CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2023, n. 44817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44817 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DA BE nato a [...] il [...] IV NO nato a [...] il [...] ISLAMAJ KLEJDO nato il [...] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di ISLAMAJ KLEJDO, Avv. DONATA MALMUSI, che ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44817 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 gennaio 2022, per quanto qui di interesse, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di RB AN per i reati di furto di cui ai capi 1), 3) e 4), e di rapina di cui ai capi 2) e 5), di NO ER per i reati di furto di cui al capo 1) e di rapina di cui al capo 2), e di MA LE per i reati di furto di cui ai capi 3) e 4) e di rapina di cui al capo 5). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di AN, premettendo che non era contestata la partecipazione di AN ai fatti, quanto la corretta qualificazione giuridica dei reati come rapina di cui ai capi 2) e 5): in particolare, quanto al reato di cui al capo 2) era assente la minaccia, visto che i due soggetti che si erano introdotti nella gioielleria a Casalecchio di Reno si erano limitati a dire alle due commesse "di starsene zitte, di non urlare, di non toccare o fare nulla, cosicché in tal modo a loro non sarebbe successo nulla", per cui mancava una condotta rientrante nell'elemento della minaccia, posto che anche l'uso di un piede di porco per aprire le teche non poteva avere un significato tale da configurare una minaccia. Anche per quanto riguardava la rapina di cui al capo 5) era assente la minaccia, in quanto la finalità dei rei era di scardinare in presenza delle vittime le teche che contenevano i gioielli, né vi era stato alcun contatto con le commesse che, alla loro vista, si erano rifugiate nel camerino retrostante. 1.2 Il difensore lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e il fatto che il giudice della sentenza impugnata avrebbe dovuto seguire un percorso diverso nella sua determinazione, adeguandola al fatto ed alle circostanze concrete, in modo da determinare una pena inferiore rispetto a quella applicata, tanto più che i segmenti della pena in aumento per la continuazione erano stati di entità innmotivata ed eccessiva. 2. Propone ricorso il difensore di NO ER. 2.1 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 192 secondo comma cod. proc. pen. e dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento alla partecipazione dell'imputato alla rapina del 16 giugno 2020 di cui al capo 2), circostanza che aveva determinato il conseguente riconoscimento di responsabilità anche per il reato di cui al capo 1) (furto del 15/16 giugno 2020), lamentando il diniego delle invocate attenuanti di cui agli artt. 114 e 116 cod. pen.: a carico di ER vi erano solo il noleggio a Brindisi del furgone usato per 2 V\. la rapina (non contestato) e l'utilizzo di un telefono suoi luoghi e durante la rapina da parte del ricorrente, giudicato erroneamente indizio grave e preciso, tale da far ritenere che ER avesse partecipato alla rapina;
né si poteva certo desumere la sua partecipazione dalle conversazioni telefoniche intercettate successive alla rapina con gli esecutori materiali della stessa, che nulla avevano dimostrato se non che ER era amico di AN, tanto che ER era stato assolto dai reati di cui ai capi 3), 4) e 5), basandosi la prova della responsabilità appunto su intercettazioni telefoniche del tutto neutre;
lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva parlato di una "elevata verosimiglianza", e non quindi di certezza assoluta, di partecipazione alla rapina di ER, che avrebbe dovuto essere quindi assolto dal reato di cui al capo 1), non potendo certo immaginare che il gruppo criminale, a cui egli aveva già fornito un furgone, avesse necessità di rubare anche un altro veicolo per commettere la rapina;
infine, erano state trascurate la confessione di AN -che aveva confermato di aver ricevuto il furgone utilizzato per la rapina da ER senza che questi avesse partecipato all'azione criminale- e le dichiarazioni di IE SI, che aveva riferito di aver frequentato nei giorni precedenti la rapina AN, il correo MA ed altre persone di origine straniera, precisando di non aver mai visto insieme a loro soggetti di nazionalità italiana;
