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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 11782/2024 R.G.L. promossa
DA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in Pt_1
Roma ed elettivamente nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Palermo, via
Laurana n. 59 con l'Avv. . e l'avv. Maria Grazia Sparacino che lo Parte_2 rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- opponente -
CONTRO
- - rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
GIUSEPPINA MARIA ILARIA MARAZZOTTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, P.zza Castelnuovo n. 35, giusta procura in atti
- Opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo (Fondo di Garanzia - TFR e crediti diversi)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 18/07/2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 816/2024.
1 ❖ Compensa per metà le spese di lite e condanna parte opponente a rifondere a CP_1
la restante parte che liquida in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e Cpa
[...] come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte opposta dichiaratasi antistataria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Conr ricorso depositato il 31 luglio 2024 l'ente previdenziale conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale ME OL opponendo il D.I. n. 816/2024 emesso da questo tribunale in data 6 luglio 2024 (e notificato in pari data) con il quale veniva ingiunto, quale
Fondo di Garanzia, il pagamento della complessiva somma lorda di euro 10.510.83 ( di cui euro 7.705,20 a titolo di TFR ed euro 2.805,63 a titolo di crediti diversi) oltre accessori e spese del giudizio monitorio.
A sostegno dell'opposizione, pur deducendo che l'Istituto in data 18/6/2024 aveva emesso i provvedimenti di liquidazione tanto del TFR quanto dei crediti da lavoro, a seguito dell'integrazione documentale sollecitata dall'ente, insisteva nell'istanza cautelare e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo eccependo:
1. l'improcedibilità del ricorso monitorio per omesso esperimento del gravame amministrativo e, comunque, per non essere decorsi i 60 gg dalla integrazione documentale (31 maggio 2025) come richiesta dall' ; Pt_1
2. l'inesistenza ed inesigibilità del credito essendo state pagate le somme richieste prima della notifica del ricorso.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e rilevando che il pagamento delle somme intimate era intervenuto solamente in data successiva sia al deposito del ricorso nel procedimento monitorio
(18.6.2024) sia alla notifica del decreto ingiuntivo (6.7.2024) e che nessun ritardo era a sé imputabile in quanto tutta la documentazione completa era già stata allegata alla domanda del 23.2.2024 (ivi compresi i documenti di cui l' aveva chiesto l'integrazione) e, Pt_1
comunque, consegnata brevi manu nel mese di maggio 2024.
Accolta l'istanza cautelare con Ordinanza del 27.11.2024, nella fase di merito, le parti pur rilevando che i motivi del contendere in ordine alla sorte erano venuti meno, stante l'intervenuto pagamento, insistevano nei rispettivi scritti difensivi.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 18 luglio 2025, autorizzato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc e verificato il loro deposito, sulle 2 conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base di quanto dichiarato in atti e documentato, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, «quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n.
22446/2016; n. 6909/2009)» (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 15/11/2022)
17/01/2023, n. 1257).
E, nei casi, come quello in scrutinio, in cui il debitore esegua il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo «la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese [..] tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (Cass. 27/08/2020, n. 17854; Cass. 21/07/2017, n.
18125)» (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. del 13/09/2022, n. 26922).
Tenuto conto che, come emerge per tabulas, :
- dalla ricevuta della domanda del 23.2.2024 risultavano già allegati i documenti richiesti dall' ; Pt_1
- dopo la consegna brevi manu (31 maggio 2024) della documentazione richiesta dall' è stato notificato (10.6.2024) il provvedimento di rigetto datato 23.5.2024; Pt_1
- il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato quasi contestualmente ai provvedimenti di liquidazione datati 14 giugno 2025 (di cui però non è documentata la data di notifica);
- le somme sono state accreditate immediatamente dopo la notifica del ricorso;
3 si ritiene equo compensare per metà le spese di lite condannando l'Istituto a versare la restante parte liquidata come in dispositivo (applicando i minimi tariffari) e disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 18 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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