Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 5 08 02 REPUBBLICA ITALIANA TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mediagion SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 11762/99 Cron.3859 Consigliere Dott. AO VITTORIA Rep. 433 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Dott. Ennio MALZONE · Consigliere Ud. 22/11/01 - Rel. Consigliere- Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO CONE AREA IMMOBILIARE DI OL IN & C SAS, in Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE persona del Socio Accomandatario AO CA, con 3.10 per diritti elettivamente domiciliata in ROMA il 5 FEB. 2002 sede in Sorrento, IL CANCELLIERE VIA CAVOUR 71, presso lo studio dell'avvocato GIULIA BELLECCA, difesa dagli avvocati GAETANO TORCIA, CIRO POMARICO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 5513000 ANCELLERIA INSERRA ALFONSINA, PALARETI TE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio 2001 dell'avvocato MASSIMO LAURO, difesi dagli avvocati 06717959 1994 ANGELANTONIO DILENGITE, GIUSEPPE DILENGITE, giusta DG717958 -1- delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 2443/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 26/11/98 e depositata il 07/12/98 (R.G. 410/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 19.4.1995 la "Area Immobiliare di AO CA e c. s.a.s.", premesso che il 27.10.1993 AR DO e la moglie NA avevano ' conferito incarico ad essa esponente per la vendita di un loro appartamento in Castellamare di Stabia, promettendo una provvigione del 2%, consegnando le chiavi all'addetto CA SS;
che essa attrice aveva reperito i potenziali acquirenti coniugi CI ZO e SO IR, ai quali poi l'immobile era stato venduto per il prezzo di £. 275 milioni il 20.5.1994, successivamente alla dell'incarico effettuata il 6.4.1994, conveniva il revoca AR e la RA davanti al tribunale di Torre Annunziata per sentirli condannare al pagamento della somma di £. 5.500.000, oltre interessi. Si costituiva il AR, assumendo di non aver conferito alcun incarico all'attrice, avendo, invece, conferito incarico di mediazione all'immobiliare Tecnocasa. Il tribunale accoglieva la domanda con sentenza dell'11.12.1997. Proponevano appello i convenuti. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26.11.1998 accoglieva l'appello e rigettava la domanda. Riteneva la corte territoriale che dalla deposizione di CA AN emergeva che fu essa a far visionare l'immobile ai coniugi CI;
che essa era collaboratrice esterna della Immobiliare Area, per cui la sua attività non necessariamente era da imputarsi all'attrice; che i coniugi avevano letto un annuncio in cui era riportato solo il suo numero telefonico;
che in un secondo accesso gli stessi furono accompagnati da NG NA AR, collaboratrice occasionale dell'attrice; che, in ogni caso, essa non era riuscita a combinare un incontro tra gli alienanti ed i CI;
che il teste CI affermava che la CA si qualificò come "sensale" e cioè mediatrice e non come dipendente di altro esercente la mediazione. Riteneva, pertanto, la corte che l'attività di mediazione era stata posta in essere dalla CA in proprio e non quale dipendente dell'attrice; che, in ogni caso, essa non riuscì a mettere in contatto i AR con i CI, prima che i primi le revocassero l'incarico; che detto contatto fu, invece, realizzato dalla Tecnocasa, come emergeva dalla proposta di acquisto redatta su modulo della Tecnocasa;
che, conseguentemente, nessuna incidenza sulla conclusione del contratto in questione aveva avuto l'attrice, che ha anche presentato memoria. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attrice. 4 Resistono con controricorso i convenuti. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata ha violato il principio di diritto, secondo cui può negarsi il diritto alla provvigione solo per mancanza di nesso tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare; che la CA e l'NG operarono per Area immobiliare;
che la loro attività fu rilevante ai fini della conclusione dell'affare con l'acquirente da loro reperito.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa ed insufficiente motivazione. In particolare, secondo la ricorrente, la corte di merito ha omesso di valutare alcune risultanze istruttorie acquisite e ne ha travisato altre, ritenendo non provato il rapporto funzionale tra la CA, l'NG ed essa attrice;
che, in particolare, non era stata adeguatamente valutata la deposizione dei testi CA e CI;
che la corte di merito, contrariamente a quanto emergeva dalle risultanze istruttorie, aveva ritenuto che i CI si erano rivolti direttamente alla CA e che non vi fu un contatto tra le parti, mentre la CA aveva dichiarato di aver contatti telefonici con i AR e che mantenuto 5 -- l'NG avanzò una proposta di incontro, la quale non si realizzò perché i venditori intesero revocare la proposta di vendita.