la Corte di appello avrebbe quindi dovuto assolvere ER, che avrebbe dovuto comunque beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., essendo minimo e non decisivo il contributo da lui fornito, e di quella di cui all'art. 116 cod. pen., non essendo emersa la prova della piena consapevolezza dello scopo criminale cui era destinato il furgone noleggiato. 3. Propone ricorso il difensore di MA LE. 3.1 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.: la mera presenza sul posto dell'imputato, che non aveva partecipato all'irruzione nella gioielleria ed all'asportazione dei preziosi, in mancanza di altri elementi probatori significativi del suo contributo effettivamente prestato all'azione dei correi, non era sufficiente di per sé solo a connotare la condotta dell'imputato in termine di "notevole rilevanza", come sostenuto dalla Corte di appello;
la tenuità del grado di coinvolgimento nelle condotte criminose era dimostrata dall'assenza di elementi di giudizio a suo carico ,che aveva condotto alla assoluzione dell'imputato dai reati sub 1) e 2), così come era dimostrato che MA non aveva partecipato ai furti delle vetture contestati ai capi 3) e 4/, certamente perpetrati dai correi. 3 • 3.2 II difensore eccepisce il vizio di motivazione in punto di determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., visto che i giudici di merito avevano omesso di esplicitare le ragioni degli aumenti apportati a titolo di continuazione in relazione ai reati contestati ai capi 3) e 4); detta operazione era tanto più doverosa, visto che risultava provato che il ricorrente non aveva fisicamente preso parte ai furti delle autovetture utilizzate per la commissione della rapina di cui al capo 5). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di AN è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, come già rilevato dalla Corte di appello in entrambe le rapine gli imputati hanno posto in essere condotte fortemente intimidatorie, e sul punto il ricorso chiede una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali;
deve essere ribadito che "in tema di rapina, la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa" (Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, PMT/Salvia, Rv. 281467). 1.2 Quanto al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv. 270450 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che la notevole gravità delle condotte criminose, l'apparato organizzativo predisposto e le modalità esecutive del reato imponevano di discostarsi dal minimo edittale e non consentivano un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, così adempiendo anche all'obbligo di motivazione sulla determinazione in concreto della misura della pena, avendo indicato nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di NO ER deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Nel caso in esame, il ricorso ripropone tutte le censure già proposte in appello, non confrontandosi quindi con la sentenza della Corte di appello, che ha evidenziato gli stretti contatti di ER con gli altri rapinatori (pag.7), gli accorgimenti da lui usati al momento del noleggio del furgone per evitare di farsi identificare (pag.12) e i contatti da lui avuti tramite cellulare con il correo AN poco prima della rapina ed al momento della stessa;
quanto al reato di furto, la Corte di appello ha osservato che ER era perfettamente a conoscenza del piano criminale, e quindi anche del furto della Fiat Panda utilizzata per commettere la rapina;
su tutti elementi sui quali il primo motivo di ricorso chiede una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali. 2.2 La Corte di appello ha anche motivato sulla impossibilità di riconoscere a ER le attenuanti di cui agli artt. 116 e 114 cod. pen. a pag. 13 della sentenza impugnata, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di MA KL deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, lo stesso pretende di fornire una valutazione diversa da quella della Corte di appello, che a pag. 11 della sentenza impugnata ha ritenuto che il contributo di NN non potesse essere ritenuto di minima importanza in quanto l'imputato aveva partecipato sia al sopralluogo che;
5 alla esecuzione della rapina;
trattasi quindi di una censura di merito, non proponibile nella presente sede. 3.2 Quanto alla pena inflitta per la continuazione, si deve rilevare che l'appellante si era limitato a lamentare un "eccessivo aumento di pena per l'applicazione del reato continuato" con considerazioni del tutto generiche sulla proporzionalità della pena, per cui la Corte di appello -che pure ha precisato che la pena per i reati in continuazione era del tutto congrua con la motivazione contenuta a pag.11- non aveva alcun onere motivazionale sul punto. 4. Con riferimento, infine, alle condanne disposte per i reati di furto contestati ai capi 1), 3) e 4) (MA non ha formulato motivi sulla responsabilità per i furti, su cui vi è comunque motivazione della Corte di appello), si deve ribadire che "nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150" (Sez.4, n. 2658 del 11/01/2023, dep. 23/01/2023, Saitta, Rv. 284155). