Art. 2.
Con decorrenza dal 1 luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per il settore delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi e' aumentata di lire 25 giornaliere per ciascun figlio.
Con decorrenza dal 1 luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per il settore delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi e' aumentata di lire 25 giornaliere per ciascun figlio.