3.1. Ritiene questa Corte che i suddetti due motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. Osserva preliminarmente questa Corte che il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che, anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo ed altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare, la "messa in relazione" da parte del mediatore costituisca pur sempre necessario per pervenire, anche attraverso l'antecedente fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare (Cass. 2.8.2001, n. 10606; Cass. 25.2.2000,n. 4337). Più in particolare, quando una prima fase di trattative, avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo, in tanto può affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa -- - delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da condizionate, sicchè possa escludersi l'utilità queste dell'originario intervento del mediatore (Cass. 15.5.2001, n.6703).
3.2.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Infatti, come ammette lo stesso ricorrente, la sentenza impugnata ha, anzitutto, ritenuto, in punto di fatto, che nella fattispecie l'attività di mediazione sarebbe stata compiuta da CA NA ed NG NA e non dall'attrice e che non sarebbe provato che queste operavano per conto dell'Area Immobiliare. Inoltre ha ritenuto la Corte che le suddette due persone non riuscirono a mettere in contatto i convenuti con gli acquirenti, per cui non svolsero alcuna attività con efficacia causale nella conclusione del contratto, che, invece, fu successivamente concluso per intermediazione della Tecnocasa. Così ricostruita la situazione fattuale, non sussiste la lamentata violazione delle norme di diritto, in tema di mediazione, non essendo ritenuto provato che l'attrice abbia svolto attività di mediazione e che, in ogni caso, questa dato un qualche contributo alla conclusione delavesse contratto. 7 Se poi questa ricostruzione sia esatta, non è questione che attiene al vizio della violazione о falsa applicazione di legge, ma al diverso vizio, pure lamentato, attinente alla motivazione della sentenza.
4.1. Sotto il profilo del vizio motivazionale osserva questa Corte che la ricorrente lamenta che sarebbero state in parte non valutate, ed in parte travisate, le deposizioni testimoniali dei testi CA, CI, ed NG, giungendo alla suddetta ricostruzione dei fatti, che è diversa da quella che da tali deposizioni, se esattamente ed interamente valutate, doveva trarsi. Osserva preliminarmente questa Corte che l'art. 116, 1° c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento” allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova ,che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie la ricorrente non lamenta nè che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad 8 - alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, nè il contrario e cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale. La doglianza che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.
4.2.A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del del proprio merito l'individuazione delle fonti convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui 9 quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cass. settembre 1995, n. 9384). Pertanto i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nè il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze di desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione.
4.3. Nella fattispecie il giudice di merito ha preso in le deposizioni testimoniali, indicate dalla esame ricorrente, e dalle stesse ha ritenuto potersi trarre la ricostruzione fattuale posta a base della decisione. La contraria versione, fornita dalla ricorrente, si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali, 10 1 rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.
5.Quanto al profilo che il giudice di merito avrebbe, invece, travisato i fatti ' quali emergenti da dette deposizioni, il motivo di ricorso è inammissibile. Infatti va rilevato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n.4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018). Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti per questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, sostenute dai in £200.000= 103,19-, resistenti e liquidate ato faciod 6774,68- oltre f.
1.500.000 per onorario di avvocato Così deciso in Roma, lì 22 novembre 2001. Язабай Конста Il cons. est. Il Presidente Actonio Segreto Depositata in Cancelleria jogg, 5.14.02 IL CANCELLERE 01 IL CANCELLEREC1 Gina Casoli Gina Casoli19/2 01 109T 129,11 4EST 3019 TOT. 16° 10 80651400 о 17г CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 12.1.2012 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 2176 versate € 172,10 S...... -------- apposta in calce alta copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)