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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente
NO TO, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCG01M100107/2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 23/7/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento avente n.TCG1M100107/2025, notificato il 4/6/2025, relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'annualità 2020, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art.5 bis D.P.R. 917/1986 per inapplicabilità del regime di trasparenza in ipotesi di società in accomandita semplice in cui non sia approvato il rendiconto e dove sussista prova della distrazione dei redditi da parte del socio accomandatario in assenza di poteri di controllo del socio accomandante.
Concludeva per l'accoglimento e l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, che ribadiva la legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto dl ricorso a la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza odierna il procedimento veniva riservato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Secondo parte ricorrente non è applicabile il regime della trasparenza nell'ipotesi in cui manchi l'approvazione del rendiconto societario ex art.2262 c.c., secondo cui: “Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto”. La norma richiamata stabilisce che il socio può percepire gli utili relativamente alla quota posseduta solo dopo l'approvazione del rendiconto, circostanza questa che non rende inapplicabile l'art.5 D.P.R. 917/1986. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con recentissima ordinanza (Cass. Civ. Sez. V ord. n.33988 del 24/12/2025), ha riaffermato un principio cardine della tassazione soci nelle società di persone. Il caso trattato riguardava una socia accomandante a cui era stato imputato un maggior reddito ai fini IRPEF, derivante da un accertamento sulla società. La socia si era difesa sostenendo di non aver mai percepito tali utili. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che, in base al principio di trasparenza fiscale (art. 5 TUIR), il reddito prodotto dalla società viene imputato ai soci 'pro quota' indipendentemente dall'effettiva distribuzione, trattandosi di una tipizzazione legale e non di una presunzione superabile con prova contraria.
A ciò si aggiunga che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n.201 del 21/7/2020 ha dichiarato legittimo l'art. 5 TUIR che prevede la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone a prescindere dalla percezione. Ciò si giustifica in relazione al fatto che i soci possono disporre del reddito societario sin dal momento dell'approvazione del bilancio. Tale regime di tassazione si applica non solo per i redditi dichiarati dalla società di persone, ma anche per quelli accertati dall'Ufficio, pertanto il socio non può impugnare l'avviso di accertamento individuale eccependo di non aver percepito gli utili societari.
Deve ribadirsi che, per le società di persone (come le s.a.s.) il legislatore fiscale ha scelto un modello in cui la società stessa non è un soggetto passivo d'imposta ai fini del reddito. La società è considerata uno
“schermo trasparente” attraverso il quale il Fisco guarda per individuare i veri soggetti passivi: i soci. Di conseguenza, il reddito prodotto dalla società, sia esso dichiarato o accertato, viene imputato direttamente e automaticamente a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione.
Come già statuito sia dalla Giurisprudenza di legittimità che dalla Corte Costituzionale, la mancata percezione degli utili, è stato neutralizzato dal testo stesso della legge. L'art. 5 del TUIR stabilisce che l'imputazione del reddito al socio avviene “indipendentemente dalla percezione”. Non si tratta di una presunzione di avvenuta distribuzione degli utili, ma di una regola strutturale del sistema. Il momento impositivo scatta quando il reddito è prodotto dalla società, non quando viene distribuito ai soci. Che gli utili rimangano nelle casse sociali, vengano reinvestiti o vengano occultati dagli amministratori, è una circostanza fiscalmente irrilevante per la tassazione in capo a tutti i soci.
E' notorio che, sebbene il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione, l'art.2320 c.c. gli conferisce specifici e importanti diritti di controllo. Egli ha diritto di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e può consultare i libri contabili e gli altri documenti sociali.
Secondo la giurisprudenza, questi poteri mettono il socio accomandante nella condizione giuridica di avere piena conoscenza dell'effettiva situazione economica e patrimoniale della società. Proprio l'esistenza di questo potere di controllo giustifica l'imputazione del reddito anche in capo a chi non amministra.
In sostanza il reddito di partecipazione costituisce un reddito personale del socio, indipendentemente dalla sua effettiva riscossione e dalle modalità con cui gli amministratori lo hanno realizzato. Il socio accomandante, sentendosi danneggiato dalla condotta degli amministratori, potrà agire contro di loro in sede civile per ottenere la sua quota di utili e il risarcimento del danno, ma non può sottrarsi all'obbligazione tributaria verso lo Stato.