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti, devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di ISLAMAJ KLEJDO, Avv. DONATA MALMUSI, che ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44817 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 gennaio 2022, per quanto qui di interesse, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di RB AN per i reati di furto di cui ai capi 1), 3) e 4), e di rapina di cui ai capi 2) e 5), di NO ER per i reati di furto di cui al capo 1) e di rapina di cui al capo 2), e di MA LE per i reati di furto di cui ai capi 3) e 4) e di rapina di cui al capo 5). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di AN, premettendo che non era contestata la partecipazione di AN ai fatti, quanto la corretta qualificazione giuridica dei reati come rapina di cui ai capi 2) e 5): in particolare, quanto al reato di cui al capo 2) era assente la minaccia, visto che i due soggetti che si erano introdotti nella gioielleria a Casalecchio di Reno si erano limitati a dire alle due commesse "di starsene zitte, di non urlare, di non toccare o fare nulla, cosicché in tal modo a loro non sarebbe successo nulla", per cui mancava una condotta rientrante nell'elemento della minaccia, posto che anche l'uso di un piede di porco per aprire le teche non poteva avere un significato tale da configurare una minaccia. Anche per quanto riguardava la rapina di cui al capo 5) era assente la minaccia, in quanto la finalità dei rei era di scardinare in presenza delle vittime le teche che contenevano i gioielli, né vi era stato alcun contatto con le commesse che, alla loro vista, si erano rifugiate nel camerino retrostante. 1.2 Il difensore lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e il fatto che il giudice della sentenza impugnata avrebbe dovuto seguire un percorso diverso nella sua determinazione, adeguandola al fatto ed alle circostanze concrete, in modo da determinare una pena inferiore rispetto a quella applicata, tanto più che i segmenti della pena in aumento per la continuazione erano stati di entità innmotivata ed eccessiva. 2. Propone ricorso il difensore di NO ER. 2.1 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 192 secondo comma cod. proc. pen. e dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento alla partecipazione dell'imputato alla rapina del 16 giugno 2020 di cui al capo 2), circostanza che aveva determinato il conseguente riconoscimento di responsabilità anche per il reato di cui al capo 1) (furto del 15/16 giugno 2020), lamentando il diniego delle invocate attenuanti di cui agli artt. 114 e 116 cod. pen.: a carico di ER vi erano solo il noleggio a Brindisi del furgone usato per 2 V\. la rapina (non contestato) e l'utilizzo di un telefono suoi luoghi e durante la rapina da parte del ricorrente, giudicato erroneamente indizio grave e preciso, tale da far ritenere che ER avesse partecipato alla rapina;
né si poteva certo desumere la sua partecipazione dalle conversazioni telefoniche intercettate successive alla rapina con gli esecutori materiali della stessa, che nulla avevano dimostrato se non che ER era amico di AN, tanto che ER era stato assolto dai reati di cui ai capi 3), 4) e 5), basandosi la prova della responsabilità appunto su intercettazioni telefoniche del tutto neutre;
lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva parlato di una "elevata verosimiglianza", e non quindi di certezza assoluta, di partecipazione alla rapina di ER, che avrebbe dovuto essere quindi assolto dal reato di cui al capo 1), non potendo certo immaginare che il gruppo criminale, a cui egli aveva già fornito un furgone, avesse necessità di rubare anche un altro veicolo per commettere la rapina;
infine, erano state trascurate la confessione di AN -che aveva confermato di aver ricevuto il furgone utilizzato per la rapina da ER senza che questi avesse partecipato all'azione criminale- e le dichiarazioni di IE SI, che aveva riferito di aver frequentato nei giorni precedenti la rapina AN, il correo MA ed altre persone di origine straniera, precisando di non aver mai visto insieme a loro soggetti di nazionalità italiana;
la Corte di appello avrebbe quindi dovuto assolvere ER, che avrebbe dovuto comunque beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., essendo minimo e non decisivo il contributo da lui fornito, e di quella di cui all'art. 116 cod. pen., non essendo emersa la prova della piena consapevolezza dello scopo criminale cui era destinato il furgone noleggiato. 3. Propone ricorso il difensore di MA LE. 3.1 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.: la mera presenza sul posto dell'imputato, che non aveva partecipato all'irruzione nella gioielleria ed all'asportazione dei preziosi, in mancanza di altri elementi probatori significativi del suo contributo effettivamente prestato all'azione dei correi, non era sufficiente di per sé solo a connotare la condotta dell'imputato in termine di "notevole rilevanza", come sostenuto dalla Corte di appello;
la tenuità del grado di coinvolgimento nelle condotte criminose era dimostrata dall'assenza di elementi di giudizio a suo carico ,che aveva condotto alla assoluzione dell'imputato dai reati sub 1) e 2), così come era dimostrato che MA non aveva partecipato ai furti delle vetture contestati ai capi 3) e 4/, certamente perpetrati dai correi. 3 • 3.2 II difensore eccepisce il vizio di motivazione in punto di determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., visto che i giudici di merito avevano omesso di esplicitare le ragioni degli aumenti apportati a titolo di continuazione in relazione ai reati contestati ai capi 3) e 4); detta operazione era tanto più doverosa, visto che risultava provato che il ricorrente non aveva fisicamente preso parte ai furti delle autovetture utilizzate per la commissione della rapina di cui al capo 5). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di AN è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, come già rilevato dalla Corte di appello in entrambe le rapine gli imputati hanno posto in essere condotte fortemente intimidatorie, e sul punto il ricorso chiede una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali;
deve essere ribadito che "in tema di rapina, la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa" (Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, PMT/Salvia, Rv. 281467). 1.2 Quanto al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv. 270450 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che la notevole gravità delle condotte criminose, l'apparato organizzativo predisposto e le modalità esecutive del reato imponevano di discostarsi dal minimo edittale e non consentivano un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, così adempiendo anche all'obbligo di motivazione sulla determinazione in concreto della misura della pena, avendo indicato nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di NO ER deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Nel caso in esame, il ricorso ripropone tutte le censure già proposte in appello, non confrontandosi quindi con la sentenza della Corte di appello, che ha evidenziato gli stretti contatti di ER con gli altri rapinatori (pag.7), gli accorgimenti da lui usati al momento del noleggio del furgone per evitare di farsi identificare (pag.12) e i contatti da lui avuti tramite cellulare con il correo AN poco prima della rapina ed al momento della stessa;
quanto al reato di furto, la Corte di appello ha osservato che ER era perfettamente a conoscenza del piano criminale, e quindi anche del furto della Fiat Panda utilizzata per commettere la rapina;
su tutti elementi sui quali il primo motivo di ricorso chiede una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali. 2.2 La Corte di appello ha anche motivato sulla impossibilità di riconoscere a ER le attenuanti di cui agli artt. 116 e 114 cod. pen. a pag. 13 della sentenza impugnata, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di MA KL deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, lo stesso pretende di fornire una valutazione diversa da quella della Corte di appello, che a pag. 11 della sentenza impugnata ha ritenuto che il contributo di NN non potesse essere ritenuto di minima importanza in quanto l'imputato aveva partecipato sia al sopralluogo che;
5 alla esecuzione della rapina;
trattasi quindi di una censura di merito, non proponibile nella presente sede. 3.2 Quanto alla pena inflitta per la continuazione, si deve rilevare che l'appellante si era limitato a lamentare un "eccessivo aumento di pena per l'applicazione del reato continuato" con considerazioni del tutto generiche sulla proporzionalità della pena, per cui la Corte di appello -che pure ha precisato che la pena per i reati in continuazione era del tutto congrua con la motivazione contenuta a pag.11- non aveva alcun onere motivazionale sul punto. 4. Con riferimento, infine, alle condanne disposte per i reati di furto contestati ai capi 1), 3) e 4) (MA non ha formulato motivi sulla responsabilità per i furti, su cui vi è comunque motivazione della Corte di appello), si deve ribadire che "nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150" (Sez.4, n. 2658 del 11/01/2023, dep. 23/01/2023, Saitta, Rv. 284155). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti, devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2023