato per il reato di costruzione abusiva relativamente alla sopraelevazione di un preesistente edificio per una volumetria complessiva di 1620 mc. poi frazionata in distinte unità abitative. La relativa sentenza era stata emessa dal Pretore di Napoli - Sezione di Frattamaggiore - il 13 ottobre 1994 e divenuta irrevocabile il 9 aprile 1997. Successivamente i sei figli del LO (LO NT, LO OF, LO TA, LO OS, LO GI e LO TA), qualificandosi come "comproprietari" di singole sei unità abitative ubicate nel detto edificio, avevano avanzato autonome istanze di concessione in sanatoria che il Comune di Sant'IM rilasciava il 22 settembre 1997. In effetti, per come risulta dal provvedimento impugnato, le proprietà delle singole unità abitative erano state trasferite ai detti germani soltanto il 4 agosto 1999. A seguito della irrevocabilità della sentenza di condanna, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva emesso l'ordine di demolizione della costruzione che inizialmente era stato sospeso, per poi essere revocato con l'ordinanza oggi impugnata.
3. Tanto precisato, la prima questione da affrontare riguarda i poteri del giudice penale di verificare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi di concessione edilizia al fine di valutare la eseguibilità dell'ordine di demolizione: in proposito, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'eventuale rilascio della concessione in sanatoria non implica in modo automatico il venir meno dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, in quanto in caso contrario si finirebbe per svuotare di contenuto il compito di controllo demandato al giudice, vanificandosi il principio di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, la cui osservanza è, invece, essenziale al fine di garantire la più efficace tutela dell'interesse protetto. Il giudice dell'esecuzione ha, pertanto, il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (in termini Sez. 3A 28.9.2010 n. 40475, Ventrici, Rv. 249306; idem, 16.11.05, n. 46831, Vuocolo, Rv. 232642).
3.1 Nell'ambito di tale doveroso potere di controllo è, dunque, riconosciuto al giudice il diritto di verificare in base a quali presupposti sia stato emanato il provvedimento concessorio e se questo risponda ai requisiti richiesti.
4. Con riferimento al caso in esame occorreva quindi accertare se i titoli abilitativi rilasciati il 22 settembre 1997 rispondessero ai requisiti richiesti dalla L. n. 724 del 1994, art. 39 per la condonabilità delle opere edilizie.
4.1 Il giudice, nel provvedimento impugnato, da atto degli elementi ostativi, ricordando, in particolare, che nella ipotesi di un fabbricato suddiviso in plurime ed autonome unità abitative, la volumetria complessiva da considerare ai fini della verifica di condonabilità va calcolata unitariamente e non per frazioni di edificio, in quanto, se così accadesse, si eluderebbe la finalità della legge che era (ed è) quella di sanare abusi modesti.
4.2 In evenienze analoghe la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale "In materia di condono edilizio disciplinato dalla L. 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso" (Sez. 3A 19.4.2005 n. 20161, Merra, Rv. 231643; idem 26.4.1999 n. 8584, La Mantia R., Rv. 214280; idem 12.8.1997 n. 9011, Di Fiore G. Rv. 208862).
4.3 Ciò comporta che, in ipotesi, è ben possibile la sanabilità di singole porzioni di immobile consistenti in autonome entità abitative, ma la loro cubatura va considerata rispetto al limite massimo consentito dalla legge per l'intero edificio di qui quella singola unità faccia parte. Non basta quindi che la singola unità non ecceda i 750 mc., ma occorre che, globalmente considerato, l'intero edificio che ospita quelle singole unità non superi quei limiti massimi.
4.4 Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione si è conformato a tali criteri ermeneutica, peraltro condivisi anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato sez. 1, 3.3.2001 n. 1229), evidenziando che, persino al momento della presentazione delle sei istanze di concessione in sanatoria, i sei figli dell'odierno ricorrente non erano proprietari (essendolo divenuti soltanto il 4 agosto 1999 - v. pag. 4 ordinanza impugnata), ma semplici "comproprietari" unitamente a EL IM, autore della violazione urbanistica riferita all'intero edificio: da qui la logica conclusione che solo quest'ultimo fosse legittimato a richiedere il rilascio della concessione in sanatoria per l'intero edificio, non essendo possibile ricorrere all'espediente di presentare distinte istanze di condono per quante erano le unità abitative site nell'edificio, così eludendosi la normativa di settore.
5. Orbene le deduzioni contenute nel ricorso, oltre che generiche nella misura in cui si limitano a richiamare varie massime giurisprudenziali che riconoscono la teorica possibilità di sanare gli abusi edilizi riferiti a singole unità di un edificio, sono manifestamente infondate in quanto assolutamente in contrasto con la uniforme e rigorosa interpretazione della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa formatasi in materia circa l'obbligo di rispettare, pur in presenza di richieste frazionate, il limite massimo volumetrico previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, riferito all'edificio considerato nella sua unitarietà.
6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile: consegue a tale statuizione la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento - trovandosi lo stesso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di Euro 1.000,00 (che si ritiene congrua) in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014