Le spese vengono compensate tra le parti in considerazione della particolarità e complessità della materia trattata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente
NO TO, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCG01M100107/2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 23/7/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento avente n.TCG1M100107/2025, notificato il 4/6/2025, relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'annualità 2020, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art.5 bis D.P.R. 917/1986 per inapplicabilità del regime di trasparenza in ipotesi di società in accomandita semplice in cui non sia approvato il rendiconto e dove sussista prova della distrazione dei redditi da parte del socio accomandatario in assenza di poteri di controllo del socio accomandante.
Concludeva per l'accoglimento e l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, che ribadiva la legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto dl ricorso a la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza odierna il procedimento veniva riservato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Secondo parte ricorrente non è applicabile il regime della trasparenza nell'ipotesi in cui manchi l'approvazione del rendiconto societario ex art.2262 c.c., secondo cui: “Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto”. La norma richiamata stabilisce che il socio può percepire gli utili relativamente alla quota posseduta solo dopo l'approvazione del rendiconto, circostanza questa che non rende inapplicabile l'art.5 D.P.R. 917/1986. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con recentissima ordinanza (Cass. Civ. Sez. V ord. n.33988 del 24/12/2025), ha riaffermato un principio cardine della tassazione soci nelle società di persone. Il caso trattato riguardava una socia accomandante a cui era stato imputato un maggior reddito ai fini IRPEF, derivante da un accertamento sulla società. La socia si era difesa sostenendo di non aver mai percepito tali utili. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che, in base al principio di trasparenza fiscale (art. 5 TUIR), il reddito prodotto dalla società viene imputato ai soci 'pro quota' indipendentemente dall'effettiva distribuzione, trattandosi di una tipizzazione legale e non di una presunzione superabile con prova contraria.
A ciò si aggiunga che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n.201 del 21/7/2020 ha dichiarato legittimo l'art. 5 TUIR che prevede la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone a prescindere dalla percezione. Ciò si giustifica in relazione al fatto che i soci possono disporre del reddito societario sin dal momento dell'approvazione del bilancio. Tale regime di tassazione si applica non solo per i redditi dichiarati dalla società di persone, ma anche per quelli accertati dall'Ufficio, pertanto il socio non può impugnare l'avviso di accertamento individuale eccependo di non aver percepito gli utili societari.
Deve ribadirsi che, per le società di persone (come le s.a.s.) il legislatore fiscale ha scelto un modello in cui la società stessa non è un soggetto passivo d'imposta ai fini del reddito. La società è considerata uno
“schermo trasparente” attraverso il quale il Fisco guarda per individuare i veri soggetti passivi: i soci. Di conseguenza, il reddito prodotto dalla società, sia esso dichiarato o accertato, viene imputato direttamente e automaticamente a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione.
Come già statuito sia dalla Giurisprudenza di legittimità che dalla Corte Costituzionale, la mancata percezione degli utili, è stato neutralizzato dal testo stesso della legge. L'art. 5 del TUIR stabilisce che l'imputazione del reddito al socio avviene “indipendentemente dalla percezione”. Non si tratta di una presunzione di avvenuta distribuzione degli utili, ma di una regola strutturale del sistema. Il momento impositivo scatta quando il reddito è prodotto dalla società, non quando viene distribuito ai soci. Che gli utili rimangano nelle casse sociali, vengano reinvestiti o vengano occultati dagli amministratori, è una circostanza fiscalmente irrilevante per la tassazione in capo a tutti i soci.
E' notorio che, sebbene il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione, l'art.2320 c.c. gli conferisce specifici e importanti diritti di controllo. Egli ha diritto di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e può consultare i libri contabili e gli altri documenti sociali.
Secondo la giurisprudenza, questi poteri mettono il socio accomandante nella condizione giuridica di avere piena conoscenza dell'effettiva situazione economica e patrimoniale della società. Proprio l'esistenza di questo potere di controllo giustifica l'imputazione del reddito anche in capo a chi non amministra.
In sostanza il reddito di partecipazione costituisce un reddito personale del socio, indipendentemente dalla sua effettiva riscossione e dalle modalità con cui gli amministratori lo hanno realizzato. Il socio accomandante, sentendosi danneggiato dalla condotta degli amministratori, potrà agire contro di loro in sede civile per ottenere la sua quota di utili e il risarcimento del danno, ma non può sottrarsi all'obbligazione tributaria verso lo Stato.
Le spese vengono compensate tra le parti in considerazione della particolarità e complessità della materia trattata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.