Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 giugno 2010 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 giugno 2010 |
Commentario • 1
- 1. La contesa determinazione delle aliquote dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile (RCA) in SiciliaMassimo Greco · https://www.filodiritto.com/ · 7 maggio 2012
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 09/08/2023, n. 2912Provvedimento: Sentenza n. 2912/2023 Depositato il 09/08/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/06/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: BOLOGNESI RO, Presidente SALVO MICHELE, Relatore MANCINI ORAZIO, Giudice in data 28/06/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4334/2022 depositato il 27/10/2022 proposto da Ricorrente 1- P.IVA_1 Difeso da Difensore 1 - CF_Difensore_1 Difensore 2-CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano elettivamente domiciliato presso Email_2 …Leggi di più...
- sanzioni IVA·
- aliquota IVA agevolata·
- inesistenza operazioni·
- deducibilità costi·
- reverse charge·
- art. 109 TUIR·
- giurisprudenza consolidata·
- avviso di accertamento·
- IVA·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilita' dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.
- Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'Accordo stesso.
- Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 547.000 per l'anno 2010, in euro 568.000 per l'anno 2011 e in euro 589.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 .
2. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009 , procede alla rideterminazione della percentuale di cui all' articolo 1, comma 74, